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MAR
Ai fini dell’emissione del sequestro preventivo funzionale al...
Sentenza
23-03-2026 22:04
Avv. Antonino Sugamele

Ai fini dell’emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del “fumus delicti” in concreto....

(fattispecie in cui la corte ha annullato il provvedimento impugnato per carenza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione della base imponibile relativa all’attività di giochi e scommesse, che era stata calcolata tenendo conto degli importi ricevuti dagli scommettitori non depurati dei versamenti ai “bookmakers” stranieri). corte di cassazione, penale, sezione 3, sentenza del 16-09-2014, n. 37851 repubblica italiana in nome del popolo italiano la corte suprema di cassazione sezione terza penale composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: dott. squassoni claudia - presidente dott. di nicola vito - rel. consigliere dott. graziosi chiara - consigliere dott. aceto aldo - consigliere dott. gentili andrea - consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: (omissis), nato a (omissis); avverso la ordinanza del 25/11/2013 del tribunale della liberta' di savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. di nicola vito; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. izzo gioacchino, che ha concluso chiedendo il rinvio in attesa della decisione della corte europea ex articolo 267 tfue e, in subordine, annullamento con rinvio per i reati fiscali; udito per l'imputato l'avv. (omissis) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ritenuto in fatto 1. il tribunale della liberta' di savona, con ordinanza del 25 novembre 2013, ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso nei confronti di (omissis) per violazione del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 4, comma 1, lettera a) e della legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 4, commi 1 e 4 bis. 1.1. nel pervenire a tale conclusione il collegio cautelare ha convalidato gli esiti investigativi sulla cui base il gip aveva emesso il decreto di sequestro e dai quali era risultato che il ricorrente aveva gestito dal 4 ottobre 2007 almeno due centri di elaborazione dati (c.e.d.) per conto di alcuni bookmakers stranieri. 1.2. l'attivita' del (omissis) consisteva nel raccogliere il denaro dagli scommettitori, nell'offrire loro terminali attraverso i quali eseguire le giocate, nel pagare le vincite, nell'inviare ai bookmakers stranieri, per i quali lavorava, le somme incassate dagli scommettitori. a...

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MAR
Il “fumus commissi delicti” per l’adozione di un sequestro pr...
Sentenza
23-03-2026 22:00
Avv. Antonino Sugamele

Il “fumus commissi delicti” per l’adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale al...

Corte di cassazione, penale, sezione 5, sentenza del 29-01-2020, n. 3722 repubblica italiana in nome del popolo italiano la corte suprema di cassazione sezione quinta penale composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: dott. palla stefano - presidente dott. mazzitelli caterina - consigliere dott. scarlini enrico v - rel. consigliere dott. de marzo giuseppe - consigliere dott. brancaccio matilde - consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: (omissis), nato a (omissis); avverso l'ordinanza del 07/06/2019 del trib. liberta' di firenze; udita la relazione svolta dal consigliere dr. enrico vittorio stanislao scarlini; sentite le conclusioni del pg dr. epidendio tomaso, che conclude per il rigetto del ricorso. l'avvocato (omissis) chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. ritenuto in fatto 1. con ordinanza del 7 giugno 2019, il tribunale di firenze, sezione per il riesame, in accoglimento dell'appello proposto dalla procura della repubblica ed in riforma del provvedimento del gip del medesimo tribunale, disponeva il sequestro preventivo degli impianti dedicati alla diffusione delle trasmissioni di (omissis), con sede a (omissis), utilizzati da (omissis) per commettere: - (capo 1) il delitto previsto dall'articolo 81 c.p., comma 2 e l. n. 47 del 1948, articolo 595, commi 1 e 3, articolo 13 e l. n. 223 del 1990, articolo 30, comma 4, perche', in piu' occasioni (il 13.11.2018, il 19.11.2018, il 28.11.2018, il 7.1.2019, il 9.1.2019, il 24.1.2019, il 21.2.2019) nel corso dell'unica trasmissione parlata diffusa dall'indicata emittente radio, denominata "voce al popolo", offendeva l'onore ed il decoro di (omissis) (che era stato ospite nella sua trasmissione e che (omissis) aveva poi diffamato gia' riportando condanna per tale delitto e per l'ulteriore reato di istigazione all'odio razziale commesso nella medesima occasione) e di (omissis) (gia' ospite della radio e suo difensore di fiducia nel ricordato procedimento per diffamazione); - (capo 2) il delitto punito dall'articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 604 bis c.p. (gia' l. n. 654 del 1975, articolo 3, comma 1, lettera a) perche', in piu' occasioni (l'8.11.2018, il 9.11.2018, il 19.11.2018, il 20.11.2018, il 4.12.2018, il 19.2.2019, l'1.3.2019, l'8.3.2019), ...

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MAR
In tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare i...
Sentenza
23-03-2026 21:57
Avv. Antonino Sugamele

In tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il “fumus commissi delicti”, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all’astratta verifica della sussumibilità del fatto in un’ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicat...

In tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il “fumus commissi delicti”, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all’astratta verifica della sussumibilità del fatto in un’ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali. corte di cassazione, penale, sezione 4, sentenza del 23-05-2024, n. 20341 repubblica italiana la corte suprema di cassazione sezione quarta penale composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: dott. ciampi francesco maria - presidente dott. serrao eugenia - consigliere dott. pezzela vincenzo - consigliere dott. cenci daniele - consigliere dott. ricci anna luisa angela - consigliere-rel. ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da: ba.cr. nato il (omissis) avverso l'ordinanza del 1 dicembre 2023 del trib. riesame di monza udita la relazione svolta dal consigliere ricci anna luisa angela; lette le conclusioni del pg passafiume sabrina che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. ritenuto in fatto il tribunale di monza, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. emesso dal gip. tribunale di monza nei confronti di ba.cr. avente ad oggetto la somma di euro 279.390,00 rinvenuta all'interno del veicolo audi a 6 avant, la somma di euro 4280,00 e la somma di 350 franchi svizzeri rinvenuti nell'abitazione e infine l'autovettura audi a 6 priva di targhe, già oggetto di sequestro probatorio. ba.cr. risulta indagato in ordine al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 con concorso con ta.an. sulla base dei seguenti elementi: - il 10 agosto 2023 i carabinieri di v avevano incrociato casualmente un soggetto intento ad aprire un furgone e, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, avevano proceduto alla perquisizione veicolare e personale, rinvenendo un' ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina (pari a 1120 grammi), la somma di euro 695,00 in contanti, svariati biglietti manoscritti riportanti indicazioni di cifre e nomi, nonché ...

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MAR
La “serietà degli indizi” costituisce presupposto per l’appli...
Sentenza
23-03-2026 21:52
Avv. Antonino Sugamele

La “serietà degli indizi” costituisce presupposto per l’applicazione delle misure cautelari reali. In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, ...

In tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il “fumus commissi delicti”, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato. il giudice deve comunque verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la serietà degli indizi costituisce presupposto per l’applicazione delle misure cautelari reali. corte di cassazione, penale, sezione 3, sentenza del 27-02-2026, n. 7721 repubblica italiana la corte suprema di cassazione sezione terza penale composta da dott. andreazza gastone - presidente dott. vergine cinzia - consigliere dott. di stasi antonella - relatore dott. gai emanuela - consigliere dott. giorgianni giovanni - consigliere ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da: pi.fe., nato a n il (omissis) avverso l'ordinanza del 31/03/2025 del tribunale di firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere antonella di stasi; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale ettore pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. an.pi., anche in sostituzione dell'avv. al.tr., che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. ritenuto in fatto 1.con ordinanza del 31/03/2025, il tribunale di firenze annullava il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000 emesso in data 30/12/2024 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di firenze nei confronti della beb euronigro, in persona dei legali rappresentanti ed ordinava il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto; confermava nel resto il decreto impugnato e, quindi, per quanto rileva in questa sede, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di pi.fe. 2.avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione pi.fe., a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. con il primo motivo deduce violaz...