Sospensione di un anno e sei mesi ad un avvocato in considerazione della piena consapevolezza della condotta di falsificazione e della gravità, condotta che si ripercuoteva inevitabilmente sulla dignità, sulla onorabilità e rispettabilità della professione, in quanto idonea a sminuire la credibilità dell’intera categoria.
Un avvocato è stato tratto a giudizio disciplinare per rispondere di tre distinti capi di incolpazione con i quali gli veniva contestato di essere ripetutamente venuto meno ai principi di lealtà correttezza, probità, dignità e decoro e diligenza, in violazione degli articoli 2 comma 4, 3, comma 2, e 17, comma 1, lett. h), della legge n.247 del 2012 in relazione agli artt. 4 e 20, 9, 50 co. 1, 2 e 5 CDF. Il procedimento aveva origine dalla segnalazione da parte del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, al Coa di Bergamo, in data 21.1.2019, di alcune condotte tenute dall’avvocato nel corso della causa di lavoro da lui instaurata con l’impugnazione del licenziamento di un lavoratore.
Gli addebiti al legale
In particolare, il Coa veniva informato che l’avvocato aveva alterato la procura datata 03.06.2017 - dallo stesso già autenticata e depositata - al fine di farne uso nel successivo giudizio così falsamente rappresentando l’apposizione della firma e la sua autenticazione nella successiva e materialmente falsificata data del 08.04.2018. Il Cdd (consiglio distrettuale di disciplina), ritenuti provati gli addebiti e sussistente la responsabilità dell’incolpato, gli irrogava la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni uno e mesi sei. Secondo la Cassazione, quindi, l’avvocato-ricorrente aveva consapevolmente utilizzato un atto originale e lo aveva alterato per utilizzarlo in fasi diverse, proponendo poi al giudice un atto ancora diverso, anziché dichiarare l’impossibilità di produrre l’originale datato 3/6/17 in quanto irrimediabilmente alterato.
Nessuna scriminante
Non poteva ritenersi scriminante o attenuante la circostanza che l’assistito avesse autorizzato e prestato il consenso al suo avvocato affinché modificasse la data, in quanto il mandato era stato conferito e utilizzato per uno specifico atto e ogni successiva azione richiedeva un diverso mandato originale. Inoltre, la produzione in giudizio del mandato aveva una estensione e un effetto che andavano ben oltre la disponibilità delle parti, dovendo attestare ai terzi la verità e l’autenticità di determinati fatti e atti. Proprio la gravità dei comportamenti contestati, la consapevolezza e reiterazione, imponevano di confermare la sanzione comminata. Alla luce di quanto detto è stato respinto il ricorso del legale.
01-10-2025 22:15
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