In base al principio del “doppio binario” tra processo penale e procedimento disciplinare riguardante gli avvocati (in quanto regolato dalla legge n. 247 del 2012, che disciplina l’Ordinamento della Professione Forense), il procedimento disciplinare relativo a un avvocato si svolge in maniera indipendente dal processo penale, senza dover attendere la sua conclusione per avviare o definire il procedimento disciplinare.
Un avvocato è stato condannato dal Tribunale a sette anni di reclusione, con sentenza definitiva nel 2020, per partecipazione, tra il 2004 e il 2012, a un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla violazione di norme ambientali, con il ruolo di promotore e organizzatore di società che commercializzavano rottami metallici in modo illegale, occultandone le origini e le composizioni chimiche, e producendo false fatturazioni per ottenere profitti illeciti. La sanzione della sospensione disciplinare di due anni dalla professione forense era stata inflitta all’avvocato per violazioni deontologiche legate a questa condanna penale definitiva, ed era stato sospeso per due anni dall’esercizio della professione forense a seguito della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD), emessa nel febbraio 2021. Tale decisione era stata successivamente confermata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) con sentenza n. 199/2025, che aveva rigettato il ricorso dell’avvocato e l’eccezione di prescrizione sollevata dalla sua difesa, ritenendo che il termine prescrizionale fosse correttamente calcolato in base alla normativa applicabile. La sospensione era stata disposta infatti dopo che la condanna penale per i reati contestati era divenuta definitiva il 13 ottobre 2020, in conformità alla normativa vigente che prevede che il termine prescrizionale per il procedimento disciplinare inizi a decorrere dal passaggio in giudicato della condanna penale.
23-12-2025 21:57
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