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Sentenza

Il ritardo statale nell’erogazione dei compensi per il gratuito patrocinio  non può superare un anno.
Il ritardo statale nell’erogazione dei compensi per il gratuito patrocinio non può superare un anno.
Corte Edu, prima sezione, all’esito dei ricorsi nn. 15587/10, 32536/10 e 18531/14
Per i giudici di Strasburgo il ritardo non può superare un anno, escluso il termine di opposizione e, in linea di principio, sei mesi tra il deposito dei decreti e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e sei mesi tra il momento dell’invio della fattura e il pagamento.

Importantissima la sentenza depositata ieri dalla Corte Edu, prima sezione, all’esito dei ricorsi nn. 15587/10, 32536/10 e 18531/14, presentati da due avvocati italiani i quali hanno rappresentato clienti che hanno ricevuto assistenza legale rispettivamente in diversi procedimenti penali e in un procedimento civile.

La decisione è stata emessa dopo aver sottoposto all’attenzione del Governo italiano le doglianze relative al ritardo nel pagamento delle somme dovute dalle autorità interne a titolo di assistenza giudiziaria, e dopo aver tenuto conto delle osservazioni presentate dal Governo convenuto e quelle presentate in replica dai ricorrenti.

Sono state viste le osservazioni ricevute dall’Unione delle Camere Penali Italiane, che il presidente della sezione aveva autorizzato a intervenire come terzo, e quelle presentate in replica dal Governo,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 settembre 2025, il 14 ottobre 2025 e il 18 novembre 2025, ha emesso e depositato ieri la sentenza.

Il caso riguarda il ritardo nel pagamento, da parte delle autorità italiane, delle indennità di assistenza legale dovute ai ricorrenti in relazione alla loro attività professionale di avvocati, sollevando questioni di violazione del rispetto del diritto di proprietà, sostenendo che gli ordini di pagamento riconoscono l’esistenza di debiti pendenti che rientrano nella nozione di “beni”, come definita dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Cedu.

In particolare, in date diverse, i ricorrenti hanno ottenuto decreti di pagamento che fissavano l’importo del loro indennizzo per il patrocinio a spese dello Stato in diversi casi in cui erano intervenuti a titolo di gratuito patrocinio. In assenza di opposizione, tali decreti sono divenuti definitivi alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dalla legge. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalla cancelleria del tribunale, i legali hanno inviato le fatture per il pagamento. Poiché gli importi dovuti non erano stati pagati, i ricorrenti hanno contattato le autorità competenti per richiederne il pagamento. Tutti i decreti sono stati eseguiti.
Il giudizio sul regime italiano

Dopo aver riassunto la normativa italiana sull’ammissione al patrocinio dello Stato per i non abbienti, e sull’iter successivo fino alla liquidazione e al pagamento dei compensi, la Corte Edu ricorda che molti Consigli degli ordini degli avvocati italiani hanno lamentato la persistente insostenibile situazione di ritardo nei pagamenti delle fatture degli avvocati, con ritardi nei pagamenti in alcuni casi anche di un anno, e ha sottolineato la necessità di risolvere definitivamente il problema stanziando fondi sufficienti nel bilancio dello Stato per garantire il pagamento degli onorari degli avvocati.

In diritto, la Corte di Strasburgo ricorda come dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata dai ricorrenti e dal terzo interveniente (le Camere penali), e in particolare dalle sentenze n. 19161 del 2009 delle Sezioni Unite e, più recentemente, n. 17668 del 2019, emerge chiaramente che «chi chiede il pagamento di un compenso per i servizi resi a un soggetto ammesso al gratuito patrocinio è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale». Tale diritto è riconosciuto dall’ingiunzione di pagamento, che ha natura giurisdizionale (si veda il paragrafo 51 della sentenza).

Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza della Corte europea (vengono richiamate le pronunce del 12 gennaio 2010 e del 30 marzo 2010 emesse nei casi Schwarz e Turcanu contro Romania) e del diritto interno pertinente, si sostiene che i ricorrenti avevano acquisito un diritto che rappresentava un “interesse patrimoniale” sufficientemente accertato ai sensi del diritto interno da rientrare nella nozione di “proprietà” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (paragrafo 53).

Di fondamentale importanza sono poi i passaggi nei quali i giudici di Strasburgo ritengono che «sia richiesta una particolare diligenza nel pagamento del risarcimento dovuto agli avvocati assistiti dal gratuito patrocinio, non solo in ragione del ruolo fondamentale degli avvocati in una società democratica, ma anche in ragione del ruolo essenziale del gratuito patrocinio nell’accesso alla giustizia e nell’effettività dei diritti garantiti dalla Convenzione. La Corte sottolinea l’importanza del ruolo svolto dal gratuito patrocinio nella tutela concreta ed effettiva dei diritti delle parti in causa, in particolare di quelle più vulnerabili, all’accesso a un tribunale e, più in generale, a un giusto processo, nonché degli altri diritti previsti dalla Convenzione» (paragrafo 84).

A questo proposito, si ricorda l’obbligo che incombe agli Stati di garantire concretamente ed effettivamente il diritto all’assistenza legale in materia penale (articolo 6, § 3, lettera c, della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo sull’equo processo) e, in materia civile, quando tale assistenza è essenziale per un accesso effettivo alla giustizia, in particolare quando la legge richiede la rappresentanza da parte di un avvocato.
I ritardi nel caso concreto

La Corte europea ha acclarato che dal fascicolo non emergeva alcun elemento che consentisse di dedurre che ritardi sostanziali fossero imputabili ai ricorrenti e individuato le responsabilità esclusivamente nelle disfunzioni delle cancellerie, nello smarrimento di fascicoli, nella lentezza delle comunicazioni e nell’indisponibilità sistematica dei fondi.
Il termine individuato dalla Cedu

Di vitale importanza, a questo punto, il passaggio nel quale la Corte edu fissa il limite temporale, sconfinato il quale “scatta” la violazione del diritto convenzionale: «sebbene la Corte riconosca che un certo ritardo nell’esecuzione degli ordini di pagamento sia comprensibile, tale ritardo non dovrebbe, salvo circostanze eccezionali, superare un anno in totale, escludendo il periodo di opposizione e, in linea di principio, sei mesi tra il deposito dell’ordine di pagamento e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e sei mesi tra il momento dell’invio della fattura e il pagamento» (si veda paragrafo 85 della sentenza).

Nel caso di specie, la Corte rileva che i ritardi tra il deposito degli ordini di pagamento in cancelleria e il pagamento delle somme dovute variano, al netto del termine di opposizione, da poco più di un anno a quattro anni e un mese.
La difesa dell’Italia respinta

Non avendo fornito il Governo italiano una spiegazione convincente ai ritardi in questione, la Corte ritiene che il mancato trattamento da parte delle autorità delle pratiche dei ricorrenti e l’inadempimento dell’esecuzione degli ordini di pagamento entro un termine ragionevole abbiano imposto un onere eccessivo agli avvocati, ravvisando la dedotta violazione dell’articolo 1 del Protocollo addizionale 1 alla Cedu (e rinunciando a pronunciarsi sulle altre dedotte questioni inerenti agli articoli 6, § 1, e 13 Cedu), accordando, ai sensi dell’articolo 41 Cedu, a titolo di danno morale, rispettivamente 7.200 e 1.000 euro ai due ricorrenti, oltre all’eventuale importo dovuto a titolo di imposta su tali somme.

Di notevole rilievo pure le conclusioni sulla necessità di individuare prontamente i rimedi per arginare la ritenuta violazione strutturale nella tematica affrontata, e al conseguente obbligo di conformarsi alle cosiddette “sentenze pilota” ai sensi dell’articolo 46 Cedu.

La Corte Edu premette di essere chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla questione del ritardo nel pagamento delle somme assegnate con ordinanza a titolo di gratuito patrocinio riconosciuto agli avvocati. Inoltre, attribuisce importanza alle informazioni fornite dall’UCPI mentre il Governo italiano, quando invitato a fornire dati statistici riguardanti i termini per il pagamento delle somme dovute a titolo di assistenza legale, non ha fornito statistiche nazionali.

Alla luce di ciò, «la Corte ritiene opportuno indicare misure di carattere generale, soprattutto perché alcuni elementi sembrano evidenziare l’esistenza di alcune disfunzioni nella gestione delle procedure relative al rimborso delle somme riconosciute a titolo di assistenza legale» (paragrafo 112 della sentenza).

Essendo gli Stati nella posizione migliore per individuare, in prima istanza e nell’ambito del loro obbligo di verificare la conformità delle loro leggi e prassi alla Convenzione (ed impegnandosi, ai sensi dell’articolo 1 Cedu, a garantire che il loro diritto interno sia compatibile con le disposizioni convenzionali, applicando i tribunali nazionali il diritto vivente della Corte Edu), i giudici europei concludono che le autorità italiane, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, debbano adottare le misure generali necessarie per verificare, anche mediante l’uso di dati statistici, l’esistenza di disfunzioni strutturali a livello nazionale o in specifici distretti della Corte d’appello, per determinare le diverse cause delle eventuali disfunzioni riscontrate e, se del caso, per identificare e adottare misure generali idonee a risolvere tali problemi e a prevenire violazioni simili in futuro (paragrafo 115 della sentenza).
Il plauso delle Camere penali

Esprimono grande soddisfazione le Camere penali che, in una nota della Giunta, pubblicata ieri, ricorda come la sentenza della Corte Edu segni «un passo decisivo non solo per la tutela dell’avvocatura, ma per la garanzia del diritto fondamentale alla difesa delle persone che si affidano al patrocinio a spese dello Stato».
Avv. Antonino Sugamele

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