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Sentenza

Il dominus paga il collega domiciliatario se il cliente non vi adempie.
Il dominus paga il collega domiciliatario se il cliente non vi adempie.
 La questione partiva dalle segnalazioni al Consiglio dell’Ordine di Civitavecchia giunte da due avvocati, uno del foro di Brescia e l’altro di Firenze, che lamentavano l’omesso pagamento del compenso in quanto difensori domiciliatari. Nel primo caso, il legale aveva ricevuto un assegno bancario, tornato insoluto. Per le S.U. però l’azione disciplinare è da considerarsi prescritta per lo spirare del termine massimo di sette anni e mezzo.

Quanto al secondo legale, che lamentava di non aver ricevuto alcun compenso, la Cassazione ricorda che la previsione dell’articolo 43 del Nuovo codice deontologico forense recita: «1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. 2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura».

In tal modo, prosegue la decisione, si valorizza “la violazione del rapporto di colleganza come concreta esplicazione della violazione del più vasto ambito della lealtà e correttezza professionale”. Dunque, prosegue, nella cornice degli obblighi deontologici di lealtà, correttezza e probità che improntano l’agire professionale e i valori caratterizzanti la professione, “pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, incaricato altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, non provveda a compensarlo ove non adempia il cliente”.

“Si tratta di illecito, a ben vedere – prosegue la Corte -, eventualmente permanente, perdurandone la commissione fino alla rimozione della situazione antigiuridica in atto”. Mentre agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, la condotta s’intende cessata al momento della pronuncia disciplinare di primo grado dalla quale dunque inizia a decorrere il termine prescrizionale massimo (articolo 56, co. 3, legge n. 247 del 2012). Ragion per cui, conclude sul punto l’ordinanza, quand’anche – cosa che non è avvenuta - la posizione debitoria fosse stata eliminata dopo il 10 luglio 2020 (data della decisione disciplinare di primo grado), il termine di prescrizione dell’illecito non sarebbe ancora decorso.
Avv. Antonino Sugamele

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