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Sentenza

Danno erariale indiretto del Giudice. Responsabilità amministrativa. Danno erariale. Indennizzo a titolo di danno non patrimoniale per irragionevole durata del contenzioso. Responsabilità del giudice. Responsabilità amministrativo contabile dei magistrati. Art. 2, comma 3 bis, Legge n. 117 del 1988.  Condotta gravemente negligente del magistrato istruttore. Non reperiti atti istruttori nel fascicolo e rimessione in istruttoria. Concorrenza causale della condotta omissiva della cancelleria. Danno erariale c.d. indiretto. Prescrizione. Dies a quo. Data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato.
Danno erariale indiretto del Giudice. Responsabilità amministrativa. Danno erariale. Indennizzo a titolo di danno non patrimoniale per irragionevole durata del contenzioso. Responsabilità del giudice. Responsabilità amministrativo contabile dei magistrati. Art. 2, comma 3 bis, Legge n. 117 del 1988. Condotta gravemente negligente del magistrato istruttore. Non reperiti atti istruttori nel fascicolo e rimessione in istruttoria. Concorrenza causale della condotta omissiva della cancelleria. Danno erariale c.d. indiretto. Prescrizione. Dies a quo. Data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato.
Corte dei Conti Sentenza 5 giugno 2025 n. 83
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI Presidente

Fabio GALEFFI Consigliere

Natale LONGO Consigliere relatore

Aurelio LAINO Consigliere

Donatella SCANDURRA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 60976

del ruolo generale, proposto da:

- DE. Ma. Vi. (c.f. (…)), nato a (Omissis) il (…) e ivi residente in Via (Omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Ma. An. Gr., con domicilio eletto presso lo studio professionale sito in (Omissis) (pec: (…));

Appellante

Contro

- la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, in persona del Procuratore p.t.;

- la Procura Generale di Appello della Corte dei conti di Roma, in persona del Procuratore Generale p.t.,

Appellati

avverso e per la riforma

della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria n. 43/2023, depositata il 9 maggio 2023 e notificata in data 12.05.2023, resa nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21276 del registro di segreteria.

VISTI l’appello, gli atti e i documenti di causa;

UDITI all’udienza pubblica del 16 maggio 2025, con l’assistenza del segretario d’udienza dott. An. Sa., il relatore Cons. Natale Longo, l’Avv. Ma. An. Gr. per l’appellante, il Vice Procuratore Generale Cons. An. Ma. per la Procura Generale.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 43 del 9 maggio 2023, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Liguria, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato De. Ma. Vi. al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, della somma, già rivalutata, di euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo e spese di giustizia.

La Procura regionale, a fronte dell’avvenuta condanna del suddetto Ministero al pagamento a beneficio di due cittadini di indennizzi di euro 28.677,26 a titolo di danno non patrimoniale per irragionevole durata del contenzioso, ha proposto, previa archiviazione nei riguardi di un ulteriore soggetto, domanda risarcitoria per l’importo di euro 7.000,00 nei confronti del dott. Ma. Ma. che, nella qualità di giudice onorario aggregato del Tribunale di La Spezia, ha trattato il giudizio (posizione definita con rito abbreviato a seguito di decreto n. 4/2023 del 3/4/2023) dal dicembre 1999 sino alla relativa definizione in prime cure, e per l’importo di euro 4.700,00 nei confronti di De. Ma., che, in qualità di Consigliere istruttore della Corte d’Appello di Genova, ha trattato il giudizio di secondo grado.

In particolare, con la sentenza impugnata, la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Liguria ha ritenuto che al De., il quale in data 19 aprile 2007 aveva rimesso la causa al Collegio per la decisione senza avvedersi, in modo gravemente colposo, che agli atti del giudizio mancava il fascicolo di prime cure (indispensabile per la decisione di appello in quanto conteneva tutti gli atti del giudizio di primo grado, inclusi quelli relativi alle prove già assunte e alla ctu esperita), fosse attribuibile un ritardo nella definizione del giudizio di appello pari a circa due anni (dall’udienza dell’aprile 2007 di rimessione della causa in decisione al deposito della sentenza nell’aprile 2009), conseguentemente condannando il magistrato al risarcimento, in favore del Ministero di Giustizia, di un danno pari ad euro 4.700,00, in ragione di euro 2.350,00 per ogni annualità di ritardo, somma ridimensionata, attraverso l’esercizio del potere riduttivo, ad euro 3.500,00 (somma già rivalutata), oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

Avverso detta sentenza ha proposto appello De. Ma. Vi., articolando i motivi di appello di seguito compendiati.

a) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, della L. 14 gennaio 1994, n. 20 - prescrizione del diritto al risarcimento del danno - eccezione di incostituzionalità” ex artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e dell’art. 6 CEDU. Secondo l’appellante, la sentenza gravata avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione, avendo individuato il relativo dies a quo nella data del pagamento dell’indennizzo ai privati e non già in quella di conoscenza della condanna del Ministero (30 maggio 2011), in ritenuto contrasto con la disciplina generale dell’istituto della prescrizione, con i principi costituzionali e della carta EDU.

b) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 87 c.g.c. - mancata corrispondenza tra invito a dedurre e citazione - conseguenze - nullità della citazione”.

Secondo l’appellante, la sentenza gravata avrebbe inspiegabilmente rigettato l’eccezione ex art. 87 c.g.c. di difformità tra l’invito a dedurre e l’atto di citazione, nel quale ultimo soltanto sarebbe stato ricompreso l’addebito di non essersi in alcun modo accorto dell’assenza agli atti del fascicolo di primo grado, mentre nell’invito preprocessuale si era soltanto fatto cenno alla "... rimessione del giudizio in istruttoria davanti al consigliere istruttore per acquisire il fascicolo di primo grado...” (pag. 10 invito a dedurre), espressione meramente descrittiva e non prospettata come fonte di addebito di responsabilità. c) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20 e dell’art. 2, terzo comma, lett. a) della l. 13 aprile 1988, n. 117 - travisamento dei fatti - omesso esame delle argomentazioni dell’esponente - ingiustizia grave e manifesta”.

L’appellante ha richiamato il disposto dell’art. 2, comma 3, della legge 117/1988, secondo cui la colpa grave consiste nella “grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile”, nonché la giurisprudenza della suprema Corte, secondo cui la negligenza inescusabile esige un quid pluris rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 c.c., nel senso che la colpa deve presentarsi come "non spiegabile", e cioè priva di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, l'errore del magistrato. Con riguardo al caso di specie, l’appellante ha evidenziato che l’art. 352 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, nel disciplinare la rimessione della causa al Collegio da parte del consigliere istruttore, non prevede affatto che egli debba verificare se la causa sia matura per la decisione, prescrizione contenuta invece nell’art. 187 c.p.c. ma riferita al giudice istruttore di primo grado (il rinvio alle norme dettate per il procedimento di primo grado - art. 359 c.p.c.- è previsto solo se esse “non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo” e, all’epoca, “in quanto applicabili”). Peraltro, l’espressione dell’art. 187 c.p.c. è stata sempre intesa come non necessità di assunzione di mezzi di prova.

Per contro, l’appellante ha evidenziato che era preciso compito della cancelleria acquisire il fascicolo della prima fase del giudizio (art. 347 c.p.c.) e che, su tale onere, l’esponente aveva fatto incolpevole affidamento al pari dei difensori. Inoltre, l’appellante ha sostenuto che l’acquisizione del fascicolo di primo grado non era del resto necessaria, tenuto conto della natura della causa, in quanto c’erano questioni preliminari da risolvere allo stato degli atti e, comunque, le parti avevano versato nei rispettivi fascicoli stralci della documentazione di prime cure e l’eventuale ricostruzione del fascicolo, ritenuto in una prima ipotesi smarrito, avrebbe potuto essere ordinata dal Collegio unitamente alla decisione sulle altre questioni anzidette.

Peraltro, secondo l’appellante, rientrava nelle prerogative del consigliere istruttore valutare l’opportunità di rimettere la causa al Collegio su tutte le questioni pregiudiziali, preliminari e di merito per una decisione complessiva su di esse.

Una censura mossa a tale valutazione, inoltre, si tradurrebbe in un inammissibile giudizio sulla attività giudiziaria in senso stretto svolta dal consigliere istruttore.

Infine, l’appellante ha evidenziato che la giurisprudenza della S.C. ha più volte affermato che l’acquisizione del fascicolo di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità dell’appello, con la conseguenza che, la relativa omissione, non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, svolgendo al più una funzione meramente sussidiaria.

d) “Violazione dell’art. 112 c.p.c. - interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dalla Corte di appello di Torino - omessa pronuncia su una eccezione sollevata in primo grado - in subordine e comunque difetto di motivazione”.

L’appellante ha evidenziato che la Procura ligure aveva domandato il risarcimento del danno per euro 4.700 oltre interessi e rivalutazione, mentre egli aveva eccepito in primo grado che eventualmente detti accessori avrebbero dovuto esser posti a carico dei soggetti deputati al pagamento (che avevano provveduto con notevole ritardo) dei due decreti della Corte d’appello di Torino (che aveva peraltro riconosciuto solo gli interessi). Orbene, la sentenza impugnata, secondo l’appellante, ha applicato il potere riduttivo liquidando la somma di euro 3.500,00, “già rivalutata... con gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo”, senza indicare l’importo capitale sul quale è stata applicata la rivalutazione, impedendo, dunque, la verifica del procedimento matematico di determinazione dell’importo finale. Inoltre, la sentenza avrebbe indebitamente convertito un debito di valuta (indennizzo più interessi) in un debito di valore, applicando la rivalutazione monetaria.

L’appellante ha quindi chiesto, in via gradata, di determinare la somma oggetto di condanna senza rivalutazione, ovviamente astenendosi da disporre una reformatio in peius.

e) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 94 c.g.c. (mezzi di prova) - difetto di istruttoria ed omessa adozione dei poteri acquisitivi richiesti - difetto di motivazione - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58, 62 e 71 c.g.c.”.

L’appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le richieste istruttorie formulate prima al PM e poi alla Sezione giurisdizionale, sia perché il giudice ha ritenuto la causa già matura per la decisione, sia per non avere l’esponente esercitato la facoltà “di adire la sezione giurisdizionale (art. 71 c. 5, c.g.c.)” avverso il diniego del PM di acquisizioni documentali ex art. 58 e 62 c.g.c. nella fase preprocessuale.

Oltre all’impropria (non essendo stato violato alcun termine) declaratoria di inammissibilità dell’istanza istruttoria (con cui si chiedeva di accertare “se all’epoca nei processi di appello relativi a cause voluminose il fascicolo del Tribunale veniva custodito in un armadio e unito al fascicolo di ufficio solo al momento del passaggio della causa in decisione per la redazione della sentenza”), l’appellante ha sostenuto l’assoluto difetto di motivazione della pronuncia, non avendo esplicitato le ragioni della valutazione, tenuto conto che “una risposta affermativa a detto quesito avrebbe costituito una causa di giustificazione”.

Quanto poi all’omessa attivazione da parte del De. del rimedio ex art. 71, comma 5, c.g.c., l’appellante ha richiamato la possibilità delle parti di richiedere al giudice l’esercizio di poteri istruttori officiosi ex art. 94 c.g.c..

L’appellante ha, quindi, concluso chiedendo, previo espletamento della richiesta istruttoria, di annullare o riformare la sentenza gravata, nonché, per l’effetto, di mandare assolto Ma. De. da ogni addebito, ovvero, in subordine, di ricalcolare la somma dovuta depurandola dalla rivalutazione monetaria.

Con memoria del 24/4/2025, ha depositato le proprie conclusioni la Procura generale, che, dopo aver riepilogato la successione dei fatti di causa, ha replicato ai motivi di appello per come di seguito compendiato:

a) con riguardo al primo motivo di appello, la P.G. ha richiamato il principio di diritto enunciato dalle SS.RR. della Corte dei conti nella sentenza n. 14/2011/QM del 05.09.2011, secondo cui “il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato”, reputando, altresì, infondato il prospettato profilo di incostituzionalità essenzialmente fondata su ipotesi fattuali più che su motivazioni giuridiche;

b) con riguardo alla ritenuta violazione dell’art. 87 c.g.c., la P.G. ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte (sentenza n. 14/1998/Q.M.), secondo cui “solo allorquando il contenuto della citazione decampi totalmente anche dal nucleo essenziale della causa petendi e petitum tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell’invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi, può affermarsi la violazione dell’obbligo dell’invito”.

Con riguardo al caso di specie, l’atto di citazione non risulta estraneo alla contestazione dell’invito a dedurre, la cui causa petendi è consistita nell’avere il De. concorso a causare la durata irragionevole del processo donde è scaturito l’indennizzo ex lege Pinto, cosicché il “petitum” era costituito dal risarcimento del danno indiretto conseguente al pagamento dell’indennizzo.

Peraltro, la precisazione in citazione della condotta causativa sarebbe stata anche conseguente alle deduzioni difensive all’invito prodotte dal De., che hanno dato luogo ad una precisazione delle contestazioni, pur rimaste inalterate nel loro nucleo fondamentale;

c) quanto al terzo motivo di appello, la P.G. ha sostenuto l’infondatezza dell’assunto difensivo in ordine al disposto dell’art. 352 c.p.c. (nel testo pro tempore vigente), ove si sostiene che la norma non prevedrebbe, ai fini della remissione al Collegio, la verifica che la causa sia matura per la decisione, considerata la consolidata giurisprudenza contraria della Corte di cassazione.

Quanto poi alla sostenuta prassi dell’ufficio secondo cui “la materiale unione del fascicolo di primo grado al fascicolo di ufficio avveniva, come più volte precisato, al momento in cui, assegnata la causa a sentenza, l’incarto nella sua interezza veniva consegnato al relatore per la stesura della sentenza”, la P.G., oltre a rilevarne la mancata prova, ha ritenuto che essa certamente non esimesse il De. dal verificare l’esistenza e la completezza del fascicolo di primo grado (utile anche a scongiurare l’ipotesi dello smarrimento del fascicolo). Peraltro, la stessa ordinanza collegiale del 26 marzo - 30 aprile 2007 aveva rimesso la causa al consigliere istruttore evidenziando che “si appalesa indispensabile ai fini del decidere essendovi contenuti i  verbali delle prove orali assunte in quella sede, le cui deposizioni sono state richiamate dalle opposte difese, nonché la c.t.u.”;

d) quanto al quarto motivo di appello, la P.G. ha evidenziato che la somma dei suddetti importi, pari ad euro euro 4.365,00 (euro 2.182,00 + euro 2.183,00), maggiorata degli interessi legali maturati dalla data dei decreti della Corte d’appello alla data del 29.11.2021 dell’invito a dedurre, pari ad € 406,60, ammonta ad € 4.771,60.

Orbene, la sentenza gravata ha condannato, facendo anche esercizio del potere riduttivo, il De. al pagamento dell’importo di euro 3.500,00, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi maturandi dalla data di deposito della sentenza, sicché evidentemente inammissibile per difetto di interesse e comunque, infondata si paleserebbe, secondo la Procura generale, la doglianza proposta dal De. in punto di quantificazione del danno;

e) quanto poi al motivo di appello relativo ai poteri istruttori, la P.G. ha sostenuto l’inconferenza della dedotta e già riferita prassi, che certo non esimeva il magistrato dal verificare l’esistenza e l’aggiornamento del fascicolo di primo grado, con conseguente inammissibilità per irrilevanza della richiesta istruttoria avanzata in prime cure.

La Procura Generale ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare l’appello, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.

All’udienza del 16 maggio 2025, le parti hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni in atti, insistendo nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

[1] Quanto al primo motivo di appello, questa Corte non può esimersi dal richiamare l’ormai consolidata giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte, che, con la sentenza n. 14/2011/QM del 05.09.2011, hanno tracciato le coordinate ermeneutiche relative all’individuazione del dies a quo della prescrizione, con particolare riferimento alle ipotesi di danno erariale c.d. indiretto.

In particolare, il supremo consesso contabile, dopo una puntuale disamina delle diverse ricostruzioni ermeneutiche avanzate in giurisprudenza, ha affermato che “il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato”.

Sul terreno motivazionale, le Sezioni riunite, dopo aver rimarcato che devono “essere mantenuti nettamente distinti il profilo del perfezionamento dell’obbligazione risarcitoria e quello della concretezza ed attualità del danno”, ha evidenziato che “l’esistenza di un’obbligazione risarcitoria e, quindi, di un debito costituente passività patrimoniale, non può dirsi che per la P.A. integri un danno certo ed attuale, tutelabile, quindi, in termine di azione di rivalsa o, rectius, di azione di responsabilità per danno indiretto, almeno fino a quando tale obbligazione non trovi essa stessa concreta attuazione nel soddisfacimento del terzo e, quindi, nella destinazione di risorse finanziare pubbliche (elettivamente da considerarsi sempre acquisite e destinate al soddisfacimento di interessi ed esigenze pubbliche) a finalità di ristoro privato connesso, quest’ultimo, ad un comportamento illecito della P.A. medesima, sottraendole così alla loro naturale vocazione di perseguimento di un interesse pubblico”, sottolineando che “prima del pagamento, quindi, vi è solo una situazione di danno potenziale, che proprio perché tale, può anche non attualizzarsi (sentenza n. 7/QM/2000), a dispetto della attualità e concretezza dell’obbligazione risarcitoria.

Peraltro, hanno proseguito le Sezioni riunite, “per la regola generale dell’art. 2935 c.c. (richiamata nella sentenza n. 5/QM/2007 di queste Sezioni Riunite), la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cioè quando il danno è divenuto certo, concreto ed attuale) e che l’individuazione del dies a quo della prescrizione non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto il semplice obbligo giuridico di pagare, con l’ulteriore conseguenza che la diminuzione del patrimonio dell’ente danneggiato - nel che consiste l’evento dannoso - assume i caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità solo con l’effettivo pagamento”.

Il motivo di appello non può dunque essere condiviso.

Quanto poi ai profili di eccepita incostituzionalità “ex artt. 3, 24 e 111 della Carta” e per contrasto con l’art. 6 CEDU, essi si rivelano manifestamente infondati, innanzitutto con riguardo al disposto degli articoli 3 e 24 Cost., considerato che detta individuazione dell’exordium praescriptionis costituisce un ragionevole approdo compositivo, coerente con la struttura dell’illecito amministrativo-contabile per danno erariale c.d. indiretto, tra il diritto di difesa del convenuto e quello di azione dell’amministrazione, considerato che la Procura della Corte dei conti, prima dell’effettivo pagamento, non potrebbe agire (né potrebbe considerarsi inerte) per il risarcimento del danno indiretto in assenza dell’effettivo depauperamento dell’erario e in applicazione del principio generale in materia di prescrizione di cui all’art. 2935 c.c. (contra non valentem praescriptio non currit).

Quanto poi all’invocato principio di ragionevole durata del processo di cui agli art. 111 Cost e 6 EDU, pare appena il caso di evidenziare che la diversa decorrenza del dies praescriptionis non appare suscettibile di interferire con la durata del processo amministrativo-contabile che, indipendentemente dall’individuazione del dies di exordium praescriptionis, prende origine dalla notifica dell’atto di citazione e termina con il passaggio in giudicato della sentenza del giudice contabile.

Peraltro, la suddetta sentenza delle Sezioni riunite, nell’argomentare il riferito orientamento ermeneutico, ha sottolineato che acconsentire all’esercizio dell’azione di responsabilità anche in presenza di un danno non ancora attuale e sulla base soltanto del titolo giuridico (si fa riferimento alle evenienze del mancato pagamento e della rinuncia del creditore), significherebbe assecondare, oltre che “i presupposti (non solo teorici) di una situazione di oggettivo ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione”, l’assoggettamento al giudizio di responsabilità, di per sé oggettivamente gravoso e fonte di “stress psico-fisico”, del ritenuto colpevole, in contrasto con il principio del “giusto processo” di cui agi articolo 111 Cost. e 6 CEDU.

[2] Quanto alla ritenuta nullità della citazione per violazione dell’art. 87 del codice di giustizia contabile, argomentata sulla base della ritenuta difformità tra i fatti contestati nell’invito a dedurre e quelli contestati nell’atto di citazione, occorre evidenziare che la disposizione codicistica prevede testualmente che la citazione è “nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”.

A sua volta, l’articolo 86, comma 2, lettera e) del codice di giustizia contabile prevede che l’atto di citazione contiene “l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.

La norma di cui all’art. 87 ha peraltro codificato un’ipotesi di nullità, già elaborata dalla giurisprudenza contabile precedentemente all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, relativa all’ipotesi di difformità tra i fatti esplicitati nell’invito a dedurre e i fatti dedotti nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 86, c. 2 lett. e), del medesimo codice.

Si tratta di una disposizione coerente con le finalità proprie dell’invito a dedurre, atto avente natura preprocessuale che si colloca al termine della fase di indagini della Procura e che riveste funzione composita di integrazione istruttoria e di garanzia dell’invitato (SSRR in sede giurisdizionale, sentenza n. 6/2003/QM).

Occorre altresì rilevare come la norma di cui all’art. 87 c.g.c., nel comminare la nullità per mancata corrispondenza tra il contenuto dell’atto di citazione ex art. 86, c. 2 lett. e) e quello dell’invito a dedurre, circoscrive detto rapporto, per un verso, avendo riguardo ai soli “elementi essenziali” del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, nonché, per altro verso, considerando la necessità di tenere conto degli “ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”.

Pertanto, secondo consolidata giurisprudenza contabile, non occorre che vi sia totale corrispondenza tra invito a dedurre e citazione (I Sez. App., sent. n. 88/2023), purché in entrambi gli atti si rinvenga l'individuazione dei fatti che sono stati assunti come lesivi per l'erario e la richiesta di risarcimento del danno causato (I Sez. App., sent. n. 2/2020).

Tanto in sostanziale continuità con la giurisprudenza della Corte dei conti precedente all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, secondo cui (sentenza n. 7/1998/Q.M.) “solo allorquando il contenuto della citazione decampi totalmente anche dal nucleo essenziale della causa petendi e petitum tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell’invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi, può affermarsi la violazione dell’obbligo dell’invito”. Con riguardo al caso di specie, l’appellante ha sostenuto che vi sarebbe mancanza di corrispondenza ex art. 86, c. 2 lett. e) tra l’atto di citazione e l’invito a dedurre, con particolare riguardo alla mancanza nell’atto pre-processuale di una specifica contestazione della mancata rilevazione dell’assenza del fascicolo di primo grado, solo accennata ma quale “fatto neutro” e non già dannoso integrante la causa petendi. In proposito, si evidenzia tuttavia che l’invito a dedurre (pag. 10), nell’ambito della contestazione fondamentale del grave ritardo accumulato nella celebrazione del processo, imputa (causa petendi, in senso lato, con riferimento all’invito dedurre, atto pre-processuale) al dott. De., quale consigliere istruttore, di “avere gestito tale grado (di giudizio, n. d.r.) con grave colpevolezza determinando una dilatazione inaccettabile nella definizione dello stesso”.

Nell’ambito di questa imputazione, poi, l’invito a dedurre individua alcune fissazioni di udienza a notevole distanza di tempo ed evidenzia, seppure nell’ambito di un insieme di condotte ritenute dilatorie, che vi era stata una “rimessione del giudizio in istruttoria davanti al consigliere istruttore per acquisire il fascicolo di primo grado”.

Peraltro, in sede di controdeduzioni all’invito a dedurre, lo stesso De. evidenziava che, dopo che, all’udienza del 3 marzo 2006, egli aveva fissato udienza di assegnazione a sentenza all’udienza collegiale del 19 aprile 2007, in quest’ultima udienza collegiale la causa veniva trattenuta in decisione ma che il Collegio, con ordinanza del 30 aprile 2007, “ritenuto che manca agli atti il fascicolo della prima fase del giudizio il cui esame si appalesa indispensabile”, aveva rimesso parti e causa dinanzi al giudice istruttore per l’udienza del 29 giugno 2007, disponendo l’acquisizione del fascicolo a cura della cancelleria. Appare dunque evidente, per un verso, come nell’atto di citazione sia rimasta sostanzialmente integra la originaria macro-causa petendi (oltre che il petitum) di avere gestito il grado di giudizio “con grave colpevolezza determinando una dilatazione inaccettabile nella definizione dello stesso”, che, per altro verso, il De. ha dispiegato le proprie difese (funzione di garanzia dell’invito) con riguardo alle ragioni della condotta dilatoria contestata, nonché, nel contempo, come le argomentazioni articolate dall’invitato a dedurre abbiano contribuito più puntualmente a chiarire (funzione integrativa dell’istruttoria, anch’essa propria dell’invito a dedurre) la dinamica dei ritardi contestati.

Ritiene dunque il Collegio che il motivo di appello si riveli infondato e che la sentenza gravata abbia correttamente respinto l’eccezione di nullità dedotta dal De. nel giudizio di prime cure.

[3] Con riguardo al terzo motivo di appello, occorre premettere che il giudizio è stato instaurato dalla Procura contabile a seguito della trasmissione, da parte della Corte d’Appello di Torino, di decreto di condanna del Ministro di Giustizia alla corresponsione, a beneficio di privati cittadini, di somme a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

Quanto alla responsabilità amministrativo contabile dei magistrati, pare utile innanzitutto evidenziare come la giurisprudenza costituzionale abbia affermato (sent. n. 385/1996) “la conciliabilità in linea di principio dell’indipendenza della funzione giudiziaria con la responsabilità nel suo esercizio, non solo con quella civile, oltre che penale, ma anche amministrativa, nelle sue diverse forme”, nonché che gli articoli 101, 102, 104 e 108 Cost. “non valgono ad assicurare al giudice uno status di assoluta irresponsabilità, pur quando si tratti di esercizio delle sue funzioni riconducibili alla più rigorosa e stretta nozione di giurisdizione”.

Sul terreno della ricognizione della disciplina legislativa, occorre altresì rilevare che la legge n. 117/1988 non esaurisce le tipologie di responsabilità cui il magistrato è soggetto ex lege, in quanto concerne essenzialmente l’ambito della responsabilità civile.

Tanto si ricava testualmente dalla clausola di salvezza (“Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639”) relativa per l’appunto al giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti contenuta nell’art. 2, comma 3-bis, della legge n. 117 del 1988, ove sostanzialmente il legislatore ha espressamente previsto che la disciplina della responsabilità civile prevista dalla legge in questione non esaurisce o ingloba la responsabilità del magistrato per danni all’erario.

In proposito, il giudice della giurisdizione ha avuto modo di affermare, in via generale, che il magistrato ben può esser chiamato a rispondere per danni erariali dinanzi alla Corte dei conti sia per il detrimento cagionato nell’esercizio di funzioni amministrative che per danno derivato dall’esercizio di funzioni giurisdizionali, “fermi restando l’insindacabilità nel merito dei provvedimenti giudiziari e il limite della indipendenza funzionale” (Cass. SS.UU. ord. n. 2370/2023).

Peraltro, ulteriori indicazioni normative circa l’assoggettabilità dei magistrati alla responsabilità amministrativo contabile si rinvengono anche nel disposto dell’art. 13, comma 2, della richiamata legge n. 117/1988, con riguardo alla “responsabilità civile per fatti costituenti reato”, ove si prevede che “All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti”, ovvero mediante l’azione di responsabilità per danno erariale c.d. indiretto.

Ulteriore espressione del regime di concorrenza tra responsabilità civile ex lege n. 117/1998 e responsabilità per danno all’erario si rinviene altresì nella disciplina vigente in materia di equa riparazione in caso di violazione del principio della ragionevole durata del processo.

In proposito, l’art. 5, comma 4, della legge n. 89/2001 prevede infatti che il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione “è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento”.

Trattandosi di danno erariale indiretto derivante dalla corresponsione a terzi di equa riparazione per irragionevole durata dei processi, l’azione di responsabilità può evidentemente riguardare (anzi, di norma riguarda) anche l’attività giurisdizionale, con particolare riferimento alle attività di ordinata e tempestiva conduzione dell’iter processuale.

Orbene, con riguardo al caso di specie, dall’esame degli atti sono emerse le evidenze giuridico-fattuali di seguito specificate:

a) il fascicolo è stato assegnato al De. in data 8/2/2005, con fissazione della prima udienza per la data del 6/5/2005;

b) all’udienza del 6/5/2005, l’appellante ha chiesto di disporsi una CTU (oltre che di sospendere l’esecutorietà della sentenza di primo grado) e comunque di assegnare un termine per l’esame di una costituzione depositata nella medesima giornata, mentre gli appellati si sono opposti alla richiesta istruttoria (perché una CTU era stata già espletata in primo grado), chiedendo di fissare l’udienza per la precisazione delle conclusioni. L’udienza veniva rinviata alla data del giorno 1/7/2005;

c) all’udienza del giorno 1/7/2005, l’appellante ha reiterato le suddette richieste e gli appellati si sono opposti, chiedendo termine per il deposito di memorie sulla problematica della richiesta sospensione; il giudice istruttore si riservava;

d) in data 4 - 6 luglio 2005, il giudice ha sciolto la riserva respingendo l’istanza di sospensione e rinviando la trattazione alla data dell’11/11/2005;

e) all’udienza del giorno 11/11/2005, l’appellante ha insistito nella richiesta di CTU, mentre gli appellati si sono nuovamente opposti (sempre in quanto era già stata espletata in primo grado), chiedendo di fissare l’udienza per la precisazione delle conclusioni; il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 21/1/2006; f) all’udienza del 20/1/2006, gli appellati hanno richiamato le conclusioni già rassegnate in atti, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con la conseguente fissazione dell’udienza collegiale e termine per le memorie conclusionali e di replica. L’appellante non è comparso. L’appellante ha pertanto chiesto un rinvio. Il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 3/3/2006;

g) all’udienza del 3/3/2006, si ripeteva sostanzialmente quanto verificatosi all’udienza precedente. Il giudice fissava l’udienza (collegiale) di assegnazione a sentenza per la data del 19/4/2007;

h) all’udienza del 19 aprile 2007, le parti chiedevano di porre la causa in decisione e la Corte assegnava la causa a sentenza.

i) tuttavia, la medesima Corte, con ordinanza del 26 marzo - 30 aprile 2007, “ritenuto che manca agli atti il fascicolo della prima fase del giudizio il cui esame si appalesa indispensabile ai fini del decidere essendovi contenuti i verbali delle prove orali assunte in quella sede ...., nonché la CTU”, ha rimesso la causa al giudice istruttore Ma. De. per l’udienza del 29 giugno 2007, disponendo l’acquisizione del fascicolo da parte della cancelleria.

l) all’udienza del 29 giugno 2007, i procuratori delle parti appellate producevano “estratto del verbale del giudizio di primo grado facendo altresì presente che la parte restante del verbale nonché la C.T.U. non erano più presenti non essendo possibile rintracciare il fascicolo originale (assunto in realtà rivelatosi non veritiero) presso il Tribunale di La Spezia perché risalente al 1982. L’appellante chiedeva di fissare udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice istruttore fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 19/10/2007;

m) all’udienza del 19/10/2007 le parti precisavano le conclusioni richiamando i rispettivi atti e il giudice istruttore fissava, per l’assegnazione della causa a sentenza, l’udienza collegiale del 5/3/2009;

n) all’udienza collegiale del 5/3/2009, le parti chiedevano di porre la causa in decisione e la Corte assegnava la causa a sentenza, depositata il 18/4/2009.

Tanto premesso in punto di ricostruzione dei fatti, occorre evidenziare, avuto riguardo al motivo di appello in questione, che l’art. 352 c.p.c., nel testo pro tempore vigente, prevedeva che “l’istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti (corretta istaurazione del contraddittorio, eventuale inammissibilità o improcedibilità dell’appello, riunione, tentativo di conciliazione, n. d.r.), invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a una udienza prossima del Collegio, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'articolo 190.

La discussione è preceduta dalla relazione dell'istruttore.”

Il successivo art. 359 c.p.c. prevedeva, nel testo pro tempore vigente, che “Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”.

Stante l’insussistenza di detta incompatibilità, potevano dunque applicarsi al giudizio di appello anche le disposizioni, relative al primo grado di giudizio, di cui agli articoli 187 e 188 del codice di procedura civile (in termini, come meglio si dirà, la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione).

In particolare, l’articolo 187, comma 1 (nel testo pro tempore vigente), prevedeva che “il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio”; dal canto suo, l’art. 188 cpc (sempre nel testo pro tempore vigente), prevedeva che “il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente”.

Pertanto, evidentemente il magistrato istruttore avrebbe dovuto verificare la necessità dell’ammissione di prove e dunque l’esistenza agli atti del giudizio di appello del materiale probatorio acquisito in prime cure prima di rimettere, ritenendola matura, la causa (ad esito dell’udienza del 3/3/2006) al collegio per la decisione.

Ciò tanto più in quanto nelle udienze del 6/5/2005, del 1/7/2005 e dell’11/11/2005 gli appellanti avevano reiteratamente chiesto di disporre una CTU in sede di appello, istanza cui la controparte si era reiteratamente opposta proprio in ragione dell’avvenuto espletamento di consulenza tecnica d’ufficio nel giudizio di prime cure.

Risulta dunque infondata la tesi dell’appellante secondo cui il giudice istruttore, in sede di appello, non avrebbe dovuto verificare se la causa fosse matura per la decisione.

La giurisprudenza della suprema Corte ha infatti ritenuto che “ai sensi degli artt. 187 e 189 cod. proc civ, applicabili al giudizio di appello per il richiamo previsto dall'art 359 cod. proc. Civ., l'istruttore, quando ritenga la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invita le parti a precisare le conclusioni e rimette la causa al collegio e non è tenuto a fissare una nuova udienza per le conclusioni, prevista dall'art 110 disp. att. cod. proc. civ. soltanto dopo l'espletamento di un mezzo istruttorio ai fini dell'ulteriore trattazione della causa” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, 16/06/1992 n. 7367, Cass. Sez. 2, 26/03/1974 n. 840, Cass. Sez. 3, 18/05/1971 n. 1485).

Peraltro, anche al di là del riferito dato normativo, l’esistenza pregressa di ben tre istanze di ammissione di una CTU, opposte dalla controparte adducendo l’avvenuto espletamento in prime cure di consulenza tecnica d’ufficio, avrebbe dovuto indurre un magistrato minimamente diligente a verificare, per lo meno prima della rimessione al collegio per la decisione, l’avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, quanto meno al fine di riscontrare la sussistenza agli atti di detta CTU.

In definitiva, non può non ritenersi gravemente negligente il comportamento del magistrato istruttore che, pur a fronte delle suddette richieste istruttorie del 6/5/2005, del 1/7/2005 e dell’11/11/2005 (tutte opposte adducendo l’avvenuto espletamento di CTU in primo grado), abbia rimesso, ad esito dell’udienza del 3/3/2006, il giudizio al collegio per l’udienza del 19/4/2007 senza verificare l’esistenza agli atti del fascicolo di primo grado (in cui avrebbe dovuto esser contenuta una CTU), costringendo il collegio ad adottare l’ordinanza del 26 marzo - 30 aprile 2007 di rimessione in istruttoria, motivata proprio con la circostanza che “manca agli atti il fascicolo della prima fase del giudizio il cui esame si appalesa indispensabile ai fini del decidere essendovi contenuti i verbali delle prove orali assunte in quella sede...., nonché la CTU”.

In detto quadro ricostruttivo, non assume evidentemente rilievo significativo l’eventuale esistenza (su cui si era articolata istanza istruttoria, disattesa in primo grado e oggetto dell’ultimo motivo di appello) di una prassi amministrativa di materiale unione del fascicolo di primo grado al fascicolo di ufficio soltanto “al momento in cui, assegnata la causa a sentenza, l’incarto nella sua interezza veniva consegnato al relatore per la stesura della sentenza”.

Si rivela dunque infondato anche l’ultimo motivo (attinente al governo istruttorio) di appello dispiegato dall’appellante, in quanto l’esistenza di detta asserita prassi non appare rilevante ai fini del riscontro della gravità della colpa, essendo l’imputazione fondata sull’autonoma riferita omissione del Giudice istruttore della verifica di completezza del fascicolo quantomeno prima della rimessione al collegio, peraltro pur a fronte di pregresse e ripetute sollecitazioni delle parti.

Né, d’altra parte, il terzo motivo d’appello può esser condiviso nella parte in cui si censura un “inammissibile giudizio sulla attività giudiziaria in senso stretto svolta dal consigliere istruttore”, trattandosi evidentemente, per come affermato dalla sentenza gravata, di materiale riscontro dell’esistenza agli atti del fascicolo di primo grado, nel quale peraltro era contenuta una CTU, che aveva ripetutamente formato oggetto di sollecitazione istruttoria da parte dei contendenti.

Quanto poi all’argomentazione facente leva sull’obbligo (ex art. 347 c.p.c.) della cancelleria d’appello di richiedere la trasmissione del fascicolo al cancelliere del giudice di primo grado, occorre rilevare che la sentenza gravata non ha imputato al De. di non aver chiesto al giudice di prime cure l’acquisizione del fascicolo, ma ha stigmatizzato la sua grave negligenza, “a valle” della suddetta omissione della cancelleria, nell’aver omesso, nella veste di istruttore e prima di ritenere la causa matura per la decisione collegiale, detta “elementare verifica”, peraltro perpetrata per lungo tempo e pur a fronte delle ripetute sollecitazioni istruttorie delle parti.

Una verifica che, dopo esser stata sollecitata dal collegio (ordinanza del 26 marzo - 30 aprile 2007, l’odierno appellante era relatore), avrebbe poi condotto, in breve tempo, all’acquisizione del fascicolo di primo grado in data 4 maggio 2007.

Per come ritenuto in sentenza gravata, detta grave negligenza ha cagionato la rimessione in istruttoria della causa con conseguente prolungamento della durata del giudizio (irragionevole, in spregio del diritto costituzionale e convenzionale EDU delle parti ad una ragionevole durata) di circa due anni, dall’udienza dell’aprile 2007 al deposito della sentenza nell’aprile 2009.

Tuttavia, ritiene il Collegio che detto motivo di appello si riveli parzialmente fondato, nei termini di seguito specificati, nella parte in cui ha contestato “l’efficacia causale” delle condotte del magistrato, sostenendo, con argomentazione sostanzialmente condivisibile, che “se il funzionario (di cancelleria n. d.r.) avesse fatto il proprio dovere non vi sarebbe stato alcun inconveniente”.

In proposito, ritiene il Collegio che effettivamente, nell’ipotesi in cui la cancelleria avesse ottemperato all’obbligo previsto dall’art. 347 c.p.c., può ragionevolmente ritenersi che il fascicolo di primo grado sarebbe stato presente (c.d. procedimento di “sostituzione mentale” tipico della causalità omissiva) agli atti dell’appello già precedentemente alla prima rimessione al collegio.

Ritiene tuttavia il collegio che detta argomentazione non consenta di addivenire all’assoluzione del Ma., sia sul terreno del riscontro della colpa grave (avendo il giudice istruttore violato regole cautelari proprie), che dell’esclusione del nesso causale, trattandosi di ipotesi di concorrenza causale (cause successive, l’ultima delle quali, quella riconducibile al De., tuttavia inidonea, da sola, a cagionare l’evento; cfr. art. 41 c.p.) di condotte omissive che hanno entrambe contribuito (si fa riferimento alla ricostruzione della causalità secondo la teoria condizionalistica, applicata all’illecito omissivo) al verificarsi dell’evento dannoso contestato.

Osserva, dunque, il Collegio che l’apprezzamento della rilevanza causale anche della condotta omissiva della cancelleria debba esser valutata nel senso di condurre ad una diversa determinazione del danno oggetto di condanna del De..

Pertanto, ritiene il Collegio di dover confermare la condanna al De., ma nel contempo di dover, in parziale accoglimento del motivo di appello in esame e come meglio si vedrà nel prosieguo, riperimetrare l’importo del danno eziologicamente riconducibile alla condotta del Ma., nella misura del 50% di quello contestabile al magistrato.

[4] Con il quarto motivo di appello, l’appellante contesta il computo dell’importo di condanna, evidenziando che la sentenza gravata avrebbe indebitamente accollato al De. anche interessi e rivalutazione (mentre i due decreti della Corte d’appello di Torino avevano riconosciuto soltanto gli interessi) e che egli aveva eccepito l’improprietà della verosimile inclusione nel computo anche delle somme conseguenti al ritardato pagamento al privato dell’indennità di equa riparazione (imputabile invece agli uffici deputati al pagamento); la circostanza che la sentenza gravata ha ritenuto di applicare il potere riduttivo liquidando la somma di euro 3.500,00 “già rivalutata.... con gli interessi dalla sentenza al soddisfo” senza indicare l’importo capitale, non consentirebbe, secondo l’appellante, la verifica del procedimento matematico tramite il quale è stato determinato l’importo finale.

In proposito, si osserva (come puntualmente ricostruito dalla Procura generale) che il decreto della Corte d’Appello di Torino n. 191 del 07.02.2011, a fronte di una durata irragionevole del processo di 12 anni e 4 mesi, ha liquidato, in favore dello Schiffini, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, l’importo di euro 11.583,33, oltre agli interessi legali dalla data di deposito del ricorso (09.11.2009), pari ad euro 182,00 (183,43), ed alle spese legali liquidate in euro 23,20 per esborsi ed in euro 1.162,00, per diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario (15%), IVA (all’epoca 20%) e CPA (4%), pari a complessivi euro 1,691,00, e, pertanto, in uno, l’importo di euro 13.456,00. Pertanto, alla data del 7/2/2011, la quota parte dell’importo complessivo liquidato in favore dello Sc., rapportata ai due anni di ritardo (sui 12 anni e mesi 4 complessivi), ascrivibili al De., era pari ad euro 2.182,00 (4.500 giorni: 13.456 euro= 730 giorni:X). Analogamente, il decreto della Corte d’Appello di Torino n. 190 del 05.02.2011, a fronte di una durata irragionevole del processo di 12 anni e 3 mesi, ha liquidato, in favore della Gi., a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, l’importo di euro 11.500,00, oltre agli interessi legali dalla data di deposito del ricorso (09.11.2009), pari ad euro 182,00, ed alle spese legali liquidate in euro 23,20 per esborsi ed in euro 1.162,00, per diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA (20%) e CPA (4%), pari a complessivi euro euro 1.691,00 e, pertanto, in uno, l’importo di euro 13.373,00.

Alla data del 05.02.2011, la quota parte dell’importo complessivo liquidato in favore della Gi., rapportata ai due anni di ritardo ascrivibili al De., era pari ad euro 2.169,00 (4.500 giorni: 13.373: euro= 730 giorni:X).

L’importo totale per i due anni di ritardo del procedimento giudiziario risulta dunque pari ad euro 4.351,00.

Il motivo di appello si rivela dunque infondato, non avendo il giudice di prime cure (che ha condannato il magistrato a risarcire un danno di euro 3.500,00) imputato al De. danni da ritardo conseguenti all’inerzia amministrativa degli uffici amministrativi nell’eseguire i menzionati decreti della Corte d’Appello di Torino.

Peraltro, come rilevato dalla Procura generale, il giudice di prime cure, esercitando il potere riduttivo dell’addebito, ha altresì ridimensionato l’importo di condanna da euro 4.351,00 ad euro 3.500,00, comprensivi di rivalutazione, oltre interessi maturandi dalla data di deposito della sentenza.

[5] Quanto, dunque, alla determinazione conclusiva del danno per l’erario, imputabile al De., si è già argomentato in ordine alla necessità di scomputare il 50% del detrimento in ragione del concorso causale della condotta omissiva della cancelleria d’appello, che non ha tempestivamente acquisito il fascicolo di primo grado, diversamente da quanto previsto dall’art. 357 c.p.c..

Pertanto, il danno erariale attribuibile al De. risulta pari ad euro 2.175,50 (2.182,00 + 2.169,00=4.351:2).

Inoltre, poiché l’esercizio del potere riduttivo da parte del giudice di prime cure non risulta oggetto di gravame, ritiene il Collegio che detto importo di euro 2.175,50 debba essere proporzionalmente ridimensionato in misura analoga a quanto effettuato dal giudice di primo grado (4.351: 3.500= 2.175,50:x).

Pertanto, e conclusivamente, ritiene il Collegio, in parziale accoglimento dell’appello del De., di dover condannare il medesimo al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, dell’importo, già rivalutato, di euro 1.750,00, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.

[6] Quanto alle spese processuali, avuto riguardo al parziale accoglimento dell’appello, se ne dispone l’integrale compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, del codice di giustizia contabile.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello,

sull’appello iscritto al n. 60976 del Ruolo generale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna di DE. Ma. Vi. al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, della somma di euro 1.750,00, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025.


Avv. Antonino Sugamele

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