Avvocati. E' contrario in radice alla deontologia professionale che un avvocato assuma la difesa “a spese dello Stato” per poi farsi pagare ulteriore compenso.
Con la sentenza n. 31004/2025 le sezioni Unite civili della Corte di cassazione civile hanno chiarito quali siano i presupposti imprescindibili da allegare da parte dell’avvocato che intenda ottenere la sospensiva della sanzione disciplinare comminatagli dall’Ordine professionale.
I giudici di legittimità affermano che la misura cautelare della sospensione - che è posta a protezione del professionista contro l’immediata esecutività della sanzione disciplinare - se invocata essa debba poggiare sulla dimostrazione in primis del cosiddetto periculum in mora, cioè della potenziale illegittima “nocività” discendente dall’immediata applicazione della sanzione contro cui ricorra l’avvocato. Inoltre, dalla domanda di sospensiva deve emergere un profilo apprezzabile di non colpevolezza del professionista sanzionato.
Elementi che invece risultavano mancanti nelle impugnazioni e nel ricorso per cassazione contro il no del Consiglio nazionale forense all’avvocato cui erano stati comminati ben 8 mesi di sospensione dall’attività professionale per un’incolpazione deontologicamente molto grave: essersi fatto pagare compensi direttamente dalla persona assistita la cui difesa era invece garantita dalla sua ammissione al gratuito patrocinio.
Risulta quindi contrario in radice alla deontologia professionale che un avvocato assuma la difesa “a spese dello Stato” per poi farsi pagare ulteriore compenso.
Inoltre, nella vicenda concreta l’avvocato aveva richiesto compensi anche per i propri figli accampando lo svolgimento da parte loro di prestazioni professionali non dimostrate.
Infine, la Cassazione rigetta anche la lamentela per la mancata audizione del ricorrente in sede disciplinare, ma soprattutto la mancata acquisizione in contraddittorio dei fatti denunciati dal cliente.
Si spiega, infatti, che la mancata conferma dell’esposto in sede “dibattimentale” di fatto - come chiarisce la Suprema Corte - non è essenziale se dall’intera incolpazione sono evidenziati ed evidenti i profili della colpa professionale imputata all’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare.
27-11-2025 22:39
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