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Sentenza

Riforma Cartabia e appello.Riforma Cartabia e nuovo rito impugnatorio “cartolare”.
Riforma Cartabia e appello.Riforma Cartabia e nuovo rito impugnatorio “cartolare”.
Riforma Cartabia e nuovo rito impugnatorio “cartolare”: la novellata disciplina dell’articolo 601, comma 3, Cpp, introdotta dall’articolo 34, comma 1, lettera g), Dlgs n. 150/2022, che individua in quaranta giorni (anziché in venti, come in precedenza) il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dall’1 luglio 2024 (e non già a far data dal 30 dicembre 2022: data di entrata in vigore della riforma Cartabia).

Così le Sezioni Unite penali con la sentenza n. 42124/2024, depositata oggi, a risoluzione del contrasto giurisprudenziale insorto con l’entrata in vigore della riforma Cartabia del processo penale riguardante due profili:

1) sia quello della determinazione dei termini di comparizione applicabili nel giudizio di appello a far data dal 30 dicembre 2022 (che un orientamento individuava in venti giorni ed un altro – quello oggi “avallato” dal giudice nomofilattico – in quaranta);

2) sia l’individuazione, in presenza di un fenomeno successorio di leggi processuali (l’articolo 601 Cpp, che disciplina gli atti preliminari al giudizio di appello, è stato in parte qua novellato dall’articolo 34 Dlgs. n. 150/2022), dell’atto da valorizzare ai fini dell’applicazione del generale principio tempus regit actum («se debba farsi riferimento alla data di emissione del decreto di citazione in appello, considerata l’autonoma rilevanza dello stesso, ovvero a quella della deliberazione della sentenza impugnata»).

Due, dunque, le questioni controverse affrontate e risolte con l’annotata decisione dalla Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, la prima delle quali assumer rilievo a fini sanzionatorio-processuali perché il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’articolo 601, comma 3, Cpp per il giudizio di appello integra una nullità di ordine generale “a regime intermedio”, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata od eccepita entro i termini previsti dall’articolo 180 Cpp, ovvero prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

Il dictum: nuovi termini applicabili dal 1 luglio 2024 

Circa la prima questione, che involge il regime transitorio del giudizio d’appello “non partecipato” come riformato dalla Riforma Cartabia - ed esauritosi lo scorso 30 giugno 2024 – il Collegio allargato di Piazza Cavour ha ritenuto corretta l’interpretazione data da quello dei due indirizzi in conflitto secondo il quale la nuova disciplina processuale dell’articolo 601, comma 3, Cpp, introdotta dall’articolo 34, comma 1, lettera g), Dlgs n. 150/2022, - che individua il termine a comparire in 40 giorni e non più in venti – sia applicabile, per effetto delle disposizioni transitorie succedutesi nel tempo, e da ultimo della proroga disposta dall’articolo 11, comma 7, Dl “milleproroghe” n. 215/2023, come convertito, soltanto alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, ovvero a partire dal 1 luglio 2024 (vedi già Aldo Natalini, Riforma Cartabia e giudizio d’appello: fino al 30 giugno 2024 vale ancora il vecchio termine a comparire di 20 giorni, in NT Plus Diritto, quotidiano online del 22 febbraio 2024).

Sussiste, infatti, una “stretta correlazione” tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali (disposta dalla normativa transitoria emanata ad hoc) e l’entrata in vigore della disciplina riguardante il nuovo termine a comparire per il giudizio di appello (così Sezione II penale, n. 23261/2024, Pastinesi; sezione V penale, n. 5347/2024, Pedata, Ced 285912; ; sezione II penale, n. 12621/2024, Hamza; sezione V penale, n. 14344/2024, Mutignanl; sezione II penale, n. 7990/2024, Monaco, Ced 286003, secondo cui tale stretta correlazione troverebbe conferma nel fatto che la trattazione “cartolare” costituisce allo stato il modello ordinario di celebrazione del processo in appello, risultando la trattazione orale mera ipotesi residuale, conseguente ad una richiesta di parte (art. 601, comma l) oppure ad una decisione officiosa del giudice, consentita unicamente ricorrendo determinate condizioni (art. 601, comma 3).

Le Sezioni Unite penali, dopo aver ribadito – nel solco di precedenti autorevoli statuizioni nomofilattiche (ad esempio Sezioni Unite penali, n. 12759/2024) – che il criterio fondamentale cui occorre attenersi nell’interpretazione delle disposizioni scrutinate è quello del rispetto del dato letterale dei testi normativi, in conformità all’articolo 101, comma 2, Costituzione, prendono le mosse dalla formulazione novellata dell’articolo 601 Cpp:

- «Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni» (comma 3, ultimo periodo);

- «Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori» (comma 5),

per poi richiamare i problemi posti dal regime transitorio relativamente ai giudizi d’appello “in corso”, come già segnalati dall’ufficio del massimario della Cassazione (relazione n. 68/2022, in NT Plus diritto, quotidiano on line dell’8 novembre 2022), in esito ai quali ha provveduto il legislatore con la legge n. 199/2022, di conversione del Dl n. 162/2022, che ha previsto la perdurante efficacia fino al 30 giugno 2023, delle disposizioni emergenziali in tema di procedimento “cartolare” d’appello, individuando nella proposizione dell’impugnazione il momento del processo in relazione al quale valutare l’applicabilità di tale nuova disciplina. Per effetto, poi, di successivi interventi legislativi, è stata ulteriormente estesa la vigenza delle disposizioni emergenziali in tema di procedimento cartolare d’appello, attraverso un iter legislativo particolarmente complesso culminato, infine, nel Dl “milleproroghe” n. 215/2023, come convertito, che ha spostato la fine del regime transitorio al 30 giugno 2024.

Per la Corte regolatrice, da un punto di vista logico-sistematico, la dichiarata ratio della novellazione riguardante il termine dilatorio d’appello (aumentato dal Dlgs n. 150/2022 da 20 a 40 giorni) previsto dall’articolo 601 Cpp, individuata nell’esigenza di tenere conto delle nuove scansioni procedimentali previste per l’accesso al contraddittorio “cartolare” ed a quello “partecipato”, e il differimento della vigenza di tali nuove disposizioni, renderebbero incomprensibile l’entrata in vigore della sola nuova disposizione riguardante l’aumento del termine dilatorio da venti a quaranta giorni (che il legislatore considera inscindibilmente ricollegata alle residue parti della novella) e non anche, contestualmente, delle ulteriori disposizioni novellate del predetto articolo 601 Cpp.
Avv. Antonino Sugamele

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