Misure cautelari - Artt. 273, 275 e 310, cpp - Appello cautelare - Acquisizione di nuove prove.
Misure cautelari - Personali - Giudizio d’appello - Produzione di documenti relativi a elementi probatori “nuovi” - Legittimità - Condizioni. (Cpp, articoli 127, 299, 309, comma 9, 310, 603, commi 2 e 3)
Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’articolo 127 Cpp, possono essere prodotti dalle parti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del principio del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto di appello.
Corte di Cassazione Sezione U Penale Sentenza 12 aprile 2024 n. 15403
Data udienza 30 novembre 2023
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE PENALE
Composta da:
Dott. CASSANO Margherita - Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere
Dott. ACETO Aldo - Consigliere
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca - Relatore
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ga.Ma., nato a C il (omissis);
avverso la ordinanza del 10/11/2022 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pi.Ga., che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore dell'imputato, avv. De.Zo. in sostituzione dell'avv. Ma.Bi., che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10 novembre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello cautelare proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di Ga.Ma. avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 25 giugno 2021, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere, applicata al Ga.Ma. per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 12 agosto 2020. Provvedimento che è stato confermato dal Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza in data 8 settembre 2020, impugnata con ricorso per cassazione poi rigettato dalla Seconda sezione con sentenza del 4 febbraio 2021.
Nel rigettare l'appello, il Tribunale ha escluso di poter considerare, in forza del principio devolutivo, gli elementi nuovi e sopravvenuti che la difesa ha prodotto all'udienza di discussione, consistenti nelle dichiarazioni testimoniali di un ufficiale di polizia giudiziaria assunte nel dibattimento avviato successivamente all'adozione del provvedimento appellato e dalle quali, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe emersa ulteriore prova dell'inesistenza di collegamenti tra l'imputato e il sodalizio mafioso.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato a mezzo dei difensori avv. Ma.Bi. e avv. An.Zo., deducendo violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 273, 275 e 310 cod. proc. pen.
In tal senso il ricorso precisa che, essendo decorso oltre un anno tra il provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. e la trattazione dell'appello cautelare, nel frattempo ha avuto inizio il dibattimento, nell'ambito del quale sono state assunte svariate prove dichiarative, i cui verbali hanno costituito l'oggetto della produzione effettuata all'udienza camerale del 10 novembre 2022.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe illegittimamente ritenuto di non poter considerare i nuovi elementi probatori introdotti dalla difesa, non sussistendo invero alcun divieto normativo alla acquisizione delle prove menzionate e dovendosi escludere che la stessa discenda dalla natura devolutiva del giudizio di appello, come invece presupposto dai giudici del merito.
Osserva poi il ricorrente che gli elementi prodotti, ove presi in esame, avrebbero dovuto condurre il Tribunale a ritenere venuto meno il quadro cautelare, con conseguente caducazione o forte attenuazione delle esigenze cautelari. Ciò, in particolare, in ragione del fatto che l'operante di polizia giudiziaria delle cui dichiarazioni si tratta, avrebbe riconosciuto come, nell'ambito dell'attività di captazione disposta nel corso delle indagini, non siano state intercettate conversazioni tra l'imputato e gli altri componenti del sodalizio mafioso, circostanza da ritenersi rilevante una volta correlata al fatto, già eccepito con l'appello, che alcuno dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono state acquisite nel corso dell'udienza preliminare, ha indicato il Ga.Ma. come soggetto organico all'associazione o comunque gravitante nel suo ambito operativo.
Il ricorrente conclude che risulterebbero dunque ultronee le considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata circa la permanenza del vincolo associativo in capo all'imputato, mentre la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pure invocata dal giudice dell'appello cautelare, sarebbe superata dalla mancanza di effettivi e concreti elementi di esistenza del legame dell'imputato con l'associazione, essendo esso stato dedotto unicamente sulla base di elementi congetturali e ipotetici, né comunque residuerebbe alcuna esigenza cautelare, tenuto conto che le armi rinvenute nella disponibilità del Ga.Ma. sono tutte state sottoposte a sequestro.
3. Il ricorso è stato assegnato alla Prima Sezione, che ha rilevato la sussistenza nella giurisprudenza di legittimità di un contrasto in merito al potere del giudice dell'appello cautelare proposto dall'imputato di assumere elementi probatori prodotti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento di rigetto o sostituzione della misura cautelare oggetto dell'impugnazione. Ritenendo dirimente la questione controversa ai fini della decisione del ricorso, con ordinanza del 11 aprile 2023, la Prima Sezione ha dunque deciso di rimetterla alle Sezioni Unite.
3.1. In proposito i giudici rimettenti osservano come, secondo un primo orientamento, il giudice dell'appello cautelare è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione, risultando conseguentemente privo di poteri istruttori funzionali a modificare la piattaforma cognitiva in riferimento alla quale è stato adottato il provvedimento impugnato. Pertanto, la prospettazione di una situazione nuova più favorevole all'appellante fondata su elementi inediti deve costituire oggetto di una nuova istanza al giudice procedente, la cui decisione è a sua volta appellabile ex art. 310 cod. proc. pen. Soluzione questa che, per le pronunzie riconducibili all'orientamento menzionato, deve ritenersi coerente con quanto deciso da Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357 - 01.
Queste ultime hanno differenziato il regime applicabile all'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare, rispetto a quello applicabile nell'incidente cautelare relativo al rigetto dell'istanza di revoca della misura, riconoscendo solo nel primo caso la possibilità di introdurre elementi nuovi anche sopravvenuti.
3.2. La Prima Sezione rileva come nella giurisprudenza di legittimità sussista, però, anche altro ed opposto orientamento, per il quale l'appello concernente le misure cautelari implica una valutazione complessiva della prognosi cautelare e pertanto attribuisce al giudice dell'impugnazione i medesimi poteri spettanti al primo giudice, compreso quello di decidere, sia pure nell'ambito dei motivi prospettati, su elementi diversi e successivi rispetto a quelli posti a base dell'ordinanza impugnata. Secondo alcune delle pronunzie che si riconoscono nell'orientamento in esame possono, infatti, trovare applicazione in via analogica anche nell'appello cautelare le disposizioni di cui all'art. 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen. in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
3.3. L'ordinanza di rimessione precisa come la specifica questione prospettata non abbia invero trovato effettiva soluzione nella menzionata pronunzia delle Sezioni Unite, le cui statuizioni risultano circoscritte al caso dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza reiettiva della misura cautelare. Ed infatti nell'occasione il Supremo Collegio avrebbe per l'appunto ritenuto legittima esclusivamente la produzione della documentazione relativa ad elementi probatori nuovi, preesistenti o sopravvenuti, nel giudizio d'appello conseguente al rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare, sempre che tale produzione rispetti i limiti segnati dal devoluturn riguardi lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essa sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio. Gli elementi eventualmente prodotti dall'indagato, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, devono, a loro volta, essere idonei a contrastare i motivi di gravame formulati dalla parte pubblica ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta.
3.4. I giudici rimettenti rilevano, infine, come sarebbe necessario risolvere anche i dubbi sulla possibilità, nell'appello cautelare introdotto dall'imputato, di dare ingresso agli elementi sopravvenuti ricorrendo in via analogica alle disposizioni dell'art. 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen., richiamate in tal senso, come ricordato, soltanto da alcune delle decisioni riconducibili al secondo orientamento, possibilità che invece le citate Sezioni Unite Donelli avrebbero apparentemente escluso.
4. L'Avvocato generale ha depositato memoria adesiva al secondo orientamento evocato nell'ordinanza di rimessione. In proposito evidenzia come non sussisterebbero effettive preclusioni a che, nell'appello de libertate promosso dall'imputato, allo stesso venga consentito di introdurre elementi probatori inediti, in quanto non sottoposti in precedenza al giudice che ha adottato il provvedimento ex art. 299 cod. proc. pen. oggetto dell'impugnazione. Né sarebbe in tal senso ostativa la decisione assunta dalla citata Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, dalla cui motivazione, anzi, emergerebbero inequivocabili indici di come, nell'occasione, il Supremo Collegio abbia invece presupposto la facoltà della difesa di ampliare, pur nei limiti della devoluzione segnata dai motivi posti a sostegno dell'impugnazione, il perimetro della piattaforma probatoria sulla base della quale il giudice dell'appello cautelare è chiamato a fornire la propria decisione. Sul piano sistematico, il principio affermato dall'orientamento di segno opposto si porrebbe in contrasto con i principi che informano la materia cautelare e con quelli dettati per l'appello cognitivo, generando altresì una evidente ed irragionevole diseconomia processuale.
5. Con provvedimento del 15 giugno 2023 la Prima Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, cod. proc. pen., fissando l'odierna udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. per la sua trattazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente: Se nel giudizio sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'imputato avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione sia delimitato dagli elementi sui quali era fondata la richiesta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. decisa con il provvedimento appellato.
2. La questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunziarsi è, in definitiva, quella dell'ampiezza dei poteri cognitivi del giudice dell'appello cautelare. In proposito si registra effettivamente nella giurisprudenza di legittimità un contrasto rivelatosi già nei primi anni successivi all'entrata in vigore del codice del 1988, e che, non avendo trovato esaustiva composizione a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite evocato nell'ordinanza di rimessione (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357 - 01), si è riproposto anche successivamente a tale pronunzia.
2.1 In origine il conflitto interpretativo si è formato prevalentemente con riferimento al caso dell'impugnazione del provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca o sostituzione dì una misura cautelare già disposta, manifestandosi, però, occasionalmente anche nell'eventualità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso il mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una misura cautelare.
2.2 In tal senso, un primo orientamento, senza distinguere tra le due ipotesi, ha escluso la possibilità di utilizzare per la decisione elementi diversi da quelli conosciuti dal giudice che ha adottato il provvedimento impugnato. Tale conclusione è ritenuta naturale conseguenza dell'applicazione all'appello cautelare del principio devolutivo e confermata dal fatto che l'art. 310 non richiama i commi 6 e 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., i quali consentono di proporre motivi nuovi davanti al giudice del riesame e, a quest'ultimo, di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle prospettate dall'imputato ovvero da quelle poste a fondamento dell'ordinanza genetica. E proprio il mancato rinvio alle disposizioni da ultime menzionate ha costituito, per le pronunce dell'orientamento in esame, l'evidente indice della finalizzazione dell'appello cautelare all'esclusivo controllo di una decisione precostituita, rimanendo alle parti la facoltà di far valere eventuali elementi inediti attraverso la reiterazione della sequenza procedimentale di cui all'art. 299 cod. proc. pen. ovvero, nel caso del pubblico ministero, mediante la proposizione di una nuova richiesta cautelare (tra le altre Sez. 6, n. 31477 del 06/05/2003, Isola, Rv. 226456 - 01; Sez. 1, n. 6016 del 23/11/1995, dep. 1996, Tripodi, Rv. 203267 - 01; Sez. 1, n. 4621 del 26/9/1995, Zanetti, Rv. 202506 -01; Sez. 1, n. 1613 del 15/03/1995, D'Onofrio, Rv. 201128 - 01; Sez. 6, n. 431 del 01/02/1995, Sarmino, Rv. 200754 - 01).
Si è peraltro registrata anche una variante dell'indirizzo in esame, secondo cui, fermo restando in via generale il divieto alle parti di produrre nuovi atti o documenti nell'appello cautelare, dovrebbe farsi una eccezione per gli "atti interni del processo", quali le sentenze e i provvedimenti resi nelle fasi pregresse dai giudici o dagli organi intervenuti nel corso del procedimento, poiché si tratta di atti o documenti sempre consultabili, dei quali il giudice deve tenere conto, onde evitare la pronuncia di provvedimenti abnormi o contraddittori, e che il giudice del gravame, proprio perché deve tenerne conto, può acquisire anche d'ufficio (Sez. 3, n. 3520 del 4/12/2002, dep. 2003, Donno, Rv. 224213 - 01; Sez. 4, n. 3183 del 18/12/1996, dep. 1997, Zorzenon, Rv. 206651 - 0:L; Sez. 6, n. 2753 del 4/7/1992, De Benedetto, Rv. 192279 - 01).
2.3 Secondo altro ed opposto orientamento, sviluppatosi parallelamente a quelli illustrati in precedenza, la necessità del costante adeguamento del regime cautelare alla situazione reale impone, invece, di derogare ai limiti derivanti dalle regole della devoluzione, con la conseguenza che il giudice investito dell'appello deve poter conoscere gli elementi di valore probatorio eventualmente emersi successivamente alla pronunzia della decisione impugnata (Sez. 6, n. 4281 del 3/11/1997, dep. 1998, Eliseo, Rv. 209669 - 01; Sez. 1, n. 1440 del 07/03/1995, Mauro, Rv. 201606 - 01; Sez. 2, n. 3597 del 04/08/1994, Stanganelli, Rv. 199307 - 01; Sez. 1, n. 245 del 17/01/1994, Coppola, Rv. 197509 - 01). Ed in tal senso numerose delle pronunzie riconducibili a tale indirizzo hanno individuato nell'applicazione analogica delle disposizioni dettate dall'art. 503, commi 2 e 3, cod. proc. pen. in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d'appello ordinario lo strumento per veicolare i nova probatori in quello cautelare (tra le altre Sez. 6, n. 39750 del 17/10/2002, Scarpetta, Rv. 223006 - 01; Sez. 5, n. 30184 del 5/7/2002, Ricci, Rv. 222396 - 01; Sez. 2, n. 1676 del 06/04/1999, Remini, Rv. 214259 - 01; Sez. 6, n. 1971 del 24/8/1995, Lucarelli, Rv. 202307 - 01; Sez. 6, n. 1068 del 31/03/1992, Fiorini, Rv. 190179 - 01).
2.4 Come accennato, l'originario conflitto interpretativo sulla possibilità del giudice dell'appello cautelare di acquisire ed utilizzare elementi probatori sopravvenuti all'adozione del provvedimento impugnato addotti dalle parti è infine approdato alle Sezioni Unite.
Il caso che ha determinato la rimessione al Supremo Collegio riguardava gli elementi indiziari inediti prodotti a sostegno dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto di una richiesta di applicazione di una misura cautelare personale. La sentenza Donelli (Sez. U, n. 18339 dei 31/03/2004, Donelli, cit.) ha deciso di circoscrivere il quesito interpretativo esclusivamente alla fattispecie oggetto del ricorso ed in tal senso ha ritenuto legittima la produzione nell'appello cautelare di documentazione relativa ad elementi probatori nuovi, preesistenti o sopravvenuti, purché effettuata nell'ambito dei confini segnati dal devoluturn, nonché a condizione che quelli prodotti dal pubblico ministero riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta e quelli prodotti dall'indagato risultino idonei a contrastare i motivi di gravame dell'appellante ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare di cui viene invocata l'applicazione.
3. Sulle argomentazioni sviluppate dalla sentenza Donelli si avrà modo di ritornare nel prosieguo della trattazione, essendo sufficiente, per ora, evidenziare come, successivamente a tale pronunzia, le Sezioni semplici non hanno più messo in discussione il potere del giudice investito dell'impugnazione del pubblico ministero di fondare la propria decisione anche sui nova prodotti dalle parti nel giudizio d'appello.
3.1 Il perimetro che la citata pronunzia ha inteso conferire al principio dalla stessa affermato è stato però interpretato in senso diametralmente opposto dalla giurisprudenza successiva. Conseguentemente il contrasto interpretativo si è rapidamente riproposto, sebbene, come ricordato nell'ordinanza di rimessione, questa volta con specifico ed esclusivo riferimento alla diversa ipotesi relativa all'impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.
3.2 Anche nella sua nuova edizione il contrasto si è manifestato nella netta contrapposizione tra due orientamenti che non ammettono apparentemente mediazione alcuna e che sostanzialmente ripercorrono le linee interpretative già tracciate anteriormente all'intervento delle Sezioni Unite.
Si registra pertanto un primo indirizzo per cui deve escludersi la possibilità che nel giudizio d'appello cautelare vengano acquisiti elementi probatori inediti, dovendo questi essere oggetto di una nuova ed ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 34130 del 07/07/2023, B., Rv. 2.85174 - 01; Sez. 3, n. 15256 del 13/01/2023, Pisciteli, Rv. 284462 - 01; Sez. 1, n. 29640 del 31/03/2022, Giorgio, Rv. 283383 - 01; Sez. 2, n. 6400 del 12/11/2019, dep. 2020, Maisano, Rv. 278372 - 01; Sez. 2, n. 14904 del 11/01/2012, Roncon, non mass.; Sez. 1, n. 4720 del 11/11/2010, dep. 2011, Akponine, non mass.; Sez. 5, n. 25595 del 17/05/2006, Rotolo, Rv. 234417 - 01).
L'affermazione del suddetto principio si fonda anzitutto sul rilievo per cui il thema decidendum del giudizio d'appello deve ritenersi inderogabilmente delimitato dai motivi e dagli elementi sottoposti a quello di prima istanza, sicché i poteri cognitivi del giudice dell'impugnazione non possono estendersi oltre tali limiti. In secondo luogo viene posto l'accento sul fatto che, in forza del principio devolutivo, la cognizione del giudice d'appello, a differenza di quello del riesame, è delimitata dai motivi di impugnazione, sicché essa non può avere ad oggetto punti della decisione diversi, né elementi differenti da quelli dedotti.
Ulteriore argomento a sostegno della tesi negativa viene poi tratto, come in passato, dalla comparazione tra la disciplina dell'appello cautelare e quella del giudizio di riesame, sottolineandosi in tal senso come il rinvio operato dall'art. 310 ad alcune delle disposizioni dell'art. 309 cod. proc. peri, non comprenda quella di cui al nono comma di quest'ultimo articolo e, dunque, la facoltà dallo stesso attribuita alle parti di presentare elementi probatori inediti all'udienza di trattazione ed il dovere del giudice del riesame di valutarli.
Dialogando con l'orientamento di segno opposto, alcune delle sentenze menzionate contestano inoltre che l'ampliamento dei poteri cognitivi del giudice dell'appello cautelare possa fondarsi sull'applicazione in via analogica delle disposizioni di cui all'art. 603 commi 2 e 3, cod. proc. pen., ricordando in proposito come la praticabilità di tale soluzione interpretativa sia stata esclusa proprio dalla più volte citata sentenza Donelli delle Sezioni Unite. E sempre facendo riferimento ai principi affermati da tale pronunzia, viene sottolineato come nell'occasione il Supremo Collegio abbia ritenuto possibile la produzione dei nova soltanto nell'ipotesi di appello proposto dal pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare esclusivamente perché in tal caso la devoluzione al giudice dell'impugnazione non è limitata ai singoli punti oggetto di censura, ma si estende a tutti i profili della domanda cautelare, cui deve corrispondere una pari ampiezza del materiale cognitivo.
3.3 La consapevolezza che nell'appello cautelare trova applicazione il principio devolutivo è alla base anche delle pronunce che hanno rivitalizzato, successivamente al pronunciamento delle Sezioni Unite, l'orientamento di segno opposto, e ritengono tuttavia che detto principio non precluda affatto la possibilità di proporre al giudice dell'appello cautelare elementi di prova inediti, ma ne determini soltanto il limite (Sez. 2, n. 20232 del 11/05/2023, Mancino, non mass.; Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, non massimata; Sez. 6, n. 2630 del 14/12/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282753 - 01; Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, Macheda, Rv. 282228 - 01; Sez. 3, n. 23113 del 16/02/2021, Strazzeri, Rv. 281331 - 01; Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, Polichetti, Rv. 277078 - 01; Sez. 6, n. 23729 del 23/04/2015, Ciervo, Rv. 263936 - 01; Sez. 6, n. 19008 del 17/04/2012, Senese, Rv. 252874 - 01; Sez. 2, n. 7225 del 21/12/2006, dep. 2007, Liquidato, Rv. 235935 - 01).
A sostegno della tesi affermativa viene evidenziato anzitutto come l'appello de libertate attribuisca al giudice investito dell'impugnazione tutti i poteri ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e comporti una valutazione globale della prognosi cautelare da esprimere, pur nei limiti dei motivi che definiscono il devolutum e nel rispetto del contraddittorio delle parti, anche in relazione a circostanze sopravvenute o preesistenti - ma comunque inedite - alla decisione appellata, nel rispetto del principio generale, ricavabile dall'art. 299, commi 1 e 3, cod. proc. pen., del necessario e costante adeguamento dello status libertatis dell'imputato alle risultanze del procedimento. Ed in tal senso è stato altresì precisato come il potere cognitivo del giudice dell'appello, oltre che ai motivi di impugnazione, rimanga comunque circoscritto all'ambito della cognizione di quello a cui è stata proposta l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., rimanendo dunque escluso che, mediante le nuove produzioni, possano essere dedotte censure che non abbiano già costituito oggetto di specifica deduzione al primo giudice (Sez. 2, n. 20232 dell'11/05/2023, cit.).
In alcune pronunzie viene poi sottolineato che, qualora dovesse escludersi la possibilità di produrre i nova probatori, il sistema difetterebbe di coerenza ed efficienza, costringendo l'interessato ad avviare, in assenza di una valida ragione, un nuovo sub procedimento ex art. 299 cod. proc. pen. al solo fine di valorizzare quegli elementi invece già disponibili al momento della decisione del giudice dell'appello, con conseguente violazione del principio di ragionevole durata (Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, cit.; Sez. 2, 9.2.2006, n. 6728(cit.).
Il mancato richiamo dell'art. 309, comma 9, da parte dell'art. 310 cod. proc. pen. non viene considerato argomento dirimente al fine di escludere l'acquisibilità dei nova probatori (Sez. 2, n. 7225 del 21/12/2006, cit.), mentre, in alcuni casi, è evidenziato come al giudice dell'appello cautelare debbano essere riconosciuti i medesimi poteri di integrazione della piattaforma cognitiva attribuiti dall'art. 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen. a quello dell'appello del processo di merito (Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, cit.; Sez. 6, n. 34970 del 21/05/2012, cit.; Sez. 6, n. 19008 del 17/04/2012, cit.; Sez. 2, 9.2.2006, n. 6728, cit.).
Infine, a sostegno dell'orientamento in esame, sono state talvolta evocate le Sezioni Unite Donelli, rilevando come il principio affermato dalle stesse riveli l'intenzione del Supremo Collegio di statuire in via generale la possibilità di modificare il corredo cognitivo del giudice dell'appello cautelare (Sez. 6, n. 2630 del 14/12/2021, cit.; Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, cit.; Sez. 2, 9.2.2006, n. 6728, cit.).
4. Le Sezioni Unite ritengono che il contrasto interpretativo debba essere ricomposto aderendo alla soluzione prospettata dal secondo degli orientamenti esaminati, pur con alcune precisazioni.
5. Va anzitutto ricordato che nell'art. 310 cod. proc. peri, è configurato uno dei mezzi individuati dal codice di rito per l'impugnazione dei provvedimenti adottati nell'incidente cautelare.
5.1. La sua qualificazione come "appello", sia nella rubrica dell'articolo, che nel testo dei commi di cui si compone, rivela immediatamente l'intenzione dei codificatori di individuare uno strumento tipico di impugnazione, ossia quello disciplinato nel Titolo II del Libro IX del codice di rito, al cui statuto, dunque, deve ritenersi implicito il rinvio per quanto non diversamente regolamentato dalla disposizione citata, come peraltro già era stato sottolineato nella Relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale (p. 78).
Ed in tal senso le Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare la continuità strutturale del modello configurato dall'art. 310 cod. proc. pen. con quello generale, sostenendo che "l'appello nel processo di merito e l'appello nel procedimento incidentale in materia di libertà personale partecipano (...) della stessa natura, poiché integrano lo stesso strumento di verifica del provvedimento del primo giudice" (Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313 - 01).
5.2. Corollario della qualificazione dell'appello cautelare come ipotesi speciale di appello è per la pronunzia citata - così come per la più volte evocata sentenza Donelli, che ne ha espressamente richiamato i contenuti - il principio per cui allo stesso devono essere estese le regole di quello di merito e, prima fra tutte, quella relativa all'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione posta dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., con la inevitabile conseguenza che la cognizione del giudice di appello, anche nel procedimento incidentale sulla libertà, viene limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, nonché a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti.
Ma nei menzionati arresti delle Sezioni Unite viene altresì precisato come la predetta regola trovi applicazione al procedimento di cui all'art. 310 cod. proc. pen. con tutte le sue implicazioni, compresa quella della libertà di autonoma valutazione e motivazione attribuita al giudice del gravame, i cui poteri cognitivi sono sì limitati ai punti attinti dai motivi d'appello, ma non altrettanto condizionati, all'interno del perimetro tracciato da questi ultimi, dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata, esattamente come lo stesso Supremo Collegio ha ripetutamente ritenuto con riferimento all'appello cognitivo (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700 - 01; Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep, 1996, Timpanaro, Rv. 203096 - 01).
5.3. Quello della devoluzione come limite della cognizione del giudice dell'appello de libertate è dunque principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, né le pronunce che hanno dato vita ai due orientamenti illustrati hanno inteso metterlo in discussione, vertendo semmai il contrasto sulle effettive implicazioni di tale principio.
È peraltro approdo altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui la cognizione del giudice dell'appello cautelare è perimetrata non solo dai motivi dedotti con l'impugnazione, ma altresì dal thema decidendum sottoposto al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, con la conseguenza che non possono con l'appello essere proposti motivi nuovi rispetto a quelli articolati con l'istanza proposta al giudice che procede (Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, Tribulati, Rv. 272206 - 01; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818 - 01; Sez. 1, n. 20255 del 22/04/2013, Siwan, non mass.; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786 - 01; Sez. 2, n. 3418 del 02/07/1999, Moledda, Rv. 214261 01). Affermazione che è stata efficacemente sintetizzata nella formula per cui la domanda stabilisce una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione (Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S., Rv. 267209 - 01).
Anche questo principio deve essere ribadito, atteso che il limite della "doppia devoluzione" è implicito nella regola posta dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., nella misura in cui tale disposizione, nel perimetrare la cognizione del giudice dell'appello "ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti", logicamente presuppone che questi siano stati affrontati (ovvero avrebbero dovuto essere affrontati) dal provvedimento impugnato in quanto oggetto dell'istanza introduttiva dell'incidente cautelare.
5.4. Sebbene non sempre esplicitamente, entrambi gli orientamenti in esame hanno dimostrato di voler recepire anche tale implicazione dell'applicazione del principio devolutivo all'appello cautelare, posto che nemmeno le pronunce riconducibili all'indirizzo cui si intende dare continuità hanno mai messo in dubbio che alle parti sia preclusa la facoltà di introdurre nel giudizio di impugnazione temi diversi da quelli proposti al giudice che ha assunto la decisione impugnata. Deve, anzi, rilevarsi come alcune delle pronunzie tradizionalmente ricondotte al primo indirizzo esaminato (Sez. 6, n. 34130 del 07/07/2023, cit.; Sez. 1, n. 29640 del 31/03/2022, cit.), a ben vedere, hanno inteso ispirarsi proprio al principio di doppia devoluzione, posto che le stesse hanno ritenuto inammissibile la proposizione con i motivi d'appello di eccezioni o questioni di fatto non precedentemente dedotte nell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen.
6. Se i due orientamenti sostanzialmente concordano nel ritenere che sia il principio devolutivo a definire l'oggetto della cognizione del giudice dell'appello cautelare, è, dunque, indubbio che l'effettivo punto di attrito tra i medesimi, come già accennato, riguardi esclusivamente le implicazioni dì tale principio sulla determinazione dell'ampiezza del materiale cognitivo in riferimento al quale a quel giudice è consentito decidere l'impugnazione.
6.1 Per le pronunce iscrivibili nel primo degli orientamenti illustrati è anzitutto proprio il carattere parzialmente devolutivo che contrassegna l'appello ad impedire la valutazione di elementi diversi da quelli che hanno formato lo stato degli atti in riferimento al quale è stata adottata la decisione impugnata. Tali pronunce assumono pertanto esistere una necessaria simmetria tra i punti di quest'ultima, di cui il giudice può legittimamente conoscere nei limiti dei motivi dedotti, e i dati che egli può utilizzare per rispondere a tali motivi.
È questa, però, affermazione che rischia di trasformarsi in una petizione di principio, nella misura in cui presuppone, come logica implicazione della regola posta dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., la sussistenza di una relazione di diretta proporzionalità tra area del devoluto e materiale probatorio fruibile da parte del giudice dell'appello in grado di innestare una sorta di preclusione inerente allo stato degli atti originario.
6.2 In realtà già le Sezioni Unite Donelli hanno evidenziato il carattere "ibrido" dell'appello "quanto agli spazi cognitivi del controllo nel merito e della revisione critica della decisione" impugnata. Hanno ritenuto, ad esempio, sintomatico in tal senso il potere riconosciuto al giudice di decidere "ex novo su tutte le questioni astrattamente ipotizzabili in ordine ai punti cui si riferiscono i motivi proposti" e senza essere vincolato alle singole alternative decisorie prospettate dall'appellante, riprendendo in tal senso i principi affermati in materia di appello ordinario da Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203096 - 01 e successivamente ribaditi da Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700 - 01.
6.3. Ma nello stesso senso la citata pronunzia ha in particolare evocato il disposto dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., che, con riguardo alle prove nuove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, "prevede debba comunque essere assicurata la riespansione del diritto delle parti alla prova", consentendo dunque di intendere il giudizio d'appello come tendenzialmente aperto ad accogliere nuove risultanze.
Si è così inteso condivisibilmente affermare che la modifica della base conoscitiva del giudice non è di per sé incompatibile con la struttura e la funzione tipiche dell'appello, con la precisazione per cui tale carattere deve ritenersi comune alle varie tipologie di gravame riconducibili al suo paradigma e configurate nei diversi contesti procedurali dal codice di rito, riflettendosi pertanto "in qualche misura, anche nella definizione dell'area del sindacato sulla libertà, proprio dell'appello cautelare".
Soprattutto le Sezioni Unite hanno sottolineato come riconoscere tale facoltà alle parti non è di per sé incompatibile con il carattere parzialmente devolutivo dell'appello, poiché gli elementi che le stesse possono sottoporre al giudice dell'impugnazione sono solo quelli che riguardano ì punti della decisione impugnata attinti dai motivi di censura. Ed è coerentemente a tali premesse che la sentenza Donelli ha poi precisato come, nel caso dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta cautelare, la facoltà di produrre elementi inediti trascende l'oggetto dei motivi di gravame solo perché, in tale ipotesi, l'impugnazione produce un effetto integralmente devolutivo, imponendo al giudice la necessaria verifica di tutti i presupposti richiesti per l'applicazione della misura cautelare, analogamente a quanto avviene nel giudizio di cognizione nel caso in cui ad essere appellata dalla pubblica accusa sia la sentenza di assoluzione o quella di non luogo a procedere.
6.4 Ed in proposito va conseguentemente confutato il rilievo per cui la sentenza Donelli, circoscrivendo la legittimità della produzione dei nova probatori esclusivamente all'ipotesi dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare, avrebbe implicitamente escluso che ciò sia consentito anche nel caso di impugnazione di provvedimenti diversi (Sez. 2, n. 16043 del 20/03/2012, cit.). Va, infatti, ribadito che, nell'occasione, le Sezioni Unite non hanno inteso delimitare nel senso ipotizzato il principio affermato, esulando il tema dall'economia della decisione sulla fattispecie concreta in riferimento alla quale sono state chiamate ad esprimersi ed in relazione alla cui specificità hanno poi definito il percorso argomentativo che ne ha costituito la base giustificativa, senza in tal modo negare che, per ragioni diverse, lo stesso principio possa estendersi all'ipotesi dell'appello di provvedimenti diversi da quelli espressamente considerati. Deve invece sottolinearsi che le considerazioni svolte dalla sentenza sulla compatibilità delle regole della devoluzione con la modifica dell'assetto probatorio dell'appello assumono valenza più generale, rappresentando l'esito di una valutazione della struttura di tale mezzo di impugnazione che esula dalla specifica fattispecie cui poi è stato riferito il principio affermato.
7. Anche l'ulteriore argomento sviluppato dall'orientamento negativo, ossia quello fondato sul mancato rinvio da parte dell'art. 310 al nono comma dell'art. 309 cod. proc. pen., è già stato ritenuto non decisivo dalla citata pronunzia delle Sezioni Unite.
7.1. A conferma di tale affermazione va osservato che indubbiamente l'art. 310, comma 2, rinvia solo ad alcune delle disposizioni del citato art. 309 - ed in particolare a quelle contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 7 - ma, altresì, che tale rinvio riguarda sostanzialmente soltanto la disciplina dei termini e delle modalità di presentazione dell'impugnazione, nonché l'individuazione del giudice funzionalmente competente a deciderla ed è, all'evidenza, ispirato ad una mera esigenza di semplificazione nella redazione del testo normativo. La selezione operata dal legislatore non attinge, infatti, alcuno dei profili strutturali del giudizio di riesame, ma solo alcuni meccanismi procedurali sufficientemente neutri da poter essere replicati nella disciplina dell'appello cautelare, senza in tal modo mettere in discussione l'autonomia dei due strumenti impugnatori.
7.2. Appare, dunque, improprio desumere la volontà legislativa di inibire la modifica del patrimonio cognitivo nell'appello de liberiate dal mancato inserimento tra le norme richiamate anche della disposizione contenuta nel citato comma dell'art. 309. Anche perché la configurazione del riesame come mezzo di impugnazione eccezionale ha richiesto di configurare in maniera autonoma ed esaustiva all'interno dello stesso articolo la disciplina del relativo procedimento, non potendo tale disposizione mutuarne altrove il contenuto, come, invece, si è visto accade per l'appello, che trova nello statuto generale di tale mezzo di impugnazione il naturale completamento della sua disciplina.
7.3. La peculiarità della disposizione di cui all'art. 309, comma 9, si apprezza, peraltro, non tanto per l'attribuzione alle parti della facoltà di espandere il corredo cognitivo del giudice investito dell'impugnazione, quanto, piuttosto, per la possibilità che i nuovi elementi vengano presentati direttamente all'udienza in cui deve essere decisa l'istanza di riesame, in deroga alle ordinarie regole del rito camerale partecipato, alle cui forme pure lo stesso art. 309 rinvia. Deroga che trova la sua ratio, per l'appunto, nella particolare struttura del giudizio di riesame e nella specifica funzione che gli è assegnata, entrambe non assimilabili a quelle dell'appello cautelare. Infatti, i ristretti e perentori termini entro i quali tale giudizio deve essere celebrato, unitamente al fatto che oggetto di riesame è esclusivamente l'ordinanza applicativa di una misura cautelare adottata inaudita altera parte, giustificano la deroga alle regole del rito camerale in funzione dell'effettivo dispiegamento del diritto di difesa.
7.4. Non di meno va rilevato come l'obiezione in esame finisca per risultare in contraddizione con un altro argomento talvolta opposto alla produzione nell'appello cautelare di elementi inediti, ossia quello relativo all'asserita incompatibilità dei limiti temporali entro cui deve svolgersi il giudizio d'appello cautelare con l'acquisizione degli stessi nel rispetto del contraddittorio tra le parti (Sez. 2, n. 400 del 12/11/2019, cit.). È, infatti, appena il caso di ricordare che - come, pervero, già aveva incidentalmente sottolineato anche la stessa sentenza Donelli - le cadenze indicate per il suo svolgimento dall'art. 310, comma 2, assumono un carattere solo ordinatorio, al contrario dei termini imposti dall'art. 309 dello stesso codice per la celebrazione e la decisione del giudizio di riesame (ex muitis Sez. 6, n. 47413 del 26/05/2021, Cariello, Rv. 282349 - 01; Sez. 6, n. 16802 del 24/03/2021, Grassetti, Rv. 281303 - 01; Sez. 5, n. 6221 del 08/01/2020, Granato, Rv. 278308 - 01; Sez. 5, n. 14966, del 12/10/2004, dep. 2005, Vettori, Rv. 231622 - 01; in senso conforme nella giurisprudenza costituzionale Corte cost., ord. n. 324 del 1994), nel quale, come ricordato, è ciononostante consentito alle parti presentare elementi di prova anche nel corso dell'udienza di trattazione.
8. L'evocazione da parte dell'orientamento negativo del mancato recepimento della disposizione che autorizza la presentazione di elementi inediti nel giudizio di riesame, invero, sottende implicitamente l'obiezione per cui il potere del giudice dell'appello cautelare di acquisire i nova probatori richiederebbe una espressa previsione normativa, invece non rinvenibile né nell'art. 310 cod. proc. pen., né in altre disposizioni.
8.1. Ed in tal senso alcune delle pronunzie che si riconoscono nel primo indirizzo (Sez. 6, n. 38150 del 15/07/2009, Taveras, cit.; Sez. 5, n. 25595 del 17/05/2006, cit.) contestano il tentativo operato dall'orientamento opposto di rinvenire il fondamento positivo di tale potere nelle disposizioni che disciplinano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale contenute nell'art. 603 cod. proc. pen., ricordando come la praticabilità di tale opzione interpretativa sia già stata esclusa dalle Sezioni Unite Donelli.
8.2. È questa una obiezione solo in parte fondata. In proposito va preliminarmente evidenziato come sia improprio il riferimento talvolta operato all'applicazione analogica delle suddette disposizioni (v. Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, cit.; Sez. 2, n. 7225 del 21/12/2006, cit.), posto che, come già si è ricordato, quello cautelare si configura come un tipo speciale e non già come eccezionale di appello, alla cui disciplina generale attinge, pertanto, non in forza di analogia, bensì mediante rinvio.
8.3. Ma anche a prescindere da tale questione, deve comunque escludersi l'applicabilità all'appello cautelare dell'art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen., rimanendo condivisibile quanto osservato in proposito dalla citata sentenza Donelli in merito al carattere derogatorio delle disposizioni che disciplinano la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nell'appello cognitivo rispetto alla presunzione di completezza del materiale probatorio raccolto nel giudizio di primo grado nel contraddittorio delle parti. È, infatti, la struttura stessa del giudizio di cognizione e la "logica di non regressione" che ne contrassegna lo sviluppo negli ulteriori gradi a giustificare l'attribuzione al giudice dell'appello di poteri istruttori, la cui funzione primaria è quella di fornirgli gli strumenti idonei al superamento di eventuali situazioni di stallo decisorio. Il che impedisce di esportare una disciplina configurata per soddisfare le esigenze proprie dell'appello cognitivo nel diverso contesto dell'incidente cautelare, nel quale, come sottolineato dal giudice delle leggi, in analoghe situazioni deve in ogni caso prevalere il "principio del favor libertatis in una linea direttiva che, nell'alternativa tra l'accoglimento e il rigetto delle richieste delle parti, fa prevalere in definitiva le ragioni della libertà sulle esigenze cautelari" (Corte cost., ord. n, 321 del 2001) e in cui alle parti è comunque sempre consentito di attivare nuovamente la sequenza procedimentale di cui all'art. 299 cod. proc. pen. e, quindi, di sottoporre al vaglio giudiziario elementi diversi da quelli prospettati in una precedente occasione.
8.4. Se la critica mossa alle pronunzie che hanno evocato le disposizioni che attribuiscono al giudice dell'appello cognitivo poteri istruttori è, come detto, fondata, non è altrettanto esatto l'assunto per cui la sentenza Donelli avrebbe tout court escluso la rilevanza di tutte le disposizioni contenute nell'art. 603 cod. proc. pen.
In tal senso non si è inteso affermare che la disposizione in questione trovi diretta applicazione nell'appello cautelare quale norma di disciplina, quanto, piuttosto, sottolineare che l'apertura della piattaforma cognitiva al recepimento di prove nuove è un carattere originario del mezzo di impugnazione di cui si tratta e, come tale, comune "alle varie tipologie di gravame denominate "appello"", fermo restando che lo stesso carattere deve manifestarsi in modo coerente con lo specifico contesto processuale nel quale lo strumento impugnatolo viene configurato, assumendo, quindi, connotati di disciplina anche diversificati.
9. In definitiva deve riconoscersi che la scarna disciplina configurata nell'art. 310 cod. proc. pen. non consente di ricostruire in maniera autonoma i contorni dei poteri cognitivi attribuiti al giudice dell'appello, imponendo, dunque, di rivolgersi a tal fine ai principi che governano la materia cautelare, secondo un approccio esegetico di carattere sistematico già sperimentato dalle Sezioni Unite nella sentenza Donelli e che le pronunzie riconducibili al secondo degli orientamenti in conflitto hanno ripreso e sviluppato, a differenza di quelle dell'indirizzo opposto, che lo hanno sostanzialmente pretermesso.
9.1. Come noto, i limiti di legittimità costituzionale del sistema cautelare, a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.), sono espressi anche e soprattutto, per quanto qui rileva, dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), in forza della quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
L'antinomia tra tale presunzione e l'espressa previsione, da parte della stessa Carta fondamentale, di una restrizione della libertà personale ante iudicium è peraltro solo apparente. È infatti proprio la prima a segnare, in negativo, i confini di ammissibilità della seconda impedendo che essa assuma connotazioni sovrapponibili a quelle della pena, irrogabile solo dopo l'accertamento definitivo della responsabilità. Come ricordato dalla Corte costituzionale, il principio enunciato dall'art. 27, secondo comma, Cost. "rappresenta, in altre parole, uno sbarramento insuperabile ad ogni ipotesi di assimilazione della coercizione processuale penale alla coercizione propria del diritto penale sostanziale, malgrado gli elementi che le accomunano" (ex multis Corte cost., sent., n. 265 del 2010).
Ed in tal senso discende dalle stesse norme costituzionali che fondano la legittimità del sistema cautelare (art. 13, secondo e quinto comma, Cost.) il principio per cui la sua tenuta è inscindibilmente connessa alla precaria stabilità dei provvedimenti restrittivi di cui consente l'adozione, posto che questi vengono emanati in base ad una cognizione solo sommaria e allo stato degli atti, nonché ad un giudizio solo probabilistico di colpevolezza.
9.2. La provvisorietà dei provvedimenti cautelari è, dunque, carattere tipico che li contrassegna a garanzia dell'irrinunciabile bilanciamento con la presunzione di non colpevolezza. Trattandosi, come detto, di interventi restrittivi della libertà personale che trovano la loro esclusiva base di legittimazione nell'urgenza di soddisfare finalità di prevenzione di specifiche esigenze processuali o extraprocessuali distinte dalle finalità proprie della sanzione penale e che vengono adottati prescindendo da un accertamento pieno ed in contradditorio degli elementi che li giustificano, è, infatti, evidente, come ricordato da autorevole dottrina, che la funzione di garanzia assolta dalla menzionata presunzione verrebbe irrimediabilmente compromessa dalla previsione di meccanismi di fissità e non revocabilità delle cautele qualora, nel corso della loro esecuzione, dovessero mutare le condizioni che ne hanno legittimato l'adozione.
Indefettibile corollario dei principi costituzionali di riferimento è, infine, che la disciplina della materia debba essere ispirata al criterio del "minore sacrificio necessario", il che significa che la compressione della libertà personale dell'indagato o dell'imputato va contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto (ex multis Corte cost., sent., n. 299 del 2005; Corte cost., sent., n. 164 del 2011). Il criterio impegna, dunque, il legislatore "da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della "pluralità graduata", predisponendo una gamma alternativa di misure, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale; dall'altra, a prefigurare meccanismi "individualizzati" di selezione del trattamento cautelare, parametrati sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete" (ex multis Corte cost., sent., n. 265 del 2010, cit.).
9.3. È stato ancora il giudice delle leggi a sottolineare come il sistema cautelare debba, dunque, corrispondere alla logica del costante adeguamento dello status libertatis dell'imputato alle risultanze del procedimento e che alla medesima logica debba ispirarsi anche l'interprete nel ricostruire la relativa disciplina (ex multis Corte cost., sent., n. 321 del 2001; Corte cost., sent., n. 89 del 1998).
E nello stesso senso le Sezioni Unite hanno ripetutamente ricordato come sia stata proprio l'immanente esigenza di evitare che possa registrarsi nel corso dell'esecuzione della misura uno scollamento della situazione cautelare da quella reale ad aver ispirato la previsione, nell'art. 299, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., di strumenti procedurali funzionali alla verifica della perdurante sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa e della sua idoneità a fronteggiare, nell'ottica della minore compressione possibile della libertà personale, le esigenze che concretamente permangono o residuano (ex multis Sez. U, n. 46201 del , 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01; Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324 - 01; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, Rv. 228117 - 01; Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, cit.; Sez. U, n. 24 del 05/07/2000, Monforte, Rv. 216706 - 01; Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, cit.).
9.4. Il soddisfacimento dell'esigenza di costante rivedibilità della situazione cautelare garantisce altresì il rispetto del principio di ragionevole durata della restrizione della libertà personale sancito dall'art. 5 Par.3 CEDU, la cui attuazione non si esaurisce nella sola predeterminazione dei limiti temporali massimi di esecuzione delle misure, la cui previsione pure è imposta dall'art. 13, quinto comma, Cost. Infatti, nell'interpretazione che della citata disposizione convenzionale ha fornito la giurisprudenza sovranazionale, il giudizio di ragionevolezza deve poter essere parametrato alla molteplicità dei fattori che influiscono sulla peculiarità del caso concreto, per cui il protrarsi della detenzione ante iudicium si giustifica solo laddove sussistano e continuino a sussistere nel tempo elementi concreti e oggettivi in grado di rivelare una necessità di interesse pubblico idoneo a prevalere, nonostante la presunzione di innocenza, sulla regola dell'inviolabilità della libertà individuale (Corte Edu 04/05/2006, Michta c. Polonia; Corte EDU, GC, 06/04/2000 Labita c. Italia; Corte EDU 24/08/1998, Contrada c. Italia) e sempre che venga costantemente rispettato il principio del minore sacrificio necessario di tale libertà (Corte EDU 02/07/2009, Vafiadis c. Grecia; Corte EDU 08/11/2007, Lelièvre c. Belgio).
9.5 È dunque pacifico, tanto per la giurisprudenza costituzionale, quanto per quella di legittimità, che le disposizioni contenute nei citati commi dell'art. 299 cod. proc. pen. siano espressione dei principi generali sui quali si regge l'intero sistema cautelare, definendone le condizioni di legittimazione all'interno dell'ordinamento costituzionale e di quello convenzionale.
Trattandosi, per l'appunto, di principi di sistema, non può dubitarsi che gli stessi contribuiscano a modellare anche la disciplina dell'appello cautelare, come, peraltro, condivisibilmente già aveva affermato la più volte evocata sentenza Donelli.
Nella logica tracciata dai suddetti principi, appare quindi irragionevole ritenere che al giudice dell'appello cautelare sia preclusa la possibilità di acquisire gli elementi probatori eventualmente prodotti dalle parti ad integrazione della piattaforma cognitiva sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato. L'esigenza di garantire la sintonia tra l'intervento cautelare e la realtà sottostante, nell'ottica del costante adeguamento del primo alla seconda e della ragionevole durata della restrizione della libertà personale, risulta incompatibile con la preclusione ipotizzata dal primo dei due orientamenti in conflitto, che si traduce nell'illogica imposizione di riattivare in ogni caso la sequenza procedimentale prevista dall'art. 299 cod. proc. pen. al fine di sottoporre a valutazione giudiziale i nova probatori anche quando le parti già ne dispongono al momento della celebrazione dell'appello proposto avverso un provvedimento già adottato.
9.6. Già si è detto, poi (v. supra Par. 6.1), come tale preclusione non sia imposta dalla natura solo parzialmente devolutiva dell'appello, che, invece, determina esclusivamente i limiti entro cui le parti possono esercitare la facoltà di produrre elementi nuovi perché la stessa risulti compatibile con la struttura e la funzione del procedimento d'impugnazione. Per converso, come pure si è già ricordato (v. supra Par. 8.4), è immanente all'appello la possibilità che la base cognitiva del giudice venga integrata con elementi inediti. Ed una volta riconosciuto che tale possibilità non confligge con la struttura e la funzione del mezzo di impugnazione, appare allora coerente con i principi che governano il sistema cautelare affermare che, nell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., il giudice sia messo nelle condizioni di disporre di elementi potenzialmente utili alla decisione, ancorché diversi da quelli valutati ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato. Utilità che va misurata in riferimento all'esigenza di garantire l'effettiva corrispondenza della posizione cautelare con la realtà sottostante e di evitare che il sindacato sulla libertà proprio del giudizio d'appello giunga ad esiti incoerenti o risulti addirittura inutile.
10. Ulteriore argomento a favore dell'integrabilità della piattaforma cognitiva del giudice dell'appello cautelare deve poi essere tratto dalla disciplina dell'impugnazione dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari interdittive, avverso i quali, come agevolmente si desume dal combinato disposto degli artt. 309, comma 1, e 310, comma 1, cod. proc. pen., non è consentito all'imputato o all'indagato proporre istanza di riesame, ma soltanto appello ai sensi della seconda delle disposizioni citate (ex multis Sez. 6, n. 2411 del 23/05/1994, Margaritora, Rv. 199438 - 01).
10.1. Al di là della condivisibilità o meno della scelta legislativa di differenziare il regime di impugnazione delle misure interdittive, la stessa risulta difficilmente conciliabile con il principio di ragionevolezza se si ritiene che i destinatari delle medesime non possano sottoporre al giudice dell'impugnazione elementi diversi da quelli valutati ai fini dell'emissione del provvedimento genetico solo perché, a differenza di quanto stabilito dall'art. 309, comma 9 per il giudizio di riesame, l'art. 310 non prevede espressamente tale facoltà. Posto che anche le cautele interdittive incidono sulla libertà personale, risulta, infatti, evidente l'ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a determinare, tanto più se si considera che al destinatario di un provvedimento di sequestro, il quale subisce la compressione di un bene di rango inferiore alla libertà personale, quale è il diritto di proprietà, è invece consentito, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., proporre istanza di riesame e dunque integrare in quella sede la base conoscitiva del giudice dell'impugnazione.
Né, ancora una volta, risulta compatibile con i principi che informano la materia cautelare ipotizzare che possa costituire un rimedio sufficiente ad ovviare all'evidenziata disparità la possibilità di attivare, una volta esaurito l'appello, la sequenza prevista dall'art 299 cod. proc. pen., al fine di sottoporre al giudice che procede gli elementi inediti.
Una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni che regolamentano l'impugnazione delle misure interdittive porta, dunque, a concludere che, una volta proposto appello avverso il provvedimento con il quale sono state applicate, all'imputato o all'indagato sia consentito produrre nel relativo giudizio dei nova probatori, conclusione che invero è stata incidentalmente accolta anche dalla sentenza Donelli. Ne discende una ulteriore conferma della compatibilità di tale mezzo di impugnazione, anche nel contesto cautelare, con la possibilità di estendere l'orizzonte cognitivo del giudice oltre i confini del corredo probatorio messo a disposizione di quello che ha emesso il provvedimento appellato.
10.2. Se, però, alle parti, per come statuito dalle Sezioni Unite Donelli, è certamente consentito produrre elementi inediti in caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare e se si ammette che tale facoltà sussiste anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione riguarda il provvedimento applicativo di una misura interdittiva, non si comprende quale sarebbe la ratio che governa il sistema qualora, come propugnato dal primo dei due orientamenti esaminati, dovesse escludersi che analoga facoltà spetti in tutti gli altri casi di appello cautelare. Soprattutto non sarebbe comprensibile quale sarebbe la ragione di una tale frammentazione della disciplina dell'istituto, né, si ribadisce, la sua compatibilità con il principio di ragionevole durata delle cautele.
11. In forza di quanto illustrato, è dunque opinione delle Sezioni Unite che, anche in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, nel procedimento conseguente all'appello proposto avverso un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., sia legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi" nei limiti e con le modalità che derivano dalla struttura e dalla funzione del mezzo di impugnazione di cui si tratta.
11.1. In tal senso è anzitutto necessario, dunque, che i nova prodotti non esorbitino dai confini segnati dal devolutum, ossia dal perimetro tracciato dai motivi d'impugnazione e dall'oggetto della domanda originariamente proposta al giudice che procede.
Già si è ricordato, infatti, come, anche nel procedimento cautelare, l'appello conservi il tipico carattere generale di mezzo d'impugnazione solo parzialmente devolutivo. Parimenti si è già ampiamente illustrato come sia la domanda proposta al giudice che procede a definire l'oggetto della sua cognizione, circoscrivendo sin dall'origine il thema decidendum in riferimento al quale possono poi essere articolati gli stessi motivi posti a fondamento dell'appello. Ciò significa che gli elementi di cui è ammissibile la produzione devono risultare pertinenti al tema originariamente proposto al giudice che procede ed ai punti della sua decisione effettivamente devoluti con i motivi d'impugnazione. Così, ad esempio, non potrà ritenersi ammissibile la produzione di nova tesi a mettere in dubbio la gravità del quadro indiziario qualora l'originaria istanza o i motivi d'appello abbiano avuto ad oggetto esclusivamente il tema della persistenza delle esigenze cautelari o quello dell'adeguatezza della misura in corso di esecuzione.
11.2. Entro i limiti evidenziati non vi è ragione alcuna, invece, per circoscrivere la facoltà di integrare la piattaforma cognitiva del giudice dell'appello ai soli elementi probatori sopravvenuti alla decisione impugnata o a quelli scoperti successivamente alla sua adozione, risultando coerente con i principi del sistema cautelare la conclusione per cui, oggetto di produzione, possano essere anche quelli preesistenti non precedentemente sottoposti alla valutazione giudiziale per scelta delle parti. Sostenendo il contrario, infatti, si finirebbe per riproporre surrettiziamente una preclusione fondata sul presupposto per cui la stabilità dei provvedimenti cautelari dipenderebbe non solo dal dedotto, ma anche dal deducibile, interpretazione la cui validità è stata, invece, ripetutamente smentita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, Rv. 228117 - 01; Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv, 191183 - 01).
11.3. In secondo luogo va ribadito quanto già precisato dalle Sezioni Unite Donelli sulla natura del materiale probatorio di cui può essere ammessa la produzione e sulle modalità della sua presentazione e acquisizione.
L'art. 310, comma 2. cod, proc. pen., prevede infatti che il procedimento d'appello si svolga in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 dello stesso codice, come già ricordato da Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224612 - 01. Ne consegue che, coerentemente alla disciplina del modello richiamato, la decisione viene adottata sulla base degli elementi addotti dalle parti, non prevedendo tale modello l'attribuzione al giudice di autonomi poteri istruttori, salvo che in casi eccezionali, tassativamente ed espressamente configurati dalla legge processuale.
È dunque escluso che al giudice dell'appello cautelare siano attribuiti poteri istruttori in senso stretto intesi, ossia funzionali allo svolgimento di attività finalizzata alla formazione e acquisizione da parte dello stesso giudice di elementi nuovi da utilizzare per il giudizio. Tanto più che, come ricordato, non trovano applicazione nell'incidente cautelare le disposizioni dell'art. 603 cod. proc. pen. che assegnano al giudice della cognizione poteri istruttori di tal genere. Quello che gli è, invece, consentito entro i limiti precedentemente precisati, è il potere di acquisire la documentazione fornita dalle parti relativa agli elementi informativi "precostituiti" che intendono sottoporre alla sua valutazione.
A riprova di tali conclusioni va poi richiamato il disposto dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice che è investito di una istanza in materia cautelare il potere di disporre, anche d'ufficio, "accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato". Norma questa che si applica, per sua stessa previsione, "in ogni stato e grado del procedimento" e che, pertanto, secondo il consolidato e qui condiviso orientamento della Corte, opera anche nell'appello cautelare (Sez. 6, n. 2630 del 14/12/2021, cit.; Sez. 1, n. 55146 del 19/12/2016, Macchi Di Cellere, Rv. 268930 - 01; Sez. 6, n. 19404 del 07/04/2016, Macrì, Rv. 268029 - 01; Sez. 1, n. 2088 del 01/04/1996, Nuvoletta, Rv. 204939 - 01), il che conferma come il giudice dell'impugnazione sia eccezionalmente titolare di poteri istruttori solo nei limitati casi in cui la legge processuale espressamente lo prevede.
Né, infine, escludere che il giudice dell'appello sia titolare di autonomi poteri istruttori si pone in contraddizione: con il principio per cui egli, come qualsiasi altro giudice comunque investito della competenza funzionale da una richiesta dell'imputato in materia cautelare, può decidere anche d'ufficio pro libertate anche ultra od extra petitum, secondo la lettura estensiva e costituzionalmente orientata del terzo comma dell'art. 299 cod. proc. pen. operata dal giudice delle leggi (C. Cost., sent., n. 89 del 1998, cit.) e già recepita dalle Sezioni Unite con la sentenza Donelli. Ed infatti, il favor libertatis cui si ispira il potere di intervenire in bonam partem oltre i limiti derivanti dal petitum non implica necessariamente anche l'esercizio (perdi più d'ufficio) di poteri istruttori tesi ad integrare la piattaforma cognitiva.
11.4. La possibilità di modificare su iniziativa unilaterale la piattaforma cognitiva del giudice dell'impugnazione presuppone, poi, che sia debitamente garantito sul punto il contraddittorio.
Tenuto conto della natura non perentoria dei termini dettati per lo svolgimento dell'appello cautelare, spetta, dunque, al giudice richiesto dell'acquisizione delle nuove prove modularne in concreto i tempi e le modalità, al fine di consentire alla parte che non ha prodotto i nova di esaminarli e confutarli.
11.5. Peraltro, il già menzionato rinvio operato dall'art. 310, comma 2, alle "forme" previste dall'art. 127 cod. proc. pen. comporta, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v. Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786 - 01, nonché, più di recente, Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242291 - 01, in motivazione e Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139 - 03), quantomeno il recepimento delle regole dettate da tale ultima disposizione per la celebrazione dell'udienza camerale. Conseguentemente, il suddetto rinvio riguarda senza dubbio anche la regola posta dal comma 2 dell'articolo citato, secondo la quale le parti possono presentare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza (ex multis Sez. 1, n. 33 del 20/11/2018, dep. 2019, Zagaria, Rv. 274662 - 01; Sez. 1, n. 4793 del 25/01/2012, Carta, Rv. 251864 - 01). Regola che, proprio nell'ottica della garanzia dell'effettività del contraddittorio camerale, intende assicurare alle parti il diritto di partecipare all'udienza e formulare le proprie conclusioni in riferimento ad uno stato degli atti del quale abbiano potuto prendere previamente conoscenza.
È dunque alla luce di tale ratio che la norma deve essere interpretata nel senso per cui ogni integrazione di quello stato degli atti su cui si fonda il corretto svolgimento del contraddittorio camerale deve necessariamente avvenire nei termini fissati dal legislatore, dovendo altrimenti il giudice non tenerne conto. Infatti, il termine "memorie" utilizzato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., individua lo strumento attraverso cui le parti veicolano nel procedimento camerale non soltanto le proprie argomentazioni, ma qualsiasi elemento informativo che intendono sottoporre alla valutazione del giudice e, dunque, anche eventuali documenti rappresentativi delle inedite prove precostituite (in questo senso implicitamente Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, Polichetti, cit.; Sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010, Serraleggeri, Rv. 248711 - 01; nel medesimo senso, con riferimento alla produzione di documenti nel giudizio di legittimità ex art. 311 cod. proc. pen., il cui comma 5 parimenti rinvia alle "forme" previste dall'art. 127 dello stesso codice, v. Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta Rv. 281047 - 02; Sez. 3, n. 12641 del 05/02/2013, Pisano, Rv. 255118 - 01; Sez. F, n. 34554 del 25/07/2003, Jovanovic, Rv. 228393 - 01).
11.6. Non ignora il Collegio che nella giurisprudenza di legittimità esiste un orientamento teso ad interpretare in termini riduttivi il termine "memorie", al fine di affermare che la produzione di "documenti" sarebbe invero svincolata dai limiti temporali fissati per la presentazione delle prime (Sez. 5, n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444 - 01; Sez. 5, n. 43382 del 19/09/2013, Punturiero, Rv. 258661 - 01; Sez. 1, n. 3679 del 19/05/2000, Di Bella, Rv. 216280 - 01).
Va però evidenziato che tale indirizzo, oltre a non essere incontrastato (in senso contrario Sez. 1, n. 26680 del 12/04/2013, Tripodi, Rv. 256053 - 01; Sez. 3, n. 39777 del 28/09/2010, Martimucci, Rv. 248768 - 01), si è invero formato con esclusivo riferimento al giudizio di esecuzione e in riferimento alla previsione di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che certamente riproduce quella generale dettata dal comma 2 dell'art. 127 dello stesso codice, ma deve essere inquadrata nello specifico contesto del procedimento di esecuzione, nel quale al giudice, ai sensi del comma 5 del citato art. 666, sono conferiti espressamente anche autonomi poteri istruttori finalizzati all'acquisizione di "tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno".
È dunque evidente la diversità e specificità del contesto normativo nel quale la previsione di un termine per la presentazione delle memorie è stato autonomamente configurato e come, conseguentemente, le conclusioni assunte dalle pronunzie che si riconoscono nell'indirizzo menzionato siano irrilevanti ai fini dell'interpretazione della disciplina generale dettata dall'art. 127 cod. proc. pen.
11.7. Va infine precisato che la facoltà di produrre elementi probatori inediti deve essere riconosciuta non solo all'imputato, ma anche al pubblico ministero.
È sì vero, come già osservato (v. supra Par.9), che i principi di costante adeguamento e di ragionevole durata delle cautele, per come evocati a fondamento di tale facoltà dall'orientamento cui si intende dare seguito, sono ispirati al favor libertatis e dunque all'esigenza di evitare ingiustificate compressioni della libertà personale in ragione della sopravvenuta modificazione delle condizioni applicative della misura. Ma ciò non è sufficiente per inibire alla parte pubblica la possibilità di produrre i nova probatori.
Anzitutto va detto che anche il pubblico ministero potrebbe produrre elementi pro liberiate, eventualità tutt'altro che astratta nell'ipotesi in cui sia l'imputato o l'indagato ad aver proposto appello avverso il provvedimento adottato ex art. 299 cod. proc. pen.
In secondo luogo deve riconoscersi che è nella sua valutazione giudiziale che l'elemento probatorio assume una effettiva valenza positiva o negativa nell'ottica della conferma ovvero della revoca o della modifica della cautela. Risulta, dunque, difficilmente giustificabile precludere al giudice dell'appello la conoscenza di dati probatori inediti e potenzialmente utili ad un compiuto esercizio della funzione di controllo critico del provvedimento impugnato, solo perché provenienti dalla parte pubblica.
Come già osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza Donelli, appare poi irragionevole configurare un contraddittorio camerale "dimezzato", nel quale solo l'accusa risulti "vincolata all'immutabilità dello 'stato degli atti' preesistenti". Ipotesi che si rivela ancor meno ragionevole solo che si pensi al fatto che al pubblico ministero, nello svolgimento del contraddittorio, non può essere negato il diritto di presentare materiale informativo inedito a confutazione dei nova prodotti dalla difesa e che, allo stesso pubblico ministero, proprio la menzionata sentenza Donelli ha riconosciuto il diritto di sottoporre a sua volta al giudice i nuovi elementi di prova a sostegno dell'appello da lui proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare.
12. In conclusione deve quindi essere affermato il seguente principio: "Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto d'appello".
13. Alla luce delle conclusioni rassegnate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
13.1. La motivazione con la quale il Tribunale ha respinto la richiesta della difesa di produrre nuovi elementi di prova, come eccepito dal ricorrente, si pone indubbiamente in contrasto con il principio testé affermato, ma ciò non può ritenersi decisivo.
Infatti, come risulta dal provvedimento impugnato e dallo stesso ricorso, i nova probatori di cui la difesa lamenta la mancata ricezione sono stati prodotti con memoria depositata all'udienza fissata per la trattazione dell'impugnazione e, quindi, senza rispettare il termine posto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., a presidio della garanzia dell'effettività del contraddittorio camerale, con la conseguenza che il giudice dell'appello non avrebbe potuto in ogni caso acquisirli ed utilizzarli legittimamente per la decisione.
13.2. La soluzione adottata dal Tribunale in punto di diritto deve ritenersi quindi corretta, rimanendo, invece, irrilevanti le argomentazioni sviluppate a sostegno della stessa, ancorché errate, comne le Sezioni Unite hanno più volte ribadito in passato (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; Sez. U., n. 155 del 29/09/2011, Rossi).
13.3. Inammissibili sono, invece, le ulteriori censure proposte dal ricorrente in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. In larga parte, infatti, tali doglianze si fondano sulle risultanze delle prove di cui legittimamente è stata rifiutata l'acquisizione e, per il resto, si rivelano generiche perché prive di un effettivo confronto con la motivazione resa dal Tribunale sul punto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2024.
22-05-2024 20:13
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