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Sentenza

Magistratura onoraria verso una stabile regolamentazione
Magistratura onoraria verso una stabile regolamentazione
È della Camera il primo sì alla riforma della magistratura onoraria. Il disegno di legge, che ora passa all’esame del Senato, intende fornire una serie di risposte ai rilievi formulati dalla Commissione europea all’Italia con l’apertura di una procedura di infrazione (n. 2016/4081) per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari.

A venire introdotte sono disposizioni per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e una disciplina più compiuta e articolata del rapporto di lavoro sia per chi sceglie l’esercizio esclusivo delle funzioni sia per chi che invece questa scelta non ha fatto.

La sostanziale differenza tra i due regimi, di esclusività e non, è data dal limite all’orario lavorativo settimanale, stabilito in 36 ore a settimana per i magistrati in regime di esclusività e in 16 ore a settimana per i magistrati non in esclusività.

Quanto al compenso, per i magistrati in esclusiva è erogato in tredici mensilità e fissato nella misura di 58.840 euro all’anno, oltre a un trattamento di fine rapporto disciplinato secondo le regole ordinarie del Codice civile.

Il compenso corrisposto è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Prevista l’iscrizione al regime ordinario Inps. Ai magistrati onorari è riconosciuto inoltre il buono pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria quando la presenza è superiore alle sei ore giornaliere.

A chi preferisce esercitare la funzione in via non esclusiva il compenso riconosciuto è invece individuato in 25mila euro all’anno su 12 mensilità, con iscrizione alla gestione separata Inps.

I giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, se esistono eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se previsto nell’ambito delle tabelle organizzative dell’ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l’individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.

Incompatibilità poi per chi ha svolto abitualmente, nei cinque anni antecedenti la domanda, attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, oppure per società di intermediazione finanziaria nel circondario in cui si è chiamati a esercitare le funzioni giudiziarie.
Avv. Antonino Sugamele

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