Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

La Corte dichiara che se il prestatore del servizio non possieda la qualifica di farmacista procedendo egli stesso alla vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione, lo Stato membro di stabilimento ha facoltà di vietargli la fornitura di tale servizio.
La Corte dichiara che se il prestatore del servizio non possieda la qualifica di farmacista procedendo egli stesso alla vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione, lo Stato membro di stabilimento ha facoltà di vietargli la fornitura di tale servizio.
La Corte dichiara che se il prestatore del servizio non possieda la qualifica di farmacista procedendo egli stesso alla vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione, lo Stato membro di stabilimento ha facoltà di vietargli la fornitura di tale servizio. Al contrario, se il prestatore si limiti, mediante una prestazione «propria e distinta dalla vendita», a mettere in contatto venditori e clienti, gli Stati membri non potranno opporre il divieto in quanto la società che offre il servizio partecipa al commercio elettronico e l’assenza della qualifica di farmacista non rileva. Conclude la Cgue chiarendo che, se è vero che gli Stati membri sono gli unici competenti a determinare le persone autorizzate o legittimate a vendere a distanza al pubblico medicinali non soggetti a prescrizione medica, essi devono anche provvedere affinché essi siano acquistabili mediante i servizi della società dell’informazione e un tale servizio non può essere vietato per i medicinali non soggetti a prescrizione. Tale conclusione contiene l’interpretazione della norma europea rilevante nella questione risolta: l’articolo 85-quater della direttiva 2001/83/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza