La Corte di cassazione, sentenza n. 9126 depositata oggi, precisa però anche che sul datore grava comunque l’obbligo di tutelare la salute dei dipendenti dalla imposizione o accettazione di ritmi di lavoro usuranti
La dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, e alle stesse regole soggiacciono i dirigenti medici dipendenti dagli Ospedali classificati IRCCS, non hanno diritto ad una retribuzione ulteriore, rispetto a quanto già previsto a titolo di retribuzione di risultato, per lo svolgimento di lavoro straordinario. Tuttavia, la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell’articolo 2087 c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (articolo 32 Cost.) o alla personalità morale (articoli 35 e 2 Cost., in relazione all’articolo 2087 c.c.) del lavoratore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 9126 depositata oggi, respingendo il ricorso di un dirigente di struttura complessa in un IRCCS che chiedeva la corresponsione della retribuzione per il lavoro straordinario svolto per circa due anni.
La Corte d’appello ha interpretato le disposizioni sull’orario di lavoro e la retribuzione di risultato “in ragione della sostanziale sovrapponibilità” delle previsioni del Ccnl per la dirigenza medica e veterinaria del 1994-1997 e successivi e del Ccnl ARIS-ANMIRS 1998-2001. Lettura conferma dalla Cassazione.
È stato così escluso il diritto del dirigente medico ad essere compensato per lavoro straordinario, “senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli”. Del resto, prosegue la decisione, “quando la disciplina collettiva ha inteso riconoscere una compensazione delle ore di lavoro straordinario per i medici-dirigenti lo ha specificamente previsto come avvenuto per l’attività connessa alle guardie mediche o alla cosiddetta pronta disponibilità (artt. 19 e 20 c.c.n.l.)”.
La Sezione Lavoro ricorda poi che mentre il danno derivante dal carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell’orario o la violazione di norme sui riposi, è da ritenere “in re ipsa, nel caso in cui viceversa tali norme non siano applicabili o manchino, chi agisce per ottenere il risarcimento è tenuto ad allegare e provare che le prestazioni, per le irragionevoli condizioni temporali, in una eventualmente al contesto in cui si sono svolte, sono state in concreto lesive della personalità morale del lavoratore.”
Ebbene, prosegue la Cassazione, la sentenza impugnata non rispecchia tali principi nella parte in cui afferma che “la prestazione … non può essere valutata in termini di gravosità o usura imputabili al datore di lavoro in quanto oggetto di una libera scelta del dirigente, svincolata da ogni obbligo nei confronti del datore di lavoro…”.
La responsabilità datoriale, spiega il Collegio, va infatti collegata alla sistematica richiesta o anche alla “accettazione” di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. E ciò in quanto l’obbligo di tutelare la salute “è parimenti violato sia dall’imposizione di ritmi di lavoro usuranti e sia dalla accettazione, e quindi dal mancato impedimento, di una prestazione lavorativa che ecceda il ragionevole tempo di lavoro, sì da tradursi in un rischio di lesione del bene salute”.
Tuttavia, conclude la Corte, gli elementi allegati dal ricorrente, “intrisi di riferimenti ai dati fattuali e probatori”, non possono essere presi in considerazione in quanto “investono l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito e non superano, per tale ragione, il vaglio di inammissibilità, specie in una condizione di cd. doppia conforme”.
05-04-2024 21:55
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