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Sentenza

Intercettazioni. Le Sezioni unite penali della Cassazione fanno chiarezza.
Intercettazioni. Le Sezioni unite penali della Cassazione fanno chiarezza.
La Cassazione fa chiarezza sull’applicazione della disciplina delle intercettazioni in procedimenti diversi. Con una decisione, nota per ora solo nella forma dell’informazione provvisoria, le Sezioni unite sono giunte alla conclusione che, per potere applicare la disciplina prevista dal decreto legge n. 161 del 2019, più volte oggetto di rinvio e di fatto in vigore dal 1° settembre 2020, è necessario che il procedimento, nel quale sono state compiute le intercettazioni, e il procedimento diverso, siano stati entrambi iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

Va sottolineato che l’articolo 270 del Codice di procedura penale è tra le misure più tormentate di questi anni, per l’effetto di continui interventi di modifica che, più di altri, vista la delicatezza della materia, mettono sotto stressa magistrati e avvocati. Da ultimo infatti, la norma è stata ancora una volta modificata nell’estate scorsa, nel contesto dei lavori parlamentari di conversione del decreto legge n. 105 , ma con data di applicazione successiva all’entrata in vigore della legge di conversione, cioè il 9 ottobre 2023.

Quanto alla disciplina antecedente, la pronuncia delle Sezioni unite delimita il perimetro della novità del 2019, con la quale si stabilì che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, a meno che non siano rilevanti e indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati previsti dall’articolo 266 comma 1 del Codice di procedura penale (quelli per i quali le intercettazioni sono possibili, a partire da quelli con pena detentiva superiore a 5 anni).

Una novità che, rispetto alla versione precedente della norma, ha condizionato l’utilizzabilità degli ascolti in altri procedimenti non solo alla loro indispensabilità, ma anche alla loro rilevanza.

Una maniera per rafforzare l’obbligo di motivazione da parte del giudice rispetto alla richiesta della pubblica accusa, chiamato a spiegare il peso delle intercettazioni autorizzate nel procedimento a monte per la prova dei reati contestati nel procedimento a valle.

Ora, la lettura delle Sezioni unite va nel senso di ancorare l’applicazione della misura alla data di iscrizione di entrambi i provvedimenti, specificando, quindi, da una parte che il riferimento non è quello dell’autorizzazione da parte del gip (evidentemente successiva alla data di iscrizione) e che l’iscrizione, sempre e comunque successiva al 30 agosto 2020, deve riguardare entrambi i procedimenti: quello in cui è stato dato il via libera alle operazioni di ascolto e quello, inizialmente a questo estraneo, nel quale se ne richiede l’utilizzo.

 
Avv. Antonino Sugamele

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