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Sentenza

il ricorso “appare estremamente scarno e difetta di specificità nell’esposizione delle ragioni poste alla base dell’impugnazione” rileva ancora il CNF, il quale richiama a questo punto la giurisprudenza in materia, secondo la quale, “la specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame” (cfr., ex multis, CNF n. 137/2023). Ne consegue che, conclude il Consiglio, “va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione”. Per cui, il ricorso è inammissibile.
il ricorso “appare estremamente scarno e difetta di specificità nell’esposizione delle ragioni poste alla base dell’impugnazione” rileva ancora il CNF, il quale richiama a questo punto la giurisprudenza in materia, secondo la quale, “la specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame” (cfr., ex multis, CNF n. 137/2023). Ne consegue che, conclude il Consiglio, “va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione”. Per cui, il ricorso è inammissibile.
R.G. N. 350/22 RD n. 96/24
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Francesca PALMA Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI Segretario f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI Componente
- Avv. Leonardo ARNAU Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO Componente
- Avv. Aniello COSIMATO Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO Componente
- Avv. Antonino GALLETTI Componente
- Avv. Alessandro PATELLI Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO Componente
- Avv. Antonello TALERICO Componente
con l’intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona
del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dall’ avv. [RICORRENTE], nato il [OMISSIS] a [OMISSIS] (cod.
fisc. [OMISSIS]) del Foro di Firenze, difeso in proprio, avverso la decisione protocollo
2476 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense per il distretto della Corte
di Appello di Firenze in data 8.7.2022, con la quale gli è stata inflitta la sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per anni due.
Per il ricorrente nessuno è comparso;
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato, regolarmente citato, nessuno è
presente;
Il Consigliere relatore avv. Enrico Angelini svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
FATTO
A seguito di segnalazione pervenuta al COA, veniva aperto procedimento disciplinare a
carico dell’Avv. [RICORRENTE], accusato delle violazioni di cui alla seguente
incolpazione:
1
“per essersi reso colpevole di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale,
in violazione degli articoli 9, 10 e 12 CD, rendendo così disonore all’intera categoria
professionale:
1) per avere, in violazione dell’art. 27 c. 6 CD, omesso di informare la sig.ra [AAA]
della pendenza e dell’esito del processo penale di appello promosso dal sig. [BBB]
contro la sentenza del GDP di Prato emessa nel procedimento penale [OMISSIS]/16;
2) per avere, in violazione dell’art. 29 c. 1 e 2 CD, richiesto alla sig.ra [AAA]
compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta senza esser preceduti da
richiesta di acconti e/o da note dettagliate;
3) per avere, in violazione dell’art.30 c. 1 e 2 CD, senza informare la propria
assistita sig.ra [AAA] dell’incasso, su proprio conto corrente personale, della somma di
€ 15.492,45 di cui € 10.000,00 quale provvisionale spettante alla stessa sig.ra [AAA],
trattenendosela indebitamente;
4) per avere, in violazione dell’art. 29 c. 3 e 31 CD, illegittimamente compensato le
somme incassate a titolo di provvisionale spettanti alla sig.ra [AAA] senza
autorizzazione alcuna e senza emettere alcun documento fiscale;
5) per avere, in violazione dell’art.33 CD omesso di restituire senza ritardo alla
sig.ra [AAA] la documentazione relativa al procedimento penale di primo e secondo
grado di cui alle lesioni per sinistro stradale intercorso tra la sig.ra [AAA] e il sig. [BBB],
richiestegli per il tramite del nuovo difensore Avv. [CCC];
6) per avere, in violazione dell’art.42 CD, nei plurimi esposti depositati al COA
espresso apprezzamenti denigratori sull’attività professionale della collega [CCC].
Fatti commessi in Prato e Pistoia dal 27.10.2016 ad oggi”. (28.10.2021)
La vicenda trae origine da un sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta la sig.ra
[AAA], rappresentata dall’Avv. [RICORRENTE], e per il quale era iniziato un giudizio
penale innanzi al Giudice di Pace di Prato, nel quale era imputato il sig. [BBB], il quale
veniva condannato alla multa ed al pagamento di una provvisionale a favore della parte
civile, oltre le spese di lite.
La provvisionale era prevista in € 10.000,00, oltre a spese legali per un importo totale di
€ 15.492,45.
La sentenza penale veniva impugnata dall’imputato e riformata con successiva
sentenza n. [OMISSIS]/17 del Tribunale di Prato che mandava assolto l’imputato.
La sig.ra [AAA], benché avesse chiesto informazioni al proprio difensore, apprendeva
l’esito del giudizio di impugnazione soltanto dopo aver ricevuto una missiva del legale di
controparte, il quale la invitava a restituire le somme riscosse sino a quel momento
dall’Avv. [RICORRENTE] per suo conto.
2
Dopo aver cercato, senza successo, di ottenere nuove informazioni dal difensore, la
sig.ra [AAA] si rivolgeva ad un altro legale, al quale, dopo uno scambio epistolare, l’Avv.
[RICORRENTE] inviava una richiesta di pagamento compensi professionali per €
34.000,00; peraltro, senza restituire alla assistita quanto incassato per suo conto.
Radicatosi il procedimento davanti al CDD, l’incolpato si è difeso a sostenere
innanzitutto che non si trattava della somma indicata dalla cliente, bensì di € 12.700,00
circa che egli effettivamente ha versato sul proprio conto.
Lo stesso dichiarava che la signora era perfettamente al corrente di quanto sopra e che
lei non gli aveva mai richiesto la restituzione di tali somme e che se l’avesse fatto
sarebbe stata immediatamente accontentata
L’incolpato esprimeva poi pesanti apprezzamenti sul conto dell’avv. [CCC], subentrata
nella difesa della signora [AAA], accusando la stessa sostanzialmente di aver aizzato la
ex assistita e di averla spinta a presentare querela nei suoi confronti.
Nei confronti dell’avv. [CCC] l’incolpato presentava tre esposti al Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Prato, sostenendo le gravi responsabilità professionali della stessa,
che non avrebbe coltivato un ricorso per Cassazione che avrebbe consentito alla
propria assistita di recuperare una somma ingente, anche di circa 200.000,00 euro.
All’esito del dibattimento, il CDD evidenziava che, come peraltro già emerso dalla
documentazione acquisita agli atti, l’istruttoria dibattimentale espletata confermava i
comportamenti contestati all’Avv. [RICORRENTE]. In particolare, tali fatti trovavano
riscontro, oltre che nelle dichiarazioni della sig.ra [AAA], anche in sede penale, tanto è
vero che, con sentenza del Tribunale Penale di Prato in data [OMISSIS].2020 n.
[OMISSIS]/2020, l’Avv. [RICORRENTE] era stato condannato per appropriazione
indebita alla pena di 4 mesi di reclusione e € 300,00 di multa.
Al contrario, le difese dell’incolpato erano apparse non pertinenti ed ininfluenti.
In conclusione, il CDD dichiarava il non luogo a provvedere in relazione al capo sub 5)
e, rilevata la responsabilità deontologica dell’Avv. [RICORRENTE] in relazione ai capi
sub 1, 2, 3, 4 e 6, irrogava nei suoi confronti la sanzione della sospensione
dall’esercizio della professione della durata di due anni.
Avverso tale decisione l’avv. [RICORRENTE] ha presentato ricorso in proprio
chiedendone l’annullamento o la revoca.
Quanto ai motivi, il ricorso dell’Avv. [RICORRENTE] appare estremamente scarno e,
sostanzialmente, privo di una reale indicazione dei motivi.
In particolare, il ricorrente si limita ad osservare quanto segue:
3
- in primis, a detta del ricorrente il procedimento disciplinare nei suoi confronti doveva
essere rinviato per suo legittimo impedimento, dovendosi egli recare presso l’autorità
sanitaria di Prato per la somministrazione di una vaccinazione;
- ciò posto, nel merito, egli ribadisce di aver ottenuto dalla cliente procura all’incasso,
senza peraltro fornirne prova;
- afferma altresì che la sig.ra [AAA] sarebbe stata a conoscenza della sussistenza del
giudizio di appello, ma che la stessa non aveva potuto essere presente; tuttavia, la
signora [AAA] sarebbe stata informata nei giorni successivi circa l’esito del giudizio ed
in merito all’incasso della provvisionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha preliminarmente esaminato la fondatezza della domanda di rinvio
formulata dall’incolpato con comunicazione tramite pec in data 8.10.2023, adducendo
un proprio impedimento dovuto alla contestuale celebrazione davanti al Giudice di Pace
di Prato di un procedimento civile in cui lo stesso quale attore reclama in proprio
competenze professionali non onorate.
Acquisito sul punto il parere contrario del Procuratore Generale, il Collegio ha ritenuto di
non accogliere l’istanza di rinvio, in quanto l’impedimento denunciato non appare
assoluto, ben potendo l’incolpato chiedere ed ottenere un rinvio in quella procedura
motivando con la contestuale convocazione davanti a questo Collegio, o farsi sostituire
da altro Collega nel procedimento davanti al Giudice di Pace di Prato.
Nel merito il ricorso presentato in proprio dall’avv. [RICORRENTE] appare
estremamente scarno e difetta di specificità nell’esposizione delle ragioni poste alla
base dell’impugnazione.
Il ricorso risulta così inammissibile per carenza di specificità dei motivi di gravame.
A conforto di quanto sopra si riportano alcuni precedenti anche molto recenti che in casi
analoghi hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati.
Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 137 del 5 luglio 2023:
“La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso
al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di
fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del
devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la
conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una
riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le
statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla
motivazione di tale decisione.”.
4
Nello stesso senso: CNF, sentenza n. 25 del 7 marzo 2023; CNF, sentenza n. 273 del
31 dicembre 2022; CNF, sentenza n. 194 del 28 ottobre 2022; CNF, sentenza n. 57 del
13 maggio 2022; CNF, sentenza n. 46 del 9 maggio 2022; CNF, sentenza n. 36 del 29
aprile 2022; CNF, sentenza n. 202 del 22 novembre 2021; CNF, sentenza n. 61 del 18
giugno 2020; CNF, sentenza n. 50 del 16 luglio 2019.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
Il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per
finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2023.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini f.to Avv. Francesca Palma
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 marzo 2024.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà
Copia conforme all’originale
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà
Avv. Antonino Sugamele

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