Limiti redazionali per gli atti del processo civile: ecco le nuove regole. Massimo 20 parole chiave, 80mila caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine (con dimensione carattere pari a 12 punti, interlinea 1,5 e margini di 2,5 cm) per l'atto di citazione, il ricorso, la comparsa di risposta e la memoria difensiva, gli atti di intervento e chiamata di terzi, le comparse, le note conclusionali e gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 agosto 2023, n. 110
Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e
degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione
dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri
del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile. (23G00120)
(GU n.187 del 11-8-2023)
Vigente al: 26-8-2023
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante
«Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti
in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in
materia di esecuzione forzata»;
Visto l'articolo 121 del codice di procedura civile, come
modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che
stabilisce il principio di chiarezza e sinteticita' degli atti del
processo nella prospettiva della funzionalita' della forma allo scopo
dell'atto;
Visto l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile, il quale prevede che il Ministro della
giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il
Consiglio nazionale forense, definisca con decreto gli schemi
informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi
necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del
processo e stabilisca i limiti degli atti processuali, tenendo conto
della tipologia, del valore, della complessita' della controversia,
del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti;
prevede, inoltre, che nella determinazione dei limiti non si tenga
conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto,
fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del
contenuto dell'atto stesso;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante «Nuove regole
procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati
dell'amministrazione della giustizia»;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante
«Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel
processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
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previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22
febbraio 2010, n. 24»;
Visto il decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 e successive
modifiche, recante «Specifiche tecniche previste dall'articolo 34,
comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio
2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22
febbraio 2010, n. 24»;
Ritenuta, al fine di favorire la chiarezza e sinteticita' degli
atti processuali, la necessita' di stabilire criteri di redazione e
limiti dimensionali, il cui mancato rispetto non comporta
inammissibilita' o invalidita' dell'atto giudiziario;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura, che ha espresso
il parere in data 7 giugno 2023;
Sentito il Consiglio nazionale forense in data 14 giugno 2023;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in
data 1 e 3 agosto 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola
gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la
strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle
informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresi' i limiti
dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore
inferiore a euro 500.000.
Art. 2
Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del
pubblico ministero
1. Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticita' degli atti
processuali in conformita' a quanto prescritto dall'articolo 121 del
codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le
comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli
atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:
a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio
giudiziario davanti al quale la domanda e' proposta e della tipologia
di atto;
b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla
legge;
c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano
l'oggetto del giudizio;
d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con
l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che lo ha emesso, la data
della pubblicazione e dell'eventuale notifica;
e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate
e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonche', quanto alle
impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed
esposizione dei motivi;
f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti
offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e
denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente
consultabili con apposito collegamento ipertestuale;
g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali
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questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con
indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali
che si assumono rilevanti;
h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione
pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;
i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei
documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione
contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con
collegamento ipertestuale;
l) valore della controversia;
m) richiesta di distrazione delle spese;
n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto
compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali
successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo
del processo al quale si riferiscono.
Art. 3
Limiti dimensionali degli atti processuali
1. Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5,
l'esposizione e' contenuta nel limite massimo di:
a) 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40
pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di
citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria
difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse
e note conclusionali, nonche' agli atti introduttivi dei giudizi di
impugnazione;
b) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26
pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle
repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;
c) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5
pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle note scritte in
sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di
procedura civile, quando non e' necessario svolgere attivita'
difensive possibili soltanto all'udienza.
2. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano
gli spazi.
Art. 4
Esclusioni dai limiti dimensionali
1. Dai limiti di cui all'articolo 3 sono esclusi:
a) gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b),
c), d), h), i), l), m), n);
b) l'indice e la sintesi dell'atto;
c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti
dalla legge;
d) la data e il luogo, nonche' le sottoscrizioni delle parti e
dei difensori;
e) le relazioni di notifica e le relative richieste e
dichiarazioni;
f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.
Art. 5
Deroghe ai limiti dimensionali
1. I limiti di cui all'articolo 3 possono essere superati se la
controversia presenta questioni di particolare complessita', anche in
ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della
natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone
sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si e' reso
necessario il superamento dei limiti.
2. Nel caso previsto dal comma 1, dopo l'intestazione il difensore
inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e
una breve sintesi del contenuto dell'atto.
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3. La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata
di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto
di riassunzione o di un'impugnazione incidentale giustifica il
ragionevole superamento dei limiti previsti dall'articolo 3.
Art. 6
Tecniche redazionali
1. Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente,
preferibilmente:
a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;
b) con interlinea di 1,5;
c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.
2. Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei
precedenti giurisprudenziali nonche' dei riferimenti dottrinari.
Art. 7
Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice
1. Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico,
nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto
compatibili.
2. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono
correlate alla complessita' della controversia, anche in ragione
della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura
degli interessi coinvolti.
3. I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono
redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.
Art. 8
Schemi informatici
1. Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate
dall'articolo 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e
sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle
specifiche tecniche di cui all'articolo 34 del predetto decreto.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le
informazioni strutturate nonche' tutti i dati necessari per
l'elaborazione degli schemi dell'atto da parte del sistema
informatico ricevente, in conformita' ai criteri di cui all'articolo
2.
3. Per gli atti del giudizio di cassazione le specifiche tecniche
tengono altresi' conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo
Presidente della Corte di cassazione, sentiti il Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e
l'Avvocato generale dello Stato.
Art. 9
Formazione
1. Delle disposizioni del presente decreto si tiene conto nella
definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal
Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
2. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con la Scuola
superiore dell'avvocatura, favorisce le iniziative formative sui
criteri e le modalita' di redazione degli atti giudiziari adottate
nell'ambito della formazione obbligatoria dell'avvocatura.
3. In particolare, il Ministero sostiene, in materia, le iniziative
formative comuni alla magistratura e all'avvocatura, anche con il
coinvolgimento di linguisti.
Art. 10
Istituzione di un osservatorio permanente
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1. E' istituito un osservatorio permanente sulla funzionalita' dei
criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente
decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticita' degli
atti del processo. L'osservatorio ha anche il compito di raccogliere
elementi di valutazione ai fini dell'aggiornamento del presente
decreto con cadenza almeno biennale.
2. L'osservatorio opera presso l'Ufficio legislativo del Ministero
della giustizia. Tra i componenti, nominati dal Ministro, sono
inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati
dal Consiglio nazionale forense.
3. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi o
gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti di competenza
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo
il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se
successiva.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 agosto 2023
Il Ministro: Nordio
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza dei Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2285.
22-08-2023 10:41
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