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Sentenza

Le Sezioni Unite intervengono sul potere di proroga delle concessioni demaniali marittime: l'art. 1, commi 682 e 683 l. n. 145/2018, in tema di proroga transitoria delle concessioni demaniali marittime ha carattere transitorio ed opera esclusivamente in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio delle dette concessioni.
Le Sezioni Unite intervengono sul potere di proroga delle concessioni demaniali marittime: l'art. 1, commi 682 e 683 l. n. 145/2018, in tema di proroga transitoria delle concessioni demaniali marittime ha carattere transitorio ed opera esclusivamente in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio delle dette concessioni.
Cass. civ., sez. Unite, sent., 14 febbraio 2023, n. 4591

Presidente Virgilio – Relatore Fuochi Tinarelli

Il regime transitorio e la ratio della proroga delle concessioni demaniali marittime. Le Sezioni Unite chiariscono la delimitazione della portata dell'art. 1, commi 682 e 683 l. n. 145/2018, in tema di proroga transitoria delle concessioni demaniali marittime. Accedendo ad una precedente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 6/2018), la Suprema Corte chiarisce che tale disposizione ha carattere transitorio ed opera esclusivamente in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio delle dette concessioni, che dovrà essere incardinata sul rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, di valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti effettuati. Tale assunto rivela come la finalità del legislatore fosse quella di contemperare il necessario rispetto degli obblighi comunitari in materia di tutela della libera concorrenza, con l'esigenza di consentire, ai titolari di concessioni valide, l'ammortamento dei propri investimenti, in attesa del riordino legislativo della materia.

Partendo da tali presupposti la Corte di Cassazione giunge ad affermare che la proroga introdotta dalla legge del 2018, entrata in vigore nel 2019 e valida per l'anno 2020 debba essere intesa come riferibile alle sole concessioni nuove e a quelle ancora in corso, alla data di entrata in vigore del richiamato provvedimento legislativo, mentre non potrà essere estesa a quelle scadute, non ravvisandosi, in quest'ultimo caso, il presupposto oggettivo della tutela dell'investimento effettuato, dal momento che la durata temporale dello stesso si è esaurita, proprio allo scadere della relativa concessione.
Avv. Antonino Sugamele

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