Le notifiche PEC degli avvocati dopo la riforma Cartabia
Riforma Cartabia
Per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2023, ai fini delle notifiche PEC disciplinati dalla Legge n. 53/94, gli avvocati dovranno applicare sia il nuovo art. 3 ter, sia le novità introdotte nell'art. 3 bis e ciò come introdotte dal decreto legislativo 149/2022.
Art. 3-bis, Legge n. 53/94
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve
contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
[Disposizione in vigore dal 28 febbraio 2023 e da tale data si applicherà ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data (1° marzo 2023). Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)].
La novità
Il nuovo comma 1 bis dell'art. 3 L. 53/94, reintroduce definitivamente IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco valido ai fini dell'individuazione dell'indirizzo PEC delle PA.
Si ricorda che IPA, dal 17 luglio 2020, con l'art. 28 D.L. 76/2020, era tornato pubblico elenco valido per le notifiche PEC L. 53/94 ma a condizione che nel registro PP.AA., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risultasse presente l'indirizzo PEC della pubblica amministrazione.
La modifica apportata al comma 2 si è resa necessaria avendo il legislatore sostituito l'art. 16 undecies D.L. 179/12 (abrogato ex art. 11 decreto legislativo 149/2022) con l'art. 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
La modifica apportata al comma 3, inerente il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il destinatario, precisa e richiama il contenuto dei commi 2 e 3 dell'art. 147 c.p.c. i quali, come detto, sono stati introdotti dal decreto legislativo 149/2022 e ciò al fine di recepire e normare quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019.
Il nuovo articolo 3-ter della legge n. 53/1994, in vigore per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2023:
Art. 3-ter, Legge n. 53/94
1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:
a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;
b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.
3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.
[Disposizione in vigore dal 28 febbraio 2023 e da tale data si applicherà ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data (1° marzo 2023). Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)].
N.B.:
Anche a riguardo delle notifiche PEC, come già disposto per le attestazioni di conformità, dal 28 febbraio 2023 ci sarà un "doppio binario": In sintesi, obbligo del rispetto delle norme introdotte dal D.lgs. 149/22 e quindi obbligo di notifica PEC sarà vigente solo per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2023; mentre se in un procedimento instaurato fino al 28 febbraio 2023 l'avvocato dovesse effettuare una notifica, potrebbe ancora decidere se notificare tramite PEC (ove possibile) o tramite ufficiale giudiziario, non essendo tenuto al rispetto della nuova normativa in vigore, si ripete solo per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023.
Le novità
La norma in questione, nel recepire i criteri di cui all'art. 1, co. 20, lett. da a) a c) legge delega n. 206/2021, introduce per l'avvocato l'obbligo di notifica mediante PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quanto agli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario:
1) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);
2) abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).
Ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (professionisti e imprese ma non anche PA) non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario o comunque non desse esito positivo, l'avvocato dovrà eseguirla, a spese del richiedente, nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento ed in tal caso la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l'inserimento è stato eseguito.
Purtroppo, però, ad oggi, tali modifiche non potranno nella sostanza applicarsi posto che sia l'INAD che l'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non sono esistenti!
E se la notifica obbligatoria avrà come destinatario la PA, cosa accadrà ove la stessa non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario?
Se la notifica PEC non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario, il comma 2 dell'art. 3 ter prevede l'inserimento nell'area web solo se il destinatario è impresa o professionista ma non anche se il destinatario è una P.A. La norma per la P.A. nulla dice per cui appare evidente che in siffatta ipotesi non possa effettuarsi l'inserimento nell'area web ma debba riprendere l'attività notificatoria mediante ufficio postale (in proprio L. n. 53/94) o tramite ufficiale giudiziario.
Se invece la notifica è riferita a soggetto che abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale, si dovrà procedere con le modalità ordinarie, così come si dovrà procedere con le modalità ordinarie nel caso di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario a soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 — G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, suppl. ord. 38/L
04-04-2023 15:38
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