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Sentenza

Il Consiglio comunale di Anguillara Veneta intende concedere la cittadinanza onorario all'ex Presidente del Brasile. La Cassazione dice no.
Il Consiglio comunale di Anguillara Veneta intende concedere la cittadinanza onorario all'ex Presidente del Brasile. La Cassazione dice no.
Cassazione SEZ. UNITE

ORDINANZA N. 15601 DEL 01/06/2023


Atto politico - Nozione - Interpretazione restrittiva - Ragioni - Fattispecie in tema di deliberazione di attribuzione della cittadinanza onoraria.

L'atto politico è posto in essere da un organo costituzionale nell'esercizio della funzione di governo e, quindi, nell'attuazione dell'indirizzo politico; come tale, è sottratto alla giurisdizione, sicché la sua nozione è di stretta interpretazione ed ha carattere eccezionale, atteso che il principio di giustiziabilità degli atti del pubblico potere costituisce un profilo fondante della Costituzione italiana. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'attribuzione della cittadinanza onoraria all'ex presidente del Brasile da parte del consiglio comunale di Anguillara Veneta costituisca un atto politico).
Attribuzione della cittadinanza onoraria - Effetti - Vizi di legittimità della delibera - Legittimazione degli elettori - Insussistenza - Esperibilità dell'azione popolare (art. 9 d.lgs. n. 267 del 2000) - Esclusione - Fondamento - Azione risarcitoria - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

La cittadinanza onoraria - conferita dal consiglio comunale nell'ambito di un'attività libera ed autonoma, non soggetta ad alcuna normazione e non vincolata ad un fine desumibile dal sistema - costituisce un titolo onorifico, con valenza meramente simbolica, e non conferisce alcuna posizione soggettiva in capo al destinatario; ne consegue che il cittadino elettore non ha una pretesa giustiziabile a far valere vizi di legittimità della relativa deliberazione di conferimento, neppure con l'azione popolare di cui all'art. 9 del T.U.E.L., potendo invece configurarsi un'azione risarcitoria in presenza di un fatto illecito che offenda il comune sentimento di giustizia rappresentato dai principi attraverso i quali si esprimono le condizioni della convivenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sull'azione popolare promossa da alcuni cittadini elettori del Comune di Anguillara Veneta per ottenere la declaratoria di nullità della delibera con la quale il consiglio comunale aveva conferito la cittadinanza onoraria a Jair Messias Bolsonaro, allora presidente del Brasile, i cui comportamenti erano ritenuti confliggenti con i tradizionali riferimenti culturali del Comune).

Sul primo principio si richiamano:

i) Sez. U, Sentenza n. 16751 del 2006: È da escludere che la massa monetaria posta in circolazione nell'ambito dei Paesi aderenti al sistema dell'euro (e quindi anche in Italia) appartenga alla collettività dei cittadini di quei Paesi, e che, di conseguenza, ciascuno di costoro possa rivendicare, "pro quota", il reddito derivante dalla stampa e dalla circolazione di detta massa monetaria (cosiddetto reddito di "signoraggio"), oggi invece percepito - per effetto di una scelta di politica monetaria consacrata in strumenti normativi di diritto europeo, al cui rispetto il nostro Paese è vincolato anche sul piano internazionale - dalla Banca Centrale Europea e poi ridistribuito tra le diverse Banche centrali nazionali. Discende da ciò che la pretesa del cittadino rivolta ad ottenere una quota proporzionale del "signoraggio" monetario esula dall'ambito della giurisdizione, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sovranazionali, funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto. Né la giurisdizione in ordine a detta pretesa spetta al giudice di pace, essendo da escludere che l'attribuzione a detto giudice del compito di decidere secondo equità le controversie il cui valore non superi un certo importo gli consenta di emettere pronunce che eccedono i limiti generali della giurisdizione.

ii) Sez. U, Sentenza n. 21581 del 2011:A fronte dell'azione risarcitoria promossa da una società privata per l'inerzia dello Stato italiano nell'attivazione dei principi di reciprocità e difesa della marina mercantile nazionale (rispetto al collegamento marittimo Italia-Marocco), in ragione del mancato esercizio dei poteri di cui all'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 69 - volti a difendere la marina mercantile nazionale e a disciplinare i traffici commerciali marittimi per la tutela dell'interesse nazionale - la statuizione del giudice amministrativo secondo cui non sussisterebbe alcuna posizione giuridica tutelabile, poiché l'istituto della protezione diplomatica avrebbe natura di atto politico, come tale sottratto ad ogni sindacato giurisdizionale, si risolve in un illegittimo diniego di giurisdizione. Infatti, i poteri previsti dal citato art. 1 della legge n. 69 del 1987 sono esercitati su proposta di una commissione tecnica e non di un organo politico, esulando, dunque, dal novero degli atti politici per rientrare in quelli di alta amministrazione, venendo così in rilievo inalienabili posizioni di interesse legittimo sulle quali il giudice amministrativo è tenuto ad esercitare la propria giurisdizione.

iii)Sez. U - , Ordinanza n. 11588 del 2019:La richiesta di promovimento del conflitto di attribuzioni rivolta da un privato ad un ente pubblico non è sorretta da un interesse protetto dall'ordinamento giuridico, attenendo tale conflitto alla delimitazione dei poteri costituzionalmente riservati all'ente, al quale soltanto spetta la decisione, contraddistinta da ampia discrezionalità e da connotati di politicità, di proporre il ricorso ex art. 134 Cost.; ne deriva che la pretesa del terzo di ottenere l'esercizio di tale prerogativa non è azionabile in giudizio, senza che sia ravvisabile la lesione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal momento che il diritto di accesso ad un tribunale postula l'esistenza di una posizione giuridica tutelata nell'ordinamento interno. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso ex art. 362, comma 1, c.p.c. avverso la sentenza del g.a. dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta da un consigliere regionale, rinviato a giudizio per l'impiego ingiustificato di fondi destinati al gruppo consiliare di appartenenza, avverso il silenzio serbato dalla Regione sulla propria diffida a sollevare il conflitto di attribuzioni contro la Procura della Repubblica per invasione di prerogative riservate al Consiglio regionale).

In ordine al secondo, si richiamano:

i) Sez. U - , Ordinanza n. 36373 del 2021: La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall'illegittimo esercizio, in quanto discriminatorio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non configura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del giudice, ma l'esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dovendosene, escludere, inoltre, anche l'astratta improponibilità per ragioni di materia o di regolamentazione normativa, e neppure rileva la natura politica dell'atto legislativo, deducendosi la sola lesività della disciplina che ne è derivata. (Nella specie, la domanda risarcitoria era stata promossa nei confronti delle autorità che avevano presentato, approvato e non modificato, il trattamento fiscale di cui all'art. 1, comma 692, lett. d), della l. n. 160 del 2019, ritenuto costituzionalmente illegittimo perché discriminatorio ed in contrasto col diritto unionale).

ii) Sez. U - , Sentenza n. 8600 del 2022: Le domande giudiziali volte a negare la sovranità dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, chiedendo al giudice ordinario di riconoscere l'esistenza di altra entità statuale, rientrano nel perimetro del difetto assoluto di giurisdizione in quanto comportano, non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, di cui viene messa in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva affermato il difetto assoluto di giurisdizione con riguardo ad una controversia promossa al fine di inibire allo Stato italiano l'esercizio dell'imposizione fiscale su una porzione di territorio, riconoscendo al contempo, su tale porzione territoriale, la sovranità del cd. Territorio Libero di Trieste).
Avv. Antonino Sugamele

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