Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

I Testimoni di Geova (ed i predicatori porta a porta in genere) suonando il campanello altrui per svolgere la loro evangelizzazione al di fuori degli edifici di culto, violano la privacy dell'importunato.
I Testimoni di Geova (ed i predicatori porta a porta in genere) suonando il campanello altrui per svolgere la loro evangelizzazione al di fuori degli edifici di culto, violano la privacy dell'importunato.
CEDU, sentenza 9 maggio 2023, caso Testimoni di Geova c. Finlandia (ric. 31172/19)
Suonare il campanello altrui per prediche non richieste viola la privacy dell'importunato.

Il GDPR nel caso in specie viene analizzato su due piani distinti e che s'intersecano tra loro: da un lato l'attività di predicazione comporta la creazione di un database privato ad uso personale della Comunità/Congregazione usando illecitamente dati senza il consenso dell'interessato e dall'altro i suoi diritti al riposo ed a non subire predicazioni "selvagge" porta a porta, tramite telefonate od invio di materiale di propaganda. Sono molestie alla serenità ed alla quiete del terzo e della sua famiglia. La CGUE si era già pronunciata su questo specifico caso: nell'escludere che la predicazione porta a porta effettuata da un privato rientrasse nelle esimenti ex art. 3 Direttiva 95/96 (del tutto sovrapponibile all'attuale GDPR ed alle Convenzioni 108 e 108+ del COE) ha chiarito che «l'articolo 2, lettera c), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «archivio», di cui a tale disposizione, include l'insieme di dati personali raccolti nell'ambito di un'attività di predicazione porta a porta, contenente nomi, indirizzi e altre informazioni riguardanti le persone contattate porta a porta, allorché tali dati sono strutturati secondo criteri specifici che consentono, in pratica, di recuperarli facilmente per un successivo impiego. Affinché il suddetto insieme rientri in tale nozione, non è necessario che esso comprenda schedari, elenchi specifici o altri sistemi di ricerca» ( neretto,nda). Lo stesso letto alla luce dell'art. 10 Carta di Nizza «dev'essere interpretato nel senso che esso consente di considerare una comunità religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati da questi ultimi nell'ambito di un'attività di predicazione porta a porta organizzata, coordinata e incoraggiata da tale comunità, senza che sia necessario che detta comunità abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha fornito ai propri membri istruzioni scritte o incarichi relativamente a tali trattamenti» ( EU:C:2018:551 nel quotidiano del 10/7/18, neretto, nda).
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza