Disciplinare magistrati - Determinazione della sanzione adeguata - Giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione - Ponderazione in concreto - Necessità - Criteri – Fattispecie.
Cassazione Sez. U, Sentenza n. 28263 del 09/10/2023 (Rv. 669272 - 04)
Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore:
MERCOLINO GUIDO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)
F. (AULETTA FERRUCCIO) contro P.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 07/12/2022
115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
Disciplinare magistrati - Determinazione della sanzione adeguata - Giudizio di proporzionalità tra
il fatto addebitato e la sanzione - Ponderazione in concreto - Necessità - Criteri – Fattispecie.
Qualora sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, la Sezione
disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio
della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed
espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico
riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono formare oggetto di
valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità
dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno
ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività
professionale e agli eventuali precedenti disciplinari ed alle ripercussioni del fatto addebitato
sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico
nell'istituzione. (In applicazione del principio, la S.C. - in relazione all'illecito disciplinare
costituente reato, previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., per il quale era
stata applicata al magistrato la sanzione della perdita di anzianità di sei mesi - ha cassato la
sentenza per difetto di proporzionalità della sanzione, per non avere la Sezione disciplinare
adeguatamente motivato sul contesto personale e familiare dell'incolpato, sulla condizione di
concitazione caratterizzata da una componente fortemente emotiva, nella quale era maturata la
condotta violenta, situazioni che avrebbero dovuto essere considerate al fine di valutare
l'intensità dell'elemento psicologico dell'illecito e della personalità dell'incolpato,ed ha disposto il
rinvio per la nuova determinazione della sanzione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 8, Decreto Legisl. 23/02/2006
num. 109 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl.
23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11457 del 2022 Rv. 664414 - 01
31-12-2023 00:15
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