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Sentenza

Collaboratrice scolastica per entrare in graduatoria dichiara falsamente  il possesso del titolo di studio richiesto.
Collaboratrice scolastica per entrare in graduatoria dichiara falsamente il possesso del titolo di studio richiesto.
Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 08/02/2023) 28-02-2023, n. 19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello - Presidente

Antonio Nenna - Consigliere relatore

Alberto Rigoni - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 45968 promosso nei confronti della sig.ra C.E., nata a G. il (...), e residente a C. (M.) in Via B. n. 13 interno 6, codice fiscale (...);

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2023, con l'assistenza del Segretario dott. T.E., il relatore Consigliere Antonio Nenna e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico De Nicolo. Non costituito il convenuto;

Ritenuto in
Svolgimento del processo

1. Con nota prot. n. (...) del 22 dicembre 2017, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XI-Ambito territoriale Reggio Emilia segnalava alla Procura erariale, per il seguito di competenza, che dai controlli incrociati effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dalla sig.ra C.E. in occasione della domanda di inserimento nella graduatoria permanente provinciale, profilo professionale collaboratore scolastico, anno scolastico 2015/2016, era emersa la non veridicità di quanto dalla stessa dichiarato in merito al possesso del titolo di studio necessario per l'inserimento nella detta graduatoria.

2. Gli approfondimenti istruttori sulla vicenda segnalata venivano delegati dalla Procura contabile alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bologna, che rassegnava gli esiti dell'indagine nell'annotazione di polizia erariale prot. n. (...) del 22.3.2022 accertando che, effettivamente, ai fini dell'inserimento nella predetta graduatoria per l'anno scolastico 2015/2016, la sig.ra C.E. aveva falsamente autocertificato il possesso del titolo di studio richiesto - licenza di scuola media inferiore - dichiarando di averlo conseguito nell'anno scolastico 1980/1981 presso la Scuola Media Statale di Genova, Via Era n. 1 (attualmente facente parte dell'Istituto Comprensivo Sturla di Genova), mentre tale titolo di studio non risultava in realtà mai conseguito dall'interessata.

Dall'attività di indagine della Guardia di Finanza emergeva, inoltre, che, sempre sul presupposto, in realtà insussistente, del possesso della licenza media inferiore, la sig.ra C. era stata inserita già dal 2007 nella graduatoria del personale scolastico di terza fascia (quella per la quale l'unico titolo richiesto era costituito, al tempo, dalla licenza media inferiore) ed assunta come collaboratrice scolastica a tempo determinato da diverse istituzioni scolastiche del reggiano nel corso degli anni scolastici 2010, 2013, 2014, in tal modo maturando successivamente l'anzianità di servizio che, unitamente al titolo di studio (in realtà non posseduto) e all'aggiornamento a scadenza triennale, le dava titolo al transito nella graduatoria permanente ai sensi della normativa di riferimento (O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009) e, dal 1 settembre 2017, al definitivo inserimento nel ruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.) degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria.

Proprio in occasione dei controlli incrociati sulle autocertificazioni allegate alle domande di inserimento nella graduatoria permanente, l'Ufficio Scolastico Regionale riscontrava la non veridicità del titolo di studio dichiarato dalla sig.ra C. già in occasione della richiesta di inserimento nella graduatoria del personale di terza fascia del 2007. 3. Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio XI-Ambito territoriale Reggio Emilia, con decreto n. 652 in data 12.12. 2017, dichiarava decaduta la sig.ra C. dall'impiego, disponendone il licenziamento e l'esclusione dalle graduatorie, con il conseguente annullamento a fini giuridici del servizio dalla medesima prestato.

4. La vicenda in esame aveva seguito anche in sede penale.

Invero, con procedimento penale n. 1024/18 RGNR (n. 1677/18 RG GIP), il G.I.P del Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento della richiesta del 29.3.18 della Procura della Repubblica presso detto Tribunale, emetteva in data 12.6.18 decreto penale di condanna della sig.ra C. per il delitto di falsità ideologica (art. 483, comma 1, cod. pen.), irrevocabile dal 7.6.2019, comminando la pena della reclusione di giorni venti, sostituita con la multa di Euro 1.500.00

5. In ragione di quanto sopra, all'esito dell'istruttoria di responsabilità amministrativa, la Procura contabile faceva notificare alla sig.ra C.E. l'informativa prevista dall'articolo 67 del codice di giustizia contabile per un danno erariale di Euro 49.662,58 per le retribuzioni illecitamente percepite a carico del MIUR, invitandola a presentare deduzioni scritte ed eventuale documentazione nel termine di giorni quarantacinque, ed avvertendola della facoltà di chiedere nello stesso termine di essere sentita personalmente.

L'invitata non ha dedotto né ha formulato richiesta di audizione.

6. Pertanto, la contestazione di responsabilità veniva confermata con l'odierna citazione per l'importo di Euro 49.662,58, regolarmente notificata alla sig.ra C.E., che non si costituiva in giudizio.

7. All'udienza dell'8.02.2023, il Pubblico ministero insisteva nella condanna, come da atto introduttivo del giudizio.

Considerato in
Motivi della decisione

8. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia della convenuta sig.ra C.E..

9. Nel merito, la domanda attorea merita integrale accoglimento.

Risulta, infatti, ex actis l'avvenuta dolosa attestazione, da parte della sig.ra C., del possesso del titolo di studio richiesto per l'inserimento nelle graduatorie del personale tecnico amministrativo della scuola, che ha indotto in errore l'Ufficio Scolastico Regionale circa l'effettivo possesso della licenza media inferiore all'uopo necessaria, consentendole il conseguente indebito dell'impiego di collaboratore presso l'amministrazione scolastica.

Le evidenziate condotte antigiuridiche, oggettivamente acclarate e confermate anche dagli esiti del richiamato procedimento penale, si connotano, infatti, come illecite e causative di danno all'erario sotto il duplice profilo dell'ingiustificato ottenimento dell'impiego presso l'amministrazione scolastica senza idoneo titolo di studio e della conseguente indebita percezione delle corrispondenti retribuzioni a carico delle pubbliche finanze.

Ora, è pacifico nella giurisprudenza contabile che il fraudolento conseguimento dell'incarico sulla base di false dichiarazioni sul possesso del titolo comporti l'irrimediabile rottura del sinallagma contrattuale, posto che il pubblico dipendente non è in possesso della professionalità richiesta e che, per l'effetto, le retribuzioni percepite risultano sprovviste di quella giusta causa che sempre deve legittimare la loro liquidazione (Sez. I App., sent. n. 482/2017; ex multis, da ultimo, Corte dei conti, sez. giur. Lombardia, n. 214 del 2022; cfr. anche id. sez. giur. Emilia-Romagna nn. 313 del 2019 e 141 del 2022). Il difetto del titolo spezza l'inestricabile nesso tra prestazione e retribuzione (in termini, ad es., Sez. Marche, sent. n. 225/2019).

Altrettanto incontestabile risulta il coefficiente doloso che ha accompagnato le condotte causative del danno.

Come riportato in citazione, infatti: "la signora C. era pienamente consapevole di non essere in possesso del titolo di studio necessario per l'inserimento nelle graduatorie ed intenzionalmente attestava il falso - nella dichiarazione sostitutiva resa all'atto della richiesta di inserimento - al fine di conseguire l'impiego; la falsa dichiarazione del titolo di studio richiesto per l'accesso all'impiego pubblico in sede di autocertificazione integra, inoltre, l'occultamento doloso del danno, avendo lo scopo di ingannare l'amministrazione circa il possesso del titolo richiesto (conseguentemente, il dies a quo del termine prescrizionale va fatto risalire al momento della scoperta dell'occultamento medesimo: ex multis, Corte dei conti, sez. II centrale n. 568 del 2018; id. sez. I centrale nn. 146 e 625 del 2015)".

Altrettanto evidenti appaiono l'an e il quantum del danno erariale, pari alla sommatoria delle retribuzioni conseguite sine causa dalla sig.ra C., che ammonta a complessivi Euro 49.662,58, corrispondenti alle retribuzioni lorde percepite dal 2010 al 2018 Euro 2.684,10 (2010) + Euro 3.003,63 (2013) + Euro 2.170,72 (2014) + Euro 11.512,25 (2015) + Euro 16.246,99 (2016) + Euro 12.580,49 (2017) + Euro 1.464.40 (2018), per le prestazioni lavorative effettuate (prima come supplente, poi come impiegata di ruolo) presso istituzioni scolastiche proprio in virtù dell'inserimento nelle predette graduatorie indebitamente conseguito.

10. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'espletamento di mansione lavorativa non supportata da idoneo e prescritto titolo di studio non integra alcun idoneo vantaggio compensativo.

Infatti, l'Amministrazione non richiede né remunera una qualsiasi prestazione, bensì prestazioni corrispondenti a predeterminati parametri, in relazione ai quali determina ex ante il titolo di studio minimo richiesto per l'accesso all'impiego (cfr. ex multis, Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Siciliana, n. 211 del 2021).

Il difetto degli standards e, nella fattispecie, della professionalità richiesta "rende la prestazione lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze amministrative e la controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto sinallagmatico" (Sez. Sicilia, sent. n. 211/2021 cit).

Nella vicenda oggetto del presente giudizio pare condivisibile quanto argomentato dall'attore pubblico e cioè che "il mancato possesso da parte della sig.ra C. della licenza di scuola media inferiore, quale titolo di studio minimo per l'accesso a qualsiasi impiego pubblico, porta a ritenere la sua prestazione lavorativa sprovvista anche di quel minimum di professionalità che si potrebbe presumere per il completamento del relativo percorso didattico e, conseguentemente, ad escludere che essa abbia arrecato all'amministrazione scolastica alcuna effettiva utilità. L'artificio posto in essere dalla signora C. allo scopo di conseguire fraudolentemente l'inserimento nelle graduatorie scolastiche (falsa autocertificazione del titolo di studio al fine di conseguire l'impiego) rende il rapporto intercorso in via di mero fatto (con l'amministrazione scolastica) irrilevante anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 cod. civ., vertendosi in evidente situazione di illiceità per contrarietà a norme imperative e/o all'ordine pubblico.".

11. Né ricorrono i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo , attesi i profili di oggettiva gravità che hanno connotato il contegno oggetto dell'odierno contendere; fermo rimanendo il noto indirizzo pretorio per cui "la riduzione dell'addebito si fonda sulla valutazione di circostanze oggettive e soggettive rispetto all'ipotesi di danno contestata, e la giurisprudenza richiede che venga esplicitata una motivazione qualora venga esercitato tale potere riduttivo (Corte conti, SS.RR n. 563/1987), mentre il mancato esercizio del potere riduttivo non richiede in sentenza una specifica motivazione. ... questo giudicante ritiene di non potersi avvalere del potere riduttivo, data la gravità delle condotte addebitate" (Sez. I App., sent. n. 101/2022).

12. In definitiva, la sig.ra C. deve essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale prospettato in citazione, pari alle retribuzioni lorde conseguite senza titolo. Sulla necessità di una quantificazione al lordo delle ritenute fiscali, si richiamano le sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti n 24 del 12 ottobre 2020 e n. 13 dell'11 ottobre 2021, secondo cui, in caso di danno erariale conseguente all'illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi a favore di pubblici dipendenti, il computo deve essere effettuato al lordo delle ritenute Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo.

Per come risulta dalla documentazione agli atti e dalla citazione attorea, il convenuto va condannato alla corresponsione dell'importo di seguito indicato, non specificamente contestato dalla sig.ra C. che ha ritenuto di rimanere contumace (sulla rilevanza della non contestazione in termini di relevatio ab onere probandi, v. Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 90/2020) e precisamente a Euro 49.662,58.

13. A tale somma devono essere aggiunti la rivalutazione monetaria secondo l'indice dei prezzi FOI/ISTAT dalla data di pagamento di ciascuna retribuzione e gli interessi legali, sugli importi rivalutati, dalla data del deposito della sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo.

14. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c. e sono poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna, definitivamente pronunciando, per le suesposte motivazioni

DICHIARA

la contumacia del convenuto.

ACCOGLIE

la domanda attorea, e per l'effetto

CONDANNA

la sig.ra C.E. al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, della somma di Euro 49.662,58, importo da maggiorare della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi FOI/ISTAT, dalla data di pagamento di ciascuna retribuzione alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali maturandi, sugli importi rivalutati, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 165,44 (centosessantacinque/44).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2023.
Avv. Antonino Sugamele

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