Una cantante polocca insulta e disprezza credenti di altre fedi in un'intervista in TV affermando che la Bibbia era stata scritta da autori ubriachi e sotto effetto di stupefacenti.
Cedu SEZ. I RABCZEWSKA C. POLONIA
15 SETTEMBRE 2022, RIC. 8257/13
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE - VILIPENDIO DI RELIGIONE – LIMITI.
Il contesto leggero della trasmissione ed il pubblico giovane consentono espressioni colorite e forti anche sulla religione.
Una nota cantante, conosciuta come DODA, fu condannata ad una sanzione pari 50 volte il minimo edittale della pena pecuniaria per aver deliberatamente insultato e disprezzato credenti di altre fedi in un'intervista in TV affermando che la Bibbia era stata scritta da autori ubriachi e sotto effetto di stupefacenti. Le Corti interne hanno difeso l'equità della pena rilevando che non avevano ravvisato fatti penalmente rilevanti né qualificato queste dichiarazioni come hate speach. La condanna per blasfemia della ricorrente viola la Cedu e nello specifico l'art.10. Infatti le dichiarazioni incriminate erano state rilasciate in un'intervista sulla sua vita privata caratterizzata da un tono leggero perché rivolto ad una platea di giovani fans (la cantante stessa è poco più che trentenne). Le sue dichiarazioni non configurano né discorsi d'odio né d'incitamento all'odio ed/od all'intolleranza religiosa e le Corti interne non hanno adeguatamente e sufficientemente giustificato l'ingerenza nella libertà di parola della ricorrente, sì che la condanna era illecita.
Sul tema: si vedano i §§.23-32 sulle norme ONU, OSCE, UE e del COE sulla libertà d'espressione, l'intolleranza religiosa e la sanzione della blasfemia; Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC] del 27/6/17, Mariya Alekhina e altri (Pussy Riot) c. Russia del 17/7/18 ed E.S. c Austria del 25/10/18.
19-11-2022 19:56
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