Sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p.- Pronunziata successivamente alla costituzione delle parti- Appellabilità.
Cassazione SEZ. UNITE PENALI 31 GENNAIO 2022, N. 3512
La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge.
La pronunzia nel risolvere il contrasto interpretativo, fa proprio l'indirizzo prevalente, che si fonda sulla ritenuta natura eccezionale del c.d. proscioglimento anticipato, che può essere pronunziato esclusivamente laddove il giudice rilevi l'esistenza di una causa di improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale ovvero di estinzione del reato o ancora seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che ha introdotto nell'art. 469 l'inedito comma 1-bis - dei requisiti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. e ritenga non necessario per il loro accertamento procedere al dibattimento. L'orizzonte applicativo della sentenza ex art. 469 è dunque tassativamente delimitato dalla legge e conseguentemente il giudice può pronunciare il proscioglimento soltanto nelle ipotesi espressamente indicate e in ragione di una verifica meramente "cartolare" dell'inutile prosecuzione del giudizio. Ne consegue che la sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen. è esclusivamente quella pronunziata nella fase degli atti preliminari, ossia fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 dello stesso codice, che ne segna l'esaurimento. Mentre il proscioglimento anticipato deciso una volta instaurato il contraddittorio nell'udienza pubblica deve considerarsi sempre pronunziato in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e la relativa sentenza risulta appellabile nei limiti in cui la legge lo consente.
30-04-2022 15:42
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