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Sentenza

Sciopero dei penalisti il 27 e il 28 giugno
Sciopero dei penalisti il 27 e il 28 giugno
L'UCPI denuncia la violazione del diritto dell'imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento, chiedendo un immediato intervento per salvaguardare i principi del giusto processo.


L'Unione delle Camere Penali Italiane ha stabilito due giorni di astensione degli avvocati penalisti per il 27 e 28 giugno, chiedendo un immediato intervento del legislatore per mettere al riparo i principi del giusto processo.

Nello specifico, quello che denunciano i professionisti, tramite la delibera del 14 giugno 2022 è la compromissione del diritto dell'imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento, prassi che si verifica quotidianamente nelle aule di udienza penale, frutto di interpretazioni passate della disciplina processuale, che consentono di omettere la rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice.

Nella nota delle UCPI si specifica che il Parlamento con la legge delega n. 134/2021 ha fissato i confini entro i quali il legislatore dovrà rimanere nel modificare la disciplina della riassunzione della prova dichiarativa al dibattimento in ipotesi di mutamento del giudice.

In sostanza, la legge delega ha recepito le indicazioni che provenivano direttamente dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 132/2019 ha prospettato al legislatore la possibilità di una limitazione dell'operatività dei principi di immediatezza e oralità a fronte di particolari condizioni quando vi sia la possibilità per il nuovo giudice di esaminare la videoregistrazione della testimonianza.

Viene inoltre denunciato che nelle aule di giustizia si verifica il fenomeno determinato dalla regola stabilita con la sentenza Bajrami (Cass. n. 41736/2019), ossia è possibile per il nuovo giudice non procedere alla rinnovazione dell'acquisizione della prova, limitando tali ipotesi al solo caso che la parte abbia indicato il teste nella sua lista o intenda indicarlo in una nuova lista testi, a condizione che siano diverse le circostanze rispetto a quelle oggetto della prima testimonianza.

In questo modo sarebbe vanificato il diritto a essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova.

Infine, l'Unione della Camere Penali chiede un intervento immediato nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario, al fine di prevedere l'obbligo per il giudice che richiede il trasferimento, di esaurire prima il proprio ruolo portando a termine eventuali processi già iniziati.
Avv. Antonino Sugamele

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