Relazione sentimentale del magistrato con l'avvocato difensore di una delle parti - Dovere di astensione per gravi ragioni di convenienza.
Cassazione SEZ. UNITE
SENTENZA DEL 08 MARZO 2022, N. 7497
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE.
Relazione sentimentale del magistrato con l'avvocato difensore di una delle parti - Dovere di astensione per gravi ragioni di convenienza - Sussistenza anche per il P.M. - Percezione ambientale diffusa della relazione - Rilevanza - Conseguenze - Illecito disciplinare - Configurabilità.
Il magistrato il quale risulti avere, o avere avuto, una relazione sentimentale con una qualsiasi delle parti dei processi nei quali è chiamato a giudicare o con taluno dei legali che tali parti assistono, viene a trovarsi in una situazione in cui, per gravi ragioni di convenienza, egli - a norma degli artt. 36, comma 1, lett. h), c.p.p. e 51, comma 2, c.p.c. - ha l'obbligo deontologico di astenersi, atteso che il legame di affetto tra il giudice e la parte o il suo difensore finisce per intaccare la serenità e la capacità del giudice di essere imparziale, ovvero per ingenerare, sia pure ingiustificatamente, il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali ed intesa, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare gli eventuali destinatari. La lesione di tali regole della deontologia professionale nello svolgimento dell'attività giudiziaria costituisce illecito disciplinare anche se posta in essere dal magistrato del P.M., perché la percezione ambientale diffusa della relazione appanna l'immagine di imparzialità, che deve ispirare anche la sua attività.
In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 21947 del 2004: Il magistrato il quale risulti avere, o avere avuto, una relazione sentimentale con una qualsiasi delle parti dei processi nei quali è chiamato a giudicare o con taluno dei legali che tali parti assistono, viene a trovarsi in una situazione in cui, per gravi ragioni di convenienza, egli - a norma degli artt. 36, comma primo, lettera h), cod. proc. pen. e 51, secondo comma, cod. proc. civ. - ha l'obbligo deontologico di astenersi, atteso che il legame di affetto tra il giudice e la parte o il suo difensore finisce per intaccare la serenità e la capacità del giudice di essere imparziale, ovvero per ingenerare, sia pure ingiustificatamente, il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali ed intesa, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare gli eventuali destinatari; ne consegue che la mancata, tempestiva presentazione di istanza di astensione, integrando lesione di regole basilari della deontologia professionale nello svolgimento dell'attività giudiziaria, costituisce illecito disciplinare. (Nella specie l'incolpata, in qualità di giudice per le indagini preliminari, aveva omesso di astenersi tempestivamente dalla trattazione di alcuni procedimenti penali nei quali risultava difensore un avvocato con il quale ella, fino a qualche tempo prima, aveva intrattenuto una relazione sentimentale; in particolare il giudice aveva presentato istanza di astensione solo dopo aver provveduto all'interrogatorio dell'indagato, assistito da quell'avvocato, disponendone la scarcerazione).
28-09-2022 20:31
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