Pornografia minorile– Concetto di utilizzazione del minore- Pornografia domestica- Rilevanza del consenso.
Cassazione SEZ. UNITE PENALI
9 FEBBRAIO 2022, N. 4616
DELITTI CONTRO LA PERSONA.
In materia di pedopornografia, si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso.
L'utilizzazione del minore può manifestarsi non solo quando l'agente realizzi egli stesso la produzione di tale materiale (ad esempio scattando fotografie dal contenuto erotico) ma anche quando induca o istighi a tali azioni il minore.
Il presupposto necessario della "pornografia domestica" è che il materiale realizzato sia destinato a rimanere nella disponibilità esclusiva delle parti coinvolte nel rapporto. Esso non può mai, dunque, essere posto in circolazione. Se tale ultima condizione si avvera, il minore, ancorché non "utilizzato" nella fase iniziale, deve essere ritenuto strumentalizzato successivamente, e, cioè, nella fase di cessione o diffusione delle immagini.
La diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all'art. 600-ter, terzo e quarto comma, cod. pen. ed il minore non può prestare consenso ad essa. Questa ricostruzione comporta che, se la circuitazione del materiale abusivamente prodotto è contestuale o, comunque, anche se successiva, sin dall'inizio voluta da chi lo ha realizzato, ricorre senz'altro la fattispecie del comma primo dell'art. 600-ter cod. pen. Se, invece, la circolazione del materiale è frutto di successiva determinazione di chi lo ha creato, dovranno trovare applicazione i commi seguenti dell'art. 600-ter cod. pen..
Non rileva, infine, che la richiesta di divulgazione del materiale provenga o sia comunque assentita dal minore. Quest'ultimo, infatti, non può mai prestare validamente consenso alla circolazione del materiale realizzato. Ciò in quanto soggetto che presuntivamente non ha ancora raggiunto quel livello di maturità tale da consentirgli una valutazione davvero consapevole in ordine alle ricadute negative della mercificazione del suo corpo attraverso la divulgazione delle immagini erotiche. In più va considerato che, come si rileva dalla formulazione dell'art. 600-ter, comma 3, cod. pen., l'interesse tutelato non è unicamente individuale e, cioè, circoscritto ai soli minori materialmente utilizzati, rilevando anche quello collettivo e, cioè, di tutti i minori, anche non direttamente coinvolti. Attraverso l'art. 600-ter cod. pen. il legislatore ha inteso evidentemente scongiurare, infatti, che i minori siano ridotti a mero strumento di soddisfazione sessuale subendo un processo trainante di avvicinamento ad un fenomeno degradante anche per effetto della desensibilizzazione prodotta dalla visione delle immagini poste in circolazione.
La pronunzia è intervenuta per risolvere problemi interpretativi suscitati da un obiter dictum contenuto in Sezioni Unite n. 51815/18, CED 274087 che nel delineare l'ambito della c.d. pedopornografia domestica, aveva affermato che non sussiste l'utilizzazione del minore nel caso di realizzazione di immagini o video che abbiano per oggetto la vita privata sessuale di un minore (che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale) nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, sicché le stesse siano frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente privato.
30-04-2022 15:46
Richiedi una Consulenza