Negozio di cessione di cubatura - Natura giuridica - Conseguenze impositive - Individuazione.
Cassazione SEZ. UNITE
SENTENZA DEL 9 GIUGNO 2021, N. 16080
Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sè stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta "ad substantiam" e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c.; ne consegue che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, è assoggettabile ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit.
In senso difforme:
a) Sez. 2, Sentenza n. 12631 del 2016: L'accordo preliminare di cessione di cubatura non necessita della forma scritta "ad substantiam", poiché esso non ha effetto traslativo, ma solo obbligatorio, impegnando il proprietario cedente a consentire che la cubatura spettantegli in base agli strumenti urbanistici sia attribuita dalla P.A. al cessionario, proprietario di un fondo compreso nella medesima zona urbanistica.
b)Sez. 2 - , Sentenza n. 24948 del 2018:L'accordo preliminare di cessione di cubatura, impegnando il proprietario cedente a consentire che la cubatura spettantegli in base agli strumenti urbanistici sia attribuita dalla pubblica amministrazione al cessionario, non ha efficacia traslativa, ma obbligatoria, con la conseguenza che con esso non si trasmette né si costituisce un diritto di servitù di non edificare opponibile ai terzi, poiché il trasferimento di cubatura tra le parti e nei confronti dei terzi consegue esclusivamente al provvedimento concessorio, di natura discrezionale, che il comune può emanare aderendo al progetto edilizio presentato dal cessionario.
22-01-2022 04:03
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