La pubblicazione di opuscoli denigratori di un altro credo è contraria al pluralismo di una società democratica.
Cedu SEZ.III CENTRE OF SOCIETIES FOR KRISHNA CONSCIOUSNESS IN RUSSIA E FROLOV C. RUSSIA
23 NOVEMBRE 2021, RIC. 37477/11
Sono un'associazione religiosa ed un fedele che lamentano il rifiuto delle autorità russe di organizzare funzioni per eventi religiosi pubblici a favore del visnuismo e le ostilità verso il movimento Krishna. Più precisamente lamentano che le autorità regionali locali avevano pubblicato una brochure dal titolo "Attenzione alle sette!" in cui l'associazione era descritta come una «setta totalitaria dedita alla manipolazione psicologica ed alla zombificazione della gioventù» in netto contrasto con la laicità e la neutralità che dovrebbe avere la PA. Il divieto era motivato dalla non conformità alla pertinente legge, ai fini degli eventi pubblici ed al rispetto delle altrui credenze religiose.
Violati gli artt. 9 e 11 letto alla luce dei principi dettati dall'art.9 Cedu. Infatti, la CEDU «ribadisce che, come sancito dall'articolo 9, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è uno dei fondamenti di una "società democratica" ai sensi della Convenzione. È, nella sua dimensione religiosa, uno degli elementi più vitali che vanno a fare l'identità dei credenti e la loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per atei, agnostici, scettici e indifferenti. Da esso dipende il pluralismo indissociabile da una società democratica, che è stata conquistata a caro prezzo nel corso dei secoli. Mentre la libertà religiosa è principalmente una questione di coscienza individuale, implica anche, tra l'altro, la libertà di manifestare la propria religione, da soli e in privato, o in comunità con gli altri, in pubblico e all'interno della cerchia di coloro la cui fede si condivide. L'articolo 9 elenca una serie di forme che la manifestazione della propria religione o credo può assumere, vale a dire, il culto, l'insegnamento, la pratica e l'osservanza». Nella fattispecie è stato pubblicato un opuscolo con opinioni ed accuse alla associazione ricorrente infondate, denigratorie e contrarie ai principi di laicità, neutralità religiosa dello Stato e di pluralismo religioso della collettività: in una società democratica devono coesistere più culti, credenze ed opinioni religiose e filosofiche, perciò questo tipo di linguaggio, offese gratuite ed infondate volte a sminuire un movimento religioso minoritario costituiscono un'indebita ingerenza nella libertà religiosa del ricorrente e dei suoi fedeli, nonché il divieto di esercitare pubblicamente questo culto e di riunirsi in un proprio luogo di culto costituiscono un superamento dei margini discrezionali della PA competente a rilasciare dette autorizzazioni ed una violazione dell'art.11. Sul tema: Perovy c. Russia del 20/10/20, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France c. Francia e Chiesa metropolitana della Bessarabia ed altri c. Moldavia del 2001. È analoga a Corley ed altri c. Russia della stessa data sull'espulsione di alcuni missionari della Chiesa del Rev. Moon americani e giapponesi dal paese per asserite violazioni alle norme sul permesso di soggiorno.
06-01-2022 21:59
Richiedi una Consulenza