I colleghi dello stesso studio possono difendere le due controparti del medesimo procedimento?
CNF, sentenza n. 22/2022
N. 284/18 R.G. RD n. 22/22
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Maria MASI Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA Segretario f.f.
- Avv. Stefano BERTOLLINI Componente
- Avv. Francesco CAIA Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI Componente
- Avv. Francesco NAPOLI Componente
- Avv. Mario NAPOLI Componente
- Avv. Giovanna OLLA' Componente
- Avv. Carla SECCHIERI Componente
con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Lucia Caterina Odello ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato l'11.12.2018 l'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
(C.F. [OMISSIS]) domiciliato presso il suo studio in [OMISSIS] (pec [OMISSIS]), ha impu-
gnato la decisione N.42-BS/2017 del 19.09.2018 depositata il 14.11.2018 del Consiglio Di-
strettuale di Brescia, con la quale gli era stata comminata la sanzione della sospensione
dall'esercizio della professione per due mesi.
Il ricorrente, Avv. [RICORRENTE], è comparso personalmente;
Per il Consiglio dell'Ordine di Brescia, regolarmente citato, nessuno è comparso
Udita la relazione del Consigliere avv. Gabriele Melogli;
Inteso il P.M. il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con tempestivo ricorso depositato l'11.12.2018 l'avv. [RICORRENTE] ha impugnato la
decisione n. N.42-BS/2017 del 19.09.2018 del C.D.D. di Brescia con la quale gli era stata
comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi per
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la violazione del seguente capo di incolpazione :"per aver violato l'art. 24 CDF, commi 1 e
5 per non essersi astenuto dal rappresentare e difendere un soggetto convenuto in
giudizio avanti al Tribunale di Brescia da un attore rappresentato e difeso dall'Avv. [TIZIA],
che esercitava la professione nei suoi medesimi locali in [OMISSIS]. Fatti commessi in
Brescia dal novembre 2016 al febbraio 2018".
Era accaduto che l'11.11.2016 l'Avv. [ESPONENTE] aveva segnalato al COA di Brescia
che, dovendo promuovere un giudizio civile per conto della [ALFA] S.r.l. innanzi al
Tribunale di Brescia, si era rivolto all'Avv. [TIZIA], di quel foro, per conferirle l'incarico di
co-difensore e domiciliataria, incarico che quest'ultima aveva accettato a seguito di una
visita avvenuta presso il suo studio in [OMISSIS], studio che la stessa condivideva con
l'Avv. [RICORRENTE].
Segnalava, inoltre, l'Avv. [ESPONENTE] che per il convenuto [CAIO] si era costituito in
giudizio proprio l'Avv. [RICORRENTE], anticipando verbalmente all'Avv. [TIZIA] (sua
collega di studio) che avrebbe formulato una proposta transattiva.
Informato telefonicamente della circostanza l'Avv. [ESPONENTE], manifestava
direttamente all'Avv. [RICORRENTE] un possibile conflitto di interessi, rappresentandogli
l'opportunità di rinunciare al mandato, suggerimento che quest'ultimo rifiutava.
Conseguentemente l'Avv. [ESPONENTE] presentava il predetto esposto segnalando che
nello studio di Via [OMISSIS] vi era un solo segretario che gestiva le pratiche, sia per l'Avv.
[RICORRENTE], che per l'Avv. [TIZIA], cosicché si poteva fondatamente presumere una
commistione di pratiche e di informazioni tra i due avvocati con conseguente violazione
dell'art.24 c. 1 e 5 del Codice Deontologico Forense.
Conseguentemente il COA, raccolti i chiarimenti dell'Avv. [RICORRENTE], trasmetteva il
fascicolo al CDD di Brescia che il 27.12.2017 avviava la fase istruttoria nella quale
l'incolpato richiamava i chiarimenti già forniti al COA, allegando anche una dichiarazione
dell'Avv. [TIZIA] dalla quale risultava che la sua presenza nello studio dell'Avv.
[RICORRENTE] era da imputare esclusivamente ad un rapporto di ospitalità e amicizia
privo di contenuti di interesse economico e di stabile collaborazione.
Il CDD, disattendendo le giustificazioni dell'Avv. [RICORRENTE], ne disponeva il rinvio a
giudizio per il predetto capo di incolpazione.
Nel prosieguo, assunte le testimonianze degli interessati e raccolte le dichiarazioni
spontanee dell'incolpato, il CDD ne dichiarava la responsabilità, applicando nei suoi
confronti la sanzione attenuata della sospensione dall'esercizio della professione per due
mesi in quanto: a) i due legali erano colleghi di studio ed esercitavano attività
professionale nei medesimi locali dall'anno 2003; b) la circostanza che l'Avv. [TIZIA] fosse
solo un ospite dello studio dell'Avv. [RICORRENTE] non rilevava ai fini della violazione
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contestata; c) i due legali avevano i medesimi recapiti telefonici e lo stesso indirizzo mail
"[RICORRENTE].it"; d) la prova testimoniale aveva si evidenziato che i due legali avevano
collaborato solo in tre o quattro casi, ma le altre circostanze facevano logicamente
presumere una collaborazione di fatto tra i due legali e non una semplice condivisione di
spazi di uno stesso studio a livello logistico. Ciò si desumeva anche dal fatto che l'Avv.
[TIZIA] non aveva mai avuto una sua utenza telefonica, né una propria casella mail, né
versava alcunché all'Avv. [RICORRENTE] a titolo di corrispettivo per l'utilizzo di tutti i
servizi e gli spazi, con ciò avvalorando la tesi di una effettiva e costante collaborazione tra
gli stessi professionisti.
L'Avv. [RICORRENTE] ha impugnato tempestivamente innanzi a questo CNF la decisione
di cui innanzi, assumendone l'erroneità e chiedendo il suo proscioglimento per
l'insussistenza del fatto contestato.
In particolare sostiene il ricorrente che non era stata provata in giudizio quella
"collaborazione professionale non occasionale" oggi richiesta dalla norma quale elemento
aggiuntivo qualificante della fattispecie incriminatrice nel caso in cui i due professionisti
che assistono clienti aventi interessi confliggenti esercitino negli stessi locali; anzi gli
elementi probatori raccolti non solo non erano sufficienti per sostenere la tesi della
collaborazione professionale "non occasionale" tra i due professionisti, ma provavano il
contrario, laddove il CDD non aveva adeguatamente valorizzato la circostanza della
diversità delle PEC, unico strumento professionale qualificante dei due avvocati.
DIRITTO
Il ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] è fondato e merita di essere accolto.
E' pacifico che l'originario testo dell'art. 37 comma 2 del previgente CDF è stato novellato
nell'attuale formulazione dell'art. 24 c. 5 NCDF con l'aggiunta dell'inciso "... e collaborino
professionalmente in maniera non occasionale".
La ratio di detta integrazione è stata chiarita nella relazione illustrativa del nuovo CDF,
laddove si mette in evidenza che occorre temperare e calmierare situazioni di
incompatibilità sempre più frequenti per il fenomeno della ricorrente aggregazione,
meramente di carattere logistico, tra più avvocati, richiedendosi ai fini della valutazione di
situazioni di incompatibilità che oltre alla " coabitazione" vi sia tra i legali interessati, anche
un rapporto di collaborazione professionale non occasionale.
E' altrettanto pacifico che il procedimento disciplinare è caratterizzato dal c.d. principio
accusatorio in ossequio al quale l'onere della prova circa la sussistenza dell'illecito
disciplinare contestato grava unicamente sul COA non incombendo evidentemente
sull'incolpato l'onere di dimostrare l'infondatezza dei fatti posti a base delle contestazioni,
né tanto meno di apportare elementi idonei a fornire una diversa prospettazione dei fatti.
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Tanto premesso questo Consiglio ritiene che la decisione impugnata debba essere
riformata perché fondata su valutazioni e indizi che, sebbene precisi e concordanti, non
appaiono sufficienti a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio, l'ulteriore elemento
aggiuntivo dell'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale non occasionale
richiesto dalla norma oggi vigente.
Non è stata raggiunta infatti la prova di tale collaborazione continuativa o, se vogliamo,
non occasionale, tra i professionisti, laddove la stessa non può essere fatta discendere
apoditticamente dalla sola collaborazione professionale in tre o quattro pratiche nell'arco
temporale di quindici anni, né può essere desunta da altri elementi presuntivi come l'uso
comune di linee telefoniche e/o di servizi di posta elettronica, trattandosi di risorse
logistiche neutre - a differenza della PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di
uno stesso studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la sanzione irroga-
ta dal CDD di Brescia.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli inte-
ressati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
F.to Avv. Patrizia Corona F.to Avv. Maria Masi
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi .22 marzo 2022
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
F.to Avv. Rosa Capria
Copia Conforme all'Originale
La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria
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Copia conforme all'originale
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
09-07-2022 20:31
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