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Sentenza

Creare classi o interi istituti frequentati quasi esclusivamente da minoranze etniche o figli d'immigrati ha l'effetto di discriminarli e segregarli in aperta violazione della Cedu.
Creare classi o interi istituti frequentati quasi esclusivamente da minoranze etniche o figli d'immigrati ha l'effetto di discriminarli e segregarli in aperta violazione della Cedu.
Non combattere le discriminazioni è una discriminazione indiretta. «Basandosi sull'articolo 18 della Costituzione che vieta la discriminazione e sulla sentenza della Corte nella causa Lavida e a. c. Grecia del 30/5/2013, il Commissario ha constatato che il collocamento degli alunni rom in una scuola speciale li segrega e non consente la loro integrazione nelle attività sociali tradizionali» (neretto,nda). Lo Stato ha precisi obblighi positivi (cura e protezione) di evitare le discriminazioni e, nello specifico, deve adottare misure, anche politiche e giuridiche, di desegregazione nelle scuole.

Nella fattispecie i bambini rom, di origine croata, erano stati collocati tutti in classi speciali (lo stesso per gli egiziani) con la scusa che avevano difficoltà a parlare la lingua, ma le autorità non avevano adottato misure per superare questa barriera linguistica emarginandoli ulteriormente. In questo modo venivano bloccate l'integrazione e l'inclusione sociale con pesante influenza sul benessere del minore e la sua vita da adulto, entrando così nel circolo vizioso dell'emarginazione.
Avv. Antonino Sugamele

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