Confisca definitiva fondata sulla "pericolosità generica" - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019- Rimedio esperibile.
Cassazione SEZ. UNITE PENALI
31 GENNAIO 2022, N. 3513
MISURE DI PREVENZIONE.
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 de/ 2019, è la richiesta di revocazione, di cui all'art, 28, comma 2, del d.lgs. citato.
La Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a).
Nella motivazione, la pronunzia esamina il caso della confisca fondata su "doppio titolo" specificando che non deve essere revocata la misura di prevenzione, se l'accertamento in ordine alla pericolosità del vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose sia autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale. La Corte, quindi, investita del ricorso avverso un provvedimento (definitivo) applicativo di misura che, prima della sentenza n. 24/2019 abbia inquadrato la pericolosità del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b), opera il giudizio sulla base del provvedimento e delle deduzioni articolate dall'interessato, con i seguenti possibili esiti: a) conferma nel caso di autonomia della pericolosità fondata sul vivere del provento di attività delittuosa (lett. b); b) annulla senza rinvio (in toto o limitatamente a una parte dei beni confiscati), qualora rilevi che la confisca sia fondata, in via esclusiva, sulla pericolosità del vivere di traffici delittuosi (lett. a) ; c) annulla con rinvio qualora non sia in grado di rilevare l'autonomia e l'autosufficienza della pericolosità fondata sul vivere del provento di attività delittuosa.
30-04-2022 15:44
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