CGUE: I Giudici di Pace, hanno diritto all'assistenza previdenziale ed alle ferie retribuite come i togati.
EU:C:2022:263, C- 236/20
7 APRILE 2022
TUTELA DELLA PROFESSIONE - ASSERITA DISCRIMINAZIONE TRA GIUDICI ONORARI E TOGATI - MANCATA PREVIDENZA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE DEI GIUDICI ONORARI - DIVIETO DI SUCCESSIONE DI CONTRATTI A TEMPO.
CGUE: stop alla (parziale) discriminazione dei Giudici di Pace, hanno diritto all'assistenza previdenziale ed alle ferie retribuite come i togati.
L'art. 7 Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6/6/97, che figura in allegato alla Direttiva 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla Direttiva 98/23/CE, nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/3/99, che figura in allegato alla Direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario. La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro.
La CGUE, infatti, in primis, rileva come in base alla sua più recente prassi «la nozione di «lavoratore a tempo determinato», di cui alla clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa include un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare». I lavoratori part time e/o a tempo determinato devono usufruire delle stesse condizioni di lavoro e tutele previste per quelli a tempo indeterminato. Orbene se da un lato le limitazioni e le differenze previste per i giudici di pace, ma non per quelli togati, possono essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste, dalle differenti modalità di reclutamento (i togati sono assunti con concorso pubblico, gli altri ricoprono un incarico onorario e come tali godono di una diversa forma di retribuzione) e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità, dall'altro anche questi devono godere dell'assistenza previdenziale, delle ferie retribuite etc. come i magistrati ordinari. Inoltre, precisa che è lecito che la pensione di vecchiaia e quindi le ferie siano calcolate in base al principio del «pro rata temporis»: avendo un orario di lavoro ridotto è giusto che sia ridotto l'importo di queste due voci. È apale come quanto detto valga per ogni altra tipologia d'incarico di magistratura onoraria.
Sul tema: EU:C:2021:113, 2020:572 e 2012:693.
03-05-2022 04:21
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