Bonus 200 euro per le partite IVA: condizione non aver dichiarato nel 2021 reddito superiore a 35 mila euro
E' arrivata ieri, 10 agosto, la firma del Ministro Orlando sul decreto necessario per l'erogazione del c.d. bonus 200 euro a favore di lavoratori autonomi e professionisti. La misura era infatti stata prevista dal Decreto Aiuti (art. 33, d.l. n. 50/2022, conv. in legge 15 luglio 2021, n. 91) come sostegno al potere di acquisto delle partite IVA. Il Decreto Aiuti bis (art. 23 d.l. n. 115/2022, v. la news Decreto Aiuti bis in Gazzetta: esteso il bonus 200 euro ai liberi professionisti) ha poi aumentato le risorse a disposizione (per un totale di 600 milioni di euro per l'anno 2022). Ora il decreto del Ministro del Lavoro, trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze per il concerto, disciplina nello specifico requisiti e criteri per la presentazione della domanda.
Ecco i dettagli:
beneficiari: lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al d.lgs. 30 giugno 1992, n. 509 e al d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
requisito reddituale: i predetti beneficiari possono accedere al bonus solo se nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
regolarità contributiva: l'interessato deve essere già iscritto alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata e deve aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020;
domanda: le domande potranno essere presentate agli enti di previdenza a cui l'interessato è iscritto nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dagli stessi Enti previdenziali. L'indennità sarà corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili;
il bonus non è compatibile con le misure previste dagli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti.
11-08-2022 12:46
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