Vigili del Fuoco. Organizzazione dell'orario di lavoro – Nozioni di "orario di lavoro" e "periodo di riposo" – Periodo di pausa durante il quale il dipendente deve tenersi pronto a partire per un intervento entro due minuti – Primato del diritto dell'Unione.
EU:C:2021:722, C-107/19 9 SETTEMBRE 2021
TUTELA DEI LAVORATORI - VIGILI DEL FUOCO - OBBLIGO DI REPERIBILITÀ NEI PERIODI DI RIPOSO - PRASSI DI LEGITTIMITÀ INTERNA CONTRASTANTE COL DIRITTO DELL'UE - OBBLIGO DI CONFORMARSI A QUESTA PRASSI.
L'art. 2 Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che la pausa concessa a un lavoratore durante il suo orario di lavoro giornaliero, durante la quale egli, se necessario, deve essere pronto a partire per un intervento entro due minuti, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, quando da una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante la pausa di cui trattasi sono di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà, per quest'ultimo, di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare tale tempo ai propri interessi. Il principio del primato del diritto dell'UE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale, che statuisce dopo l'annullamento della sua decisione da parte di un giudice superiore, sia vincolato, ai sensi del diritto processuale nazionale, dalle valutazioni in diritto di detto giudice superiore, quando tali valutazioni non sono compatibili con il diritto dell'UE.
I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU:C:2021:182, 2016:514 e 2010:510.
11-10-2021 16:49
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