Sanzione disciplinare per l'avvocato che usa il titolo di professore avendo insegnato solo in un corso di formazione.Detto titolo è riservato ai docenti universitari in materie giuridiche (con l'obbligo di specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà di appartenenza).
N. 58/16 R.G. RD n. 122/20
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministerodella Giustizia, in Roma, presenti i Signori:-
Avv. Andrea MASCHERIN Presidente-
Avv. Daniela GIRAUDO Segretario f.f.-
Avv. Giuseppe PICCHIONI Componente-
Avv. Giuseppe Gaetano IACONA "
- Avv. Giovanni ARENA "-
Avv. Antonio BAFFA
"- Avv. Ermanno BALDASSARRE
"- Avv. Giampaolo BRIENZA
"- Avv. Francesco CAIA
"- Avv. Davide CALABRO'
"- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO
"- Avv. Piero MELANI GRAVERINI
"- Avv. Gabriele MELOGLI
"- Avv. Francesco NAPOLI
"- Avv. Mario NAPOLI
"- Avv. Arturo PARDI
"- Avv. Alessandro PATELLI
"- Avv. Stefano SAVI "- Avv. Carolina Rita SCARANO "- Avv. Carla SECCHIERI "- Avv. Isabella Mara STOPPANI "- Avv. Emmanuele VIRGINTINO "con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona delSostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguenteSENTENZAsul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 30/10/14, con laquale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo gli infliggeva la sanzione disciplinaredell'avvertimento;Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso; Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, regolarmente citato, nessuno è presente;Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;1
FATTOCon ricorso depositato al COA di Palermo l'1/3/2016 l'Avv. [RICORRENTE] - nato a [OMISSIS]il [OMISSIS], ivi residente in Via [OMISSIS], C.F. [OMISSIS] - impugnava la decisione del COAin data 30/10/2014-28/1/2016, nell'ambito del procedimento n. 31/2014, notificata il 15/2/2016con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento.La fase preliminare del procedimento era stata rubricata d'ufficio al n. 31/2014 essendosi statiindividuati – in un esposto presentato il 24/10/2013 dallo stesso avv. [RICORRENTE] neiconfronti di una collega - atti e corrispondenza nei quali l'avvocato aveva utilizzato il titolo diprofessore.Il procedimento disciplinare era stato formalmente aperto il 19/6/2014 con il seguente capo diincolpazione: "per aver utilizzato in maniera impropria il titolo di "professore" senza essere docente universitario di materie giuridiche e senza l'indicazione della qualifica, della materia diinsegnamento e la facoltà di appartenenza così violando l'art. 21 (uso di titoli inesistenti),canone III, che l'art. 17 (informazioni sull'attività professionale) canone principale del CodiceDeontologico Forense e, comunque, di aver violato il dovere di dignità, decoro e probità propridella classe forense canoni fondamentali della deontologia come previsti sia dalla normaprimaria di cui all'art. 12 della legge professionale del 27/11/1933 n. 1578 che dall'art. 5 delCodice Deontologico Forense."Era accaduto quindi che, presa visione dell'esposto dell'Avv. [RICORRENTE], il COA avessearchiviato l'indagine nei confronti della collega segnalata aprendo il 15/5/2014 l'istruttoriapreliminare n. 26/2014.Comunicata in data 1/10/2010 l'apertura del procedimento - deliberato in data 19/6/2010 confissazione dell'udienza dibattimentale al 30/10/2014 - l'incolpato aveva proposto il 29/10/2010istanza di ricusazione nei confronti di alcuni consiglieri, tra i quali il Presidente, assumendo laricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 51 n. 3 c.p.c. (astensione per controversia giudiziale incorso) e 52 c.p.c. nella pendenza di un giudizio civile avanti al Giudice di Pace di Palermo.Tale giudizio civile era stato promosso dall'incolpato censurando che il COA, e nello specifico ilpresidente ed alcuni (10) consiglieri, non avesse tutelato la sua posizione avendo apertod'ufficio, e senza contraddittorio, un procedimento disciplinare con una conseguente lesionedella reputazione tale da legittimare la richiesta risarcitoria.L'avv. [RICORRENTE] aveva precedentemente proposto anche un'istanza di riunione dei dueprocedimenti (rubricati al n. 6/2014 e 26/2014) che il COA di Palermo aveva respinto condelibera 17/6/2014 sul presupposto della loro pendenza in fasi diverse. All'udienza del30/10/2014 l'avv. [RICORRENTE] aveva rinunciato all'istanza di ricusazione invitando però iconsiglieri attinti ad astenersi, onde il COA si era riservato e, all'esito, gli interessati avevanoritenuto di non doversi astenere per mancanza delle condizioni di legge.All'udienza dibattimentale l'incolpato si era riportato alle conclusioni già svolte chiedendol'assoluzione, il P.M., aveva chiesto l'archiviazione attesa l'esistenza di altra decisione appena2
pronunciata e, all'esito, il COA avendo inflitto la sanzione dell'avvertimento ravvisando sia laviolazione dell'art. 21 del CD precedente che vietava "l'uso di titoli inesistenti" sia l'erratainformazione resa ex art. 17 1 c. del C.D. previgente. Con ricorso depositato l'1/5/2016 insorgeva l'incolpato affidandosi a tre motivi e censurando: 1) la mancata menzione, nella decisione impugnata, della ricusazione presentata nel diverso eprecedente procedimento n. 31/14 da intendersi comunque estesa al procedimento per il qualeera proposto il gravame de quo. 2) la violazione dell'art. 274 cpc per mancata riunione di procedimenti (6/2014 e 31/2014).3) La rilevanza del fatto di aver insegnato nei corsi per giuristi d'Impresa negando che laindicazione del titolo di professore avesse effetto distorsivo alla luce del ruolo di docenteeffettivamente svolto.DIRITTOIl ricorso è infondato e deve essere respinto.L'istanza di ricusazione era stata formulata per il procedimento disciplinare n. 31/2014 ed èindubbio che la medesima non potesse essere estesa ad altri procedimenti oggetto diimpugnazione non sussistendo una "proprietà transitiva" delle ricusazioni al di fuori delparticolare ambito processuale.Quanto sopra a prescindere dall'avvenuta rinuncia alla ricusazione stessa e dal fatto che lareiterazione delle istanze e la sovrapposizione dei numeri impediscono di comprendere conesattezza a quale procedimento il ricorrente volesse far riferimento.La ricusazione era infatti stata presentata nel procedimento n. 26/2014 che avrebbe poi datoluogo alla decisione identificata come resa nel procedimento n. 31/2014 ed oggetto dellapresente impugnazione.Costituisce dato pacifico, peraltro, che la pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusantecontro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensioneavendo il "Giudice" l'obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio(SSUU n. 19526/2018)Non sussiste neppure l'addotta violazione dell'art.. 274 c.p.c. Il C.O.A., a fronte della richiesta di riunione dei procedimenti - asseritamente connessi - nonera tenuto, ex art. 274 comma I c.p.c., a disporla d'ufficio: il verbo utilizzato nella norma evoca,indubitabilmente, una facoltà e non un obbligo per il Giudice disciplinare.Trattavasi di una violazione specifica che, riscontrata in un particolare ambito procedimentale,aveva dato luogo all'apertura del disciplinare d'ufficio sulla scorta di evidenze documentaliafferenti ad uno specifico comportamento dell'avv. [RICORRENTE]: non v'era quindi altro cheuna connessione soggettiva.Il fatto che l'utilizzazione di un titolo non consentito fosse avvenuta anche in altre occasioni noncomporta sicuramente una sorta di "continuazione dell'illecito" o l'unicità dello stesso sì da3
legittimare la riunione: si tratta di episodi diversi, accertati con modalità e tempi diversi, concomportamenti differenti dell'interessato.Tutti tali elementi rendono non censurabile la decisione assunta dal COA.Assolutamente infondata anche la tesi secondo la quale l'aver insegnato a corsi di formazioneprofessionale legittimerebbe l'uso del titolo di professore: la norma deontologica consente diutilizzare quel titolo esclusivamente ai docenti universitari in materie giuridiche (con l'obbligo dispecificare la materia d'insegnamento).E' di tutta evidenza l'impossibilità di equiparare lo svolgimento dei due incarichi diinsegnamento e ciò a prescindere dal fatto che nella carta intestata dell'avv. [RICORRENTE]mancasse ogni specificazione idonea ad individuare il ruolo ricoperto e l'ambito di eserciziodell'attività di docenza.L'intento confusorio e captatorio appare quindi in re ipsa, risultando del tutto fondate leargomentazioni che, svolte nella decisione impugnata, devono essere qui richiamate.Il ricorso deve quindi essere respinto. P.Q.M.visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34 e 36 e 61 L .n. 247/2012 ilConsiglio Nazionale Forense respinge il ricorso e conferma la decisione impugnata.Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità diinformazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessatiriportati nella sentenza.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2019; IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.to Avv. Daniela Giraudo f.to Avv. Andrea Mascherin Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 17 luglio 2020. LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa CapriaCopia conforme all'originale LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria
31-01-2021 11:01
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