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Sentenza

Ricorso – Ordinanza di irricevibilità adottata da un giudice del Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Corte suprema (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche), Polonia)] – Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera del Consiglio nazionale della magistratura nonostante una decisione giurisdizionale che dispone la sospensione dell'esecuzione di tale delibera in pendenza di una sentenza pregiudiziale della Corte – Giudice che non costituisce un "giudice indipendente e imparziale precostituito per legge" – Primato del diritto dell'Unione – Possibilità di considerare inesistente tale ordinanza di irricevibilità.
Ricorso – Ordinanza di irricevibilità adottata da un giudice del Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Corte suprema (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche), Polonia)] – Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera del Consiglio nazionale della magistratura nonostante una decisione giurisdizionale che dispone la sospensione dell'esecuzione di tale delibera in pendenza di una sentenza pregiudiziale della Corte – Giudice che non costituisce un "giudice indipendente e imparziale precostituito per legge" – Primato del diritto dell'Unione – Possibilità di considerare inesistente tale ordinanza di irricevibilità.
EU:C:2021:798 , C-487/19 
6 OTTOBRE 2021

STATO DI DIRITTO- TUTELA DELLA MAGISTRATURA- INAMOVIBILITÀ ED INDIPENDENZA DEI GIUDICI- LICEITÀ DI UN TRASFERIMENTO SENZA IL CONSENSO DEL GIUDICE.

L'art. 19 §. 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell'UE devono essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi su un'istanza di ricusazione che si innesta su un ricorso con il quale un giudice che esercita le sue funzioni presso un organo giurisdizionale che può interpretare e applicare il diritto dell'Unione impugna una decisione che lo ha trasferito senza il suo consenso, deve, qualora tale conseguenza sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell'Unione, considerare inesistente un'ordinanza con la quale un organo che si pronuncia in ultimo grado e come giudice unico ha respinto detto ricorso, qualora da tutte le condizioni e circostanze in cui si è svolto il processo di nomina di tale giudice unico risulti che tale nomina è avvenuta in palese violazione di norme fondamentali facenti parte integrante dell'istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario interessato e che l'integrità del risultato al quale detto processo ha condotto è messa a repentaglio, suscitando dubbi legittimi nei singoli quanto all'indipendenza e all'imparzialità del giudice di cui trattasi, cosicché detta ordinanza non può considerarsi emessa da un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi di detto art. 19 §.1, secondo comma, TUE.

I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU:C:2021:393, 596 e 2019:982.
Avv. Antonino Sugamele

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