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Sentenza

Quali diritti per i passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne in caso di cancellazione, ritardo etc. del viaggio? Consegna tardiva di una nave al vettore e preavviso prima della data di partenza inizialmente prevista: spetta l'indennizzo?
Quali diritti per i passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne in caso di cancellazione, ritardo etc. del viaggio? Consegna tardiva di una nave al vettore e preavviso prima della data di partenza inizialmente prevista: spetta l'indennizzo?
EU:C:2021: 664, C- 570/19

2 SETTEMBRE 2021




Il regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile nel caso in cui un vettore cancelli un servizio passeggeri rispettando un preavviso di diverse settimane prima della partenza inizialmente prevista, per il motivo che la nave che doveva garantire tale servizio è stata oggetto di un ritardo nella consegna e non ha potuto essere sostituita. Infatti ai sensi dell'art.20 questa circostanza non rientra tra quelle eccezionali che esonerano dal versare l'indennizzo al passeggero danneggiato.(…) Il passeggero dispone di un diritto alla compensazione economica ai sensi dell'art. 19 di tale regolamento nel caso in cui egli decida, conformemente all'art. 18 , di usufruire del trasporto alternativo non appena possibile oppure di rinviare il suo viaggio a una data successiva e giunga alla destinazione finale inizialmente prevista con un ritardo superiore alle soglie fissate dall'articolo 19 del medesimo regolamento. Per contro, qualora un passeggero decida di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, egli non dispone di un siffatto diritto alla compensazione economica ai sensi di tale articolo. Infatti l'art. 18 del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che, quando un servizio passeggeri subisce una cancellazione e non esiste alcun servizio di trasporto sostitutivo sulla stessa tratta, il vettore è tenuto a proporre al passeggero, a titolo del diritto di quest'ultimo a un trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili e non appena possibile previsto da tale disposizione, un servizio di trasporto sostitutivo che segua un itinerario diverso da quello del servizio cancellato o un servizio di trasporto marittimo abbinato ad altre modalità di trasporto, come un trasporto stradale o ferroviario, ed è tenuto a farsi carico di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal passeggero nell'ambito di tale trasporto alternativo verso la destinazione finale. Per i ritardi il diritto all'indennizzo scatta una volta superate le soglie prefissate da questo regolamento. L'art. 19 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prezzo del biglietto», contenuta in tale articolo, include i costi riferibili alle prestazioni opzionali supplementari scelte dal passeggero, come la prenotazione di una cabina o di un canile oppure l'accesso a una lounge esclusiva. L'art. 24 deve essere interpretato nel senso che esso non impone al passeggero che chiede di ottenere una compensazione economica ex art. 19 di presentare la domanda sotto forma di reclamo al vettore entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio di trasporto. L'art. 25, infine, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella competenza di un organismo nazionale preposto all'esecuzione di tale regolamento designato da uno Stato membro non solo il servizio passeggeri effettuato da un porto situato nel territorio di tale Stato membro, ma anche un servizio passeggeri effettuato da un porto situato nel territorio di un altro Stato membro verso un porto situato nel territorio del primo Stato membro qualora quest'ultimo servizio di trasporto rientri nell'ambito di un viaggio di andata e ritorno che è stato integralmente cancellato.

Come si può notare l'indennizzo per overbooking, cancellazione e ritardi per i viaggi per nave è sovrapponibile a quello previsto per i voli, con l'unica sostanziale differenza, come rileva la CGUE che questa sentenza è una delle poche in materia, mentre la prassi relativa ai voli è consolidata e copiosa.

Infatti i principali precedenti citati sul tema sono relativi ad indennizzi per voli aerei: EU:C:2013:43 e 2006:10. È analoga alle EU:C:2021:675, 677,672 e 673 C-854/19 e 34/2, 721/19 e 932/19 sull'incompatibilità col principio di internet aperta e, quindi col diritto dell'UE della c.d. tariffa zero comportante limitazioni della larghezza di banda, della condivisione della connessione o dell'utilizzo in roaming, sulla liceità del rinnovo di una concessione per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea senza una nuova gara d'appalto prevista dalla normativa italiana e sulla compatibilità della «normativa ungherese che vieta l'annullamento di un contratto di mutuo denominato in valuta estera con la motivazione che esso contiene una clausola abusiva sul divario nel cambio».
Avv. Antonino Sugamele

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