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Sentenza

Portogallo. Il legame tra gemelli è sacro come quello con la madre, spezzarli non è nel loro supremo interesse.
Portogallo. Il legame tra gemelli è sacro come quello con la madre, spezzarli non è nel loro supremo interesse.
Cedu. SEZ.IV NEVES CARATAO PINTO C. PORTOGALLO

13 LUGLIO 2021, RIC.28443/19

TUTELA DEI MINORI – STATO D'ABBANDONO - MISURE A TUTELA DEI MINORI - LIMITI E LICEITÀ.


A seguito di una denuncia anonima sulla sua presunta aggressività dovuta all'alcolismo e sulla sua asserita incapacità di prendersi cura dei due gemelli, quando avevano quattro mesi, furono sottoposti ad una procedura di messa in pericolo, sì che furono tolti alla ricorrente e dati in affidamento uno agli zii paterni e l'altro alla sorella maggiore, nata da una precedente unione della ricorrente. La donna e l'ex compagno padre dei bambini mantennero il diritto di visita. Con una nuova procedura le è stata revocata la patria potestà attribuendola provvisoriamente ai parenti affidatari. La donna lamenta di essere stata discriminata e che non sono state adottate altre misure per permettere il ricongiungimento familiare e l'esercizio del diritto di visita interrotto bruscamente quando i bambini avevano rispettivamente 4 e 5 anni ledendo così i suoi diritti ex art. 8 Cedu.

Violata la serenità familiare non solo della ricorrente, ma anche dei gemelli: non solo è stato interrotto il legame madre-figli, ma anche quello tra i due minori seppure, malgrado i forti rapporti conflittuali con la madre, gli zii e la sorella abbiano compiuto ogni sforzo per tenere unita la famiglia offrendosi come affidatari per evitare che finissero in un istituto. Le procedure che dovevano essere temporanee hanno avuto una durata tale da ledere irrimediabilmente il legame tra gemelli e quello tra madre e figli e le autorità non hanno fatto alcuno sforzo per trovare una soluzione per evitare tutto ciò. Lo Stato è venuto, dunque meno ai suoi doveri di cura e protezione e non ha fatto nulla per favorire ed agevolare il legame tra fratelli e tra questi e la loro madre per motivi futili evitando di attuare il dovuto bilanciamento dei contrapposti interessi e non hanno di certo agito per il superiore benessere dei bambini. Sul tema: Y.I. c. Russia del 25/2/20 e Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC] nella rassegna del 13/9/19. È analoga a Fedetova ed altri c. Russia sul rifiuto di trascrivere il loro atto di matrimonio dato che l'ordinamento russo non riconosce né le nozze né altre forme di unioni tra persone dello stesso sesso.
Avv. Antonino Sugamele

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