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Sentenza

Pensionati delle Poste Italiane Spa (già Ente Poste Italiane) - Controversia sul trattamento pensionistico - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Pensionati delle Poste Italiane Spa (già Ente Poste Italiane) - Controversia sul trattamento pensionistico - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Cassazione SEZ. UNITE
ORDINANZA 19 GENNAIO 2021, N. 784
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE.
La controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane Spa (già Ente Poste Italiane) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie, l'accertamento del diritto a non vedersi applicate le riduzioni previste dall'art. 1, commi da 260 a 268, della l. n. 145 del 2018, e, subordinatamente, delle corrette riduzioni da applicare), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del "petitum" sostanziale e il d.l. n. 487 del 1993, convertito nella l. n. 71 del 1994, che ha trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico, ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico. 
In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 16168 del 2011: La controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane Spa (già Ente Poste Italiane) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie, l'attribuzione di un trattamento pensionistico con i benefici di cui all'art. 2, comma secondo, legge n. 336 del 1970, che prevede, per gli orfani di guerra, la promozione al momento del collocamento a riposo alla qualifica immediatamente superiore a quella da ultimo ricoperta), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del "petitum" sostanziale e il d.l. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994 - che ha trasformato l'Amministrazione postale in ente pubblico economico e, poi, in Spa - ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico.
Avv. Antonino Sugamele

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