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Sentenza

Ordinanza ingiunzione in materia urbanistica ed edilizia - Opposizione - Giurisdizione - Abrogazione dell'art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 - Conseguenze.
Ordinanza ingiunzione in materia urbanistica ed edilizia - Opposizione - Giurisdizione - Abrogazione dell'art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 - Conseguenze.
Cassazione SEZ. UNITE

ORDINANZA DELL'11 MAGGIO 2021, n. 12429

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE.
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia, a seguito dell'emanazione del d. lgs. n. 150 del 2001, che ha abrogato l'art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 e modificato l'art. 22 della stessa legge, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto espressamente dall'art. 133, comma 1, lett. f, del codice del processo amministrativo, spettando al giudice della giurisdizione verificare la riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del potere amministrativo avente ad oggetto l'uso del territorio.

Si vedano:

a) Sez. U, Ordinanza n. 11388 del 2016:Appartiene alla giurisdizione ordinaria l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave poiché la posizione giuridica di chi deduca di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo, senza che rilevi il nuovo quadro normativo conseguente all'emanazione del d.lgs. n. 150 del 2011 (che ha modificato l'art. 22 della l. n. 689 del 1981 e ha abrogato l'art. 22 bis della stessa legge) e del c.p.a. (il quale, all'art. 133, comma 1, lett. f, ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo per le controversie in materia urbanistica ed edilizia concernenti "tutti gli aspetti del territorio"), non discutendosi in tali cause di modi di governo del territorio ma solo di provvedimenti adottati dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi dei privati.

b)Sez. U - , Sentenza n. 22426 del 2018:L'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia (nella specie, per l'erezione di un muro in assenza di titolo abilitativo) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia in forza di quanto previsto dall'art. 22 bis, comma 2, lett. c), della l. n. 689 del 1981, sia considerando che l'opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio ma rappresenta, piuttosto, l'esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, ad opera di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.
Avv. Antonino Sugamele

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