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Sentenza

Macedonia del Nord. Produrre volontariamente documenti per incriminare altri, non esime dall'incriminazione per negligenza.
Macedonia del Nord. Produrre volontariamente documenti per incriminare altri, non esime dall'incriminazione per negligenza.
Cedu SEZ. V BAJICIC C. MACEDONAIA DEL NORD  10 GIUGNO 2021, RIC.2833/13

Il ricorrente è un ingegnere navale ed ispettore incaricato di verificare se le navi fossero in grado di solcare il lago Orhid. Concesse il permesso di navigazione ad una nave che, pur avendo una capienza di 43 passeggeri, ne aveva imbarcato 54: naufragò e morirono 15 persone. Lui ed il capitano furono rinviati a giudizio e condannati per questa strage. Si lamenta di varie carenze del processo a suo carico, ritenuto iniquo, anche perché, convocato in qualità di testimone concesse rapporti delle ispezioni che sono poi stati usati come prove a sostegno della sua condanna, dimostrandone la negligenza nel compiere le ispezioni.

Nessuna deroga all'art.6 Cedu e più precisamente ai diritti al silenzio ed a non autoincriminarsi. In primis non c'è stata alcuna coercizione, minaccia o pressione di sorta a rendere testimonianza ed era stata una sua libera scelta produrre verbali delle ispezioni sia prima che dopo il naufragio per scaricare ogni colpa sul capitano. La sua dichiarazione orale, trascritta e sigillata, non è stata usata, mentre da detti verbali, prodotti volontariamente e liberamente dal ricorrente è emersa la sua negligenza nel verificare la capienza dello scafo e la validità delle modifiche apportate allo stesso che ne avevano compromesso la funzionalità e la sicurezza. La CEDU rimarca come questi stessi documenti potevano essere ottenuti con altri mezzi: tramite ingiunzione del Tribunale. Non c'è stata quindi alcuna lesione di questi diritti, tanto più che lui stesso aveva ammesso che non erano stati violati i suoi diritti di testimone e la condanna è stata confermata dopo 3 gradi di giudizio ed una revisione. Sul tema: Lobzhanidze e Peradze  c. Georgia del 27/2/20, Ibrahim e altri c. Regno Unito [GC] del 13/9/16 e Zahirović c. Croazia del 25/4/13.
Avv. Antonino Sugamele

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