Lecito citare sentenze ed atti dei precedenti gradi di giudizio se funzionali a far comprendere i motivi del ricorso innanzi alle Superiori giurisdizioni.
Cedu SEZ. I SUCCI ED ALTRI C. ITALIA
28 OTTOBRE 2021, RIC.55064/11 +2
EQUO PROCESSO - AUTOSUFFICIENZA DEL RICORSO IN CASSAZIONE- IRRICEVIBILITÀ PER MANCATO RIRSPETTO DEI REQUISITI – LICEITÀ.
In base al principio dell'autosufficienza del ricorso in Cassazione il ricorso deve contenere tutti gli elementi utili in fatto ed in diritto per far comprendere alla S.C. i punti impugnati, le posizioni delle parti, gli elementi di prova, come si sono svolti i precedenti gradi di giudizio senza ricorrere ad altre fonti, ivi compresa la sentenza impugnata. Recentemente la S.C. ha sanzionato, con una serie di sentenze (Cass.5136/15,11996/12 ed ord. 99/16), la prassi di alcuni legali di presentare atti lunghi, prolissi, inconcludenti e frutto di abili "copia ed incolla" da altre sentenze o parti dei dossier dei gradi precedenti. I ricorsi dei ricorrenti non avevano rispettato questi requisiti ed erano stati ritenuti irricevibili: a loro avviso è un formalismo eccessivo che lede i loro diritti ex art. 6 Cedu.
La CEDU ha riconosciuto la violazione dell'art.6 solo in un caso, esclusa per gli altri. Premette che «rileva che il principio di autonomia consente alla Cour de Cassation di determinare il contenuto delle censure presentate e la portata della valutazione richiestale alla sola lettura dell'impugnazione, e che garantisce un uso adeguato e più efficiente delle risorse disponibili. (…) Ritiene che tale approccio sia dovuto alla natura stessa dell'impugnazione per cassazione, che tutela, da un lato, l'interesse del singolo a far accogliere le sue critiche alla decisione impugnata e, dall'altro, l'interesse generale a annullare una decisione che potrebbe pregiudicare la corretta interpretazione della legge. La Corte riconosce pertanto che le condizioni di ricevibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose rispetto quelle di un ricorso». Rileva anche come il sistema di filtraggio adottato da altri Stati europei non sia applicabile alla fattispecie dato che i ricorsi si basano sull'evidenziazione di errori in iudicando e in procedendo. Se da un lato il contestato limite è volto a ridurre l'arretrato della Corte e ridurre i tempi di giustizia, dall'altro pecca di eccessivo formalismo nel vietare le citazioni di sentenze e di atti etc. dei precedenti gradi di giudizio. Per la CEDU è viziato da eccessivo formalismo questo divieto laddove queste citazioni sono parte fondante del motivo di ricorso ed esplicitazione delle difese del ricorrente favorendo la comprensione degli stessi alla Cassazione, così come imposto dalla recente riforma. Laddove sono solo esercizi di stile e non consentono di comprendere il motivo del ricorso o lo stesso si limita alla trasposizione di una parte dell'atto impugnato senza esplicare i suddetti errori, invece, è corretto che il ricorso sia rigettato e ciò non viola l'equo processo. Ciò vale anche per i ricorsi innanzi al Consiglio di Stato. Sul tema: si rinvia alle sez. II "Quadro giuridico e le prassi interne pertinenti" della sentenza in esame, in cui si evidenziano alcuni contrasti giurisprudenziali su questo principio di diritto; Zubac c. Croazia [GC] del 5/4/18, Müftüoğlu e a. c. Turchia del 28/2/17 e Trevisanato c. Italia del 15/9/16.
13-11-2021 16:09
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