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Sentenza

Le spese di lite devono sempre seguire la soccombenza, altrimenti verrebbe meno l'equo processo.
Le spese di lite devono sempre seguire la soccombenza, altrimenti verrebbe meno l'equo processo.
Cedu SEZ. I ZUSTOVIC C. CROAZIA
22 APRILE 2021, RIC. 27903/15
Malgrado avesse intrapreso vittoriosamente innanzi al TAR una procedura amministrativa e di controllo relativa alla sua pensione d'invalidità, fu condannata a sopportare le proprie spese legali perché una legge vigente all'epoca prevedeva la compensazione delle spese di lite per questo tipo di giudizio. In seguito questa norma fu dichiarata incostituzionale, ma non le furono ugualmente rimborsate.
Violato l'art. 6: «la Corte ribadisce che la Convenzione intende garantire diritti concreti ed effettivi. Ciò è particolarmente vero per il diritto di accesso ad un tribunale in considerazione del posto di rilievo ricoperto in una società democratica dal diritto a un processo equo. È fondamentale per il concetto di un processo equo, nei procedimenti civili come nei procedimenti penali, che al litigante non venga negata l'opportunità di presentare il suo caso in modo efficace dinanzi al tribunale e che lui o lei sia in grado di godere dell'uguaglianza delle armi con la parte opposta». Imporre ad una parte eccessivi oneri finanziari non solo costituisce una violazione di questi diritti, ma anche una preclusione all'accesso alla giustizia valutabile pure sotto il profilo di lesione dei diritti economici dell'interessato. Rientra in questa casistica imporre al vincitore il saldo delle sue spese legali che dovrebbero essere saldate dal soccombente. Deve essere inoltre previsto un congruo termine di prescrizione (nella fattispecie era di soli 3 mesi) per presentare una richiesta di revisione, anche in considerazione dell'incostituzionalità di tale norma e la sospensione di questo termine: il Bar Association nazionale l'aveva chiesta per reperire un avvocato che la rappresentasse pro bono. Tutto ciò è finalizzato a nominare un legale di fiducia ed organizzare la propria difesa, esercitando così i diritti previsti dall'art. 6.
Sul tema: Zubac c. Croazia [GC] del 5/4/18 e Dinu c. Romania del 7/2/17.
Avv. Antonino Sugamele

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