Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Le attività secondarie dei magistrati. Tali attività sono limitate (in termini di tempo e di remunerazione)? Tali attività  richiedono, e se sì a quali condizioni, una comunicazione o un'autorizzazione preventiva?
Le attività secondarie dei magistrati. Tali attività sono limitate (in termini di tempo e di remunerazione)? Tali attività richiedono, e se sì a quali condizioni, una comunicazione o un'autorizzazione preventiva?
Il  problema  dei  limiti  di  tempo  e  di  remunerazione,  nonché  quello  della  
individuazione delle condizioni per ottenere l'autorizzazione preventiva allo svolgimento, si pone 
solo per la categoria delle attività secondarie consentite dietro autorizzazione del Consiglio 
Superiore della Magistratura, giacché le attività vietate non possono assolutamente essere 
svolte  mentre  quelle  "libere"  possono  essere  svolte  senza  alcun  limite,  anche  se  il  
magistrato è sempre tenuto, da un lato, a valutare la compatibilità delle attività in concreto 
espletate, benché libere, con il prestigio dell'ordine giudiziario e, dall'altro lato, a  curare  
che dette attività si svolgano con modalità tali da non nuocere alle esigenze di servizio. Gli  incarichi  autorizzabili,  di  regola  e  salve  eccezionali  situazioni  che  il  Consiglio 
Superiore  della  Magistratura  deve  valutare  in  concreto,  non  possono  comportare  un  
impegno  complessivo  orario  superiore  alle  80  ore  per  anno  solare.  L'autorizzazione  è  
rilasciata per la durata dell'incarico: se esso ha durata indeterminata o superiore a 3 anni, 
la richiesta di autorizzazione deve essere rinnovata alla scadenza del triennio. Non sono 
previsti specifici limiti con riguardo alla remunerazione: tuttavia il rilascio 
dell'autorizzazione segue sempre ad una valutazione di natura discrezionale, nell'ambito della 
quale il Consiglio Superiore della Magistratura deve verificare la compatibilità dell'incarico, 
oltre che con le esigenze di servizio, anche con le funzioni concretamente espletate dal 
magistrato, al fine di evitare che il prestigio e i valori di indipendenza e imparzialità siano 
oppure appaiano compromessi, o anche solo esposti a rischio, per effetto di gratificazioni 
o compensi collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei 
all'amministrazione della giustizia. Quanto alle condizioni dell'autorizzazione, a seconda della natura dell'incarico, si 
distinguono due procedure, quella semplificata e quella ordinaria: a)  la procedura semplificata è riservata agli incarichi di insegnamento che non superino le 
25  ore  per  anno  solare  e  per  i  quali  sia  previsto  un  corrispettivo  lordo  annuo  
complessivo  non  superiore  a  Euro  3.500,00,  conferiti  da  enti  pubblici,  università  
private  non  telematiche,  enti  privati  che  operano  su  incarico  di  enti  o  soggetti  di  
diritto  pubblico,  case  editrici  o  enti  di  formazione  di  rilievo  nazionale  ed  enti  od  
organismi internazionali;  b)  la  procedura  ordinaria  è  prevista  per  gli  incarichi  di  insegnamento,  conferiti  dai  
medesimi soggetti, che abbiano una durata compresa tra le 26 e le 80 ore per anno 
solare e per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo superiore 
a  Euro  3.500,00;  la  procedura  ordinaria  è  inoltre  prevista  per  gli  incarichi  di  
insegnamento conferiti da università telematiche ed altri enti privati, nonché per tutti 
gli altri incarichi autorizzabili. Le  due  procedure  si  differenziano  per  la  tipologia  di  documentazione  da  allegare  
all'istanza: quella semplificata prevede che alla domanda siano allegate solo 
autocertificazioni sul soggetto conferente, la natura e la durata dell'incarico e l'entità della 
remunerazione,  con  un  parere  del  capo  dell'ufficio;  quella  ordinaria  comporta  una  
documentazione più articolata, comprendente, oltre al parere del capo dell'ufficio, quello 
del  Consiglio  Giudiziario  (o  del  Consiglio  Direttivo  della  Corte  di  cassazione),  la  
certificazione di cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio e la 
documentazione atta ad identificare le persone fisiche che negli enti conferenti svolgono 
funzioni di direzione e di amministrazione. Per gli incarichi di insegnamento più frequenti e numerosi (quelli conferiti dalla Scuole 
di Specializzazione per le Professioni Legali: SSPL) vige, infine, una procedura particolarmente 
agevolata  che  si  fonda  su  una  presunzione  relativa  di  compatibilità  dell'incarico  con  le  
esigenze di servizio e sull'operatività dell'istituto del silenzio-assenso. Compete, dunque, al 
capo  dell'ufficio  segnalare  la  sussistenza  di  eventuali  ragioni  ostative  all'espletamento  
dell'incarico suscitando dal Consiglio Superiore della Magistratura un provvedimento di 
diniego dell'istanza del magistrato che sarebbe, altrimenti, silenziosamente accolta. Questa 
procedura particolarmente agevolata trova applicazione anche per gli incarichi di 
insegnamento,  conferiti  da  organi  costituzionali  e  di  rilevanza  costituzionale,  da  enti  e  
organismi  internazionali  ai  quali  l'Italia  ha  aderito,  da  Autorità  indipendenti  ed  Enti  
pubblici nazionali, allorché non superino le 8 ore per anno solare e per i quali sia previsto 
un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad Euro 1.600,00.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza