Le attività secondarie dei magistrati. Tali attività sono limitate (in termini di tempo e di remunerazione)? Tali attività richiedono, e se sì a quali condizioni, una comunicazione o un'autorizzazione preventiva?
Il problema dei limiti di tempo e di remunerazione, nonché quello della
individuazione delle condizioni per ottenere l'autorizzazione preventiva allo svolgimento, si pone
solo per la categoria delle attività secondarie consentite dietro autorizzazione del Consiglio
Superiore della Magistratura, giacché le attività vietate non possono assolutamente essere
svolte mentre quelle "libere" possono essere svolte senza alcun limite, anche se il
magistrato è sempre tenuto, da un lato, a valutare la compatibilità delle attività in concreto
espletate, benché libere, con il prestigio dell'ordine giudiziario e, dall'altro lato, a curare
che dette attività si svolgano con modalità tali da non nuocere alle esigenze di servizio. Gli incarichi autorizzabili, di regola e salve eccezionali situazioni che il Consiglio
Superiore della Magistratura deve valutare in concreto, non possono comportare un
impegno complessivo orario superiore alle 80 ore per anno solare. L'autorizzazione è
rilasciata per la durata dell'incarico: se esso ha durata indeterminata o superiore a 3 anni,
la richiesta di autorizzazione deve essere rinnovata alla scadenza del triennio. Non sono
previsti specifici limiti con riguardo alla remunerazione: tuttavia il rilascio
dell'autorizzazione segue sempre ad una valutazione di natura discrezionale, nell'ambito della
quale il Consiglio Superiore della Magistratura deve verificare la compatibilità dell'incarico,
oltre che con le esigenze di servizio, anche con le funzioni concretamente espletate dal
magistrato, al fine di evitare che il prestigio e i valori di indipendenza e imparzialità siano
oppure appaiano compromessi, o anche solo esposti a rischio, per effetto di gratificazioni
o compensi collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei
all'amministrazione della giustizia. Quanto alle condizioni dell'autorizzazione, a seconda della natura dell'incarico, si
distinguono due procedure, quella semplificata e quella ordinaria: a) la procedura semplificata è riservata agli incarichi di insegnamento che non superino le
25 ore per anno solare e per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo
complessivo non superiore a Euro 3.500,00, conferiti da enti pubblici, università
private non telematiche, enti privati che operano su incarico di enti o soggetti di
diritto pubblico, case editrici o enti di formazione di rilievo nazionale ed enti od
organismi internazionali; b) la procedura ordinaria è prevista per gli incarichi di insegnamento, conferiti dai
medesimi soggetti, che abbiano una durata compresa tra le 26 e le 80 ore per anno
solare e per i quali sia previsto un corrispettivo lordo annuo complessivo superiore
a Euro 3.500,00; la procedura ordinaria è inoltre prevista per gli incarichi di
insegnamento conferiti da università telematiche ed altri enti privati, nonché per tutti
gli altri incarichi autorizzabili. Le due procedure si differenziano per la tipologia di documentazione da allegare
all'istanza: quella semplificata prevede che alla domanda siano allegate solo
autocertificazioni sul soggetto conferente, la natura e la durata dell'incarico e l'entità della
remunerazione, con un parere del capo dell'ufficio; quella ordinaria comporta una
documentazione più articolata, comprendente, oltre al parere del capo dell'ufficio, quello
del Consiglio Giudiziario (o del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione), la
certificazione di cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio e la
documentazione atta ad identificare le persone fisiche che negli enti conferenti svolgono
funzioni di direzione e di amministrazione. Per gli incarichi di insegnamento più frequenti e numerosi (quelli conferiti dalla Scuole
di Specializzazione per le Professioni Legali: SSPL) vige, infine, una procedura particolarmente
agevolata che si fonda su una presunzione relativa di compatibilità dell'incarico con le
esigenze di servizio e sull'operatività dell'istituto del silenzio-assenso. Compete, dunque, al
capo dell'ufficio segnalare la sussistenza di eventuali ragioni ostative all'espletamento
dell'incarico suscitando dal Consiglio Superiore della Magistratura un provvedimento di
diniego dell'istanza del magistrato che sarebbe, altrimenti, silenziosamente accolta. Questa
procedura particolarmente agevolata trova applicazione anche per gli incarichi di
insegnamento, conferiti da organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, da enti e
organismi internazionali ai quali l'Italia ha aderito, da Autorità indipendenti ed Enti
pubblici nazionali, allorché non superino le 8 ore per anno solare e per i quali sia previsto
un corrispettivo lordo annuo complessivo non superiore ad Euro 1.600,00.
07-10-2021 19:06
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