Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Le attività secondarie dei magistrati. Quali  normative  regolano  le  attività  secondarie  dei  magistrati  (leggi,  regolamenti,   norme interne, norme non vincolanti o sociali, codice etico)? Qual è il contenuto di tali norme?
Le attività secondarie dei magistrati. Quali normative regolano le attività secondarie dei magistrati (leggi, regolamenti, norme interne, norme non vincolanti o sociali, codice etico)? Qual è il contenuto di tali norme?
Nell'ordinamento  italiano,  le  attività  secondarie  dei  magistrati  vengono  
anche identificate con l'espressione "incarichi extragiudiziari". Esse sono regolate sia da 
norme di legge che da norme di regolamento. Le norme di legge ne dettano la disciplina 
fondamentale; quelle regolamentari, contenute nelle Circolari del Consiglio Superiore della 
Magistratura, ne dettano la disciplina specifica e regolano le procedure autorizzatorie.  Le norme di legge sono l'art.53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e l'art.16 del Regio Decreto 
n.12 del 1941 sull'Ordinamento Giudiziario: la prima è una regola generale applicabile a 
tutti i dipendenti pubblici; la seconda è una regola speciale, applicabile solo ai magistrati. 
Il rapporto tra le due disposizioni va ricostruito in termini di coordinamento e reciproca 
integrazione;  in  ipotesi  di  antinomia,  prevale  la  norma  di  Ordinamento  Giudiziario,  in  
applicazione del criterio di specialità. Il contenuto della disciplina fondamentale di rango legislativo può essere così 
sintetizzato:  I) i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione 
di quelli elettivi (ad es. di senatore o deputato), i quali però non possono essere svolti 
in aggiunta alla normale attività giudiziaria, ma devono essere svolti in via alternativa ad 
essa, previo collocamento in aspettativa per il periodo necessario allo svolgimento 
dell'incarico.  Peraltro,  è  oggetto  di  discussione,  in  sede  politica,  se  sia  opportuno  
precludere ai magistrati collocati in aspettativa per mandato politico la possibilità di 
riprendere lo svolgimento dell'attività giudiziaria al termine del mandato; II)  i magistrati non possono esercitare attività imprenditoriale o professionale; 
2 
 
III) i  magistrati,  di  regola  e  salvo  eccezioni  specificamente  previste  dalla  legge,  non  
possono accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di 
arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa disciplina trova fondamento anzitutto nell'esigenza di dare concreta attuazione 
ai principi costituzionali secondo cui l'esercizio della funzione giudiziaria deve svolgersi in 
modo indipendente e imparziale (artt.101, 104, 107 e 108 Cost.). A tale esigenza si aggiunge 
l'interesse pubblico, pure di rilievo costituzionale, ad evitare che lo svolgimento di talune 
attività secondarie possa pregiudicare la credibilità e il prestigio del magistrato e dell'intero 
ordine  giudiziario,  oppure  possa  interferire  con  lo  svolgimento  del  lavoro  d'ufficio,  
pregiudicando il buon andamento e l'efficienza del servizio giustizia (artt.54 e 97 Cost.). Questi 
interessi costituzionali devono, peraltro, essere bilanciati con altri valori, pure di rilevanza 
costituzionale,  che  tutelano  il  libero  esercizio  dei  diritti  della  personalità,  il  quale  deve  essere 
riconosciuto anche ai magistrati.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza