Le attività secondarie dei magistrati. Quali normative regolano le attività secondarie dei magistrati (leggi, regolamenti, norme interne, norme non vincolanti o sociali, codice etico)? Qual è il contenuto di tali norme?
Nell'ordinamento italiano, le attività secondarie dei magistrati vengono
anche identificate con l'espressione "incarichi extragiudiziari". Esse sono regolate sia da
norme di legge che da norme di regolamento. Le norme di legge ne dettano la disciplina
fondamentale; quelle regolamentari, contenute nelle Circolari del Consiglio Superiore della
Magistratura, ne dettano la disciplina specifica e regolano le procedure autorizzatorie. Le norme di legge sono l'art.53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e l'art.16 del Regio Decreto
n.12 del 1941 sull'Ordinamento Giudiziario: la prima è una regola generale applicabile a
tutti i dipendenti pubblici; la seconda è una regola speciale, applicabile solo ai magistrati.
Il rapporto tra le due disposizioni va ricostruito in termini di coordinamento e reciproca
integrazione; in ipotesi di antinomia, prevale la norma di Ordinamento Giudiziario, in
applicazione del criterio di specialità. Il contenuto della disciplina fondamentale di rango legislativo può essere così
sintetizzato: I) i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione
di quelli elettivi (ad es. di senatore o deputato), i quali però non possono essere svolti
in aggiunta alla normale attività giudiziaria, ma devono essere svolti in via alternativa ad
essa, previo collocamento in aspettativa per il periodo necessario allo svolgimento
dell'incarico. Peraltro, è oggetto di discussione, in sede politica, se sia opportuno
precludere ai magistrati collocati in aspettativa per mandato politico la possibilità di
riprendere lo svolgimento dell'attività giudiziaria al termine del mandato; II) i magistrati non possono esercitare attività imprenditoriale o professionale;
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III) i magistrati, di regola e salvo eccezioni specificamente previste dalla legge, non
possono accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di
arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa disciplina trova fondamento anzitutto nell'esigenza di dare concreta attuazione
ai principi costituzionali secondo cui l'esercizio della funzione giudiziaria deve svolgersi in
modo indipendente e imparziale (artt.101, 104, 107 e 108 Cost.). A tale esigenza si aggiunge
l'interesse pubblico, pure di rilievo costituzionale, ad evitare che lo svolgimento di talune
attività secondarie possa pregiudicare la credibilità e il prestigio del magistrato e dell'intero
ordine giudiziario, oppure possa interferire con lo svolgimento del lavoro d'ufficio,
pregiudicando il buon andamento e l'efficienza del servizio giustizia (artt.54 e 97 Cost.). Questi
interessi costituzionali devono, peraltro, essere bilanciati con altri valori, pure di rilevanza
costituzionale, che tutelano il libero esercizio dei diritti della personalità, il quale deve essere
riconosciuto anche ai magistrati.
07-10-2021 19:00
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