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Sentenza

Le attività secondarie dei magistrati.Quali attività secondarie sono consentite (per esempio l'insegnamento, la  pubblicazione, ecc.)? O, al contrario, da quali tipi di attività i magistrati sono esplicitamente richiesti di  astenersi?
Le attività secondarie dei magistrati.Quali attività secondarie sono consentite (per esempio l'insegnamento, la pubblicazione, ecc.)? O, al contrario, da quali tipi di attività i magistrati sono esplicitamente richiesti di astenersi?
Avuto riguardo all'esigenza di contemperare tra loro confliggenti valori di 
rilevanza  costituzionale,  le  norme  regolamentari,  emanate  dal  Consiglio  Superiore  della  
Magistratura  (attualmente  contenute  nella  Circolare  9  dicembre  2015,  n.  22581  e  succ. 
mod.),  distinguono  tre  tipi  di  attività  secondarie:  1)  attività  liberamente  espletabili;  2) 
attività vietate; 3) attività consentite previa autorizzazione del Consiglio stesso. 1)  Le  attività  liberamente  espletabili  sono:  quelle  che  costituiscono  espressione  di  diritti 
fondamentali,  come  la  libertà  di  manifestazione  scritta  e  verbale  del  pensiero,  di  
associazione,  di  esplicazione  della  personalità;  la  pubblicistica,  la  collaborazione  a  
giornali, riviste, enciclopedie e simili; la produzione artistica e scientifica, anche se 
dia  luogo  a  compensi;  l'attività  di  creazione  di  opere  dell'ingegno  e  di  invenzioni  
industriali con relativo sfruttamento economico; la partecipazione, come relatori e 
come  discenti,  a  seminari,  convegni,  incontri  di  studio  e  attività  similari  se  non  
retribuita;  la  partecipazione  a  trasmissioni  radiofoniche,  televisive,  informatiche  o  
telematiche,  salvo  che  in  esse  siano  trattate  specifiche  vicende  giudiziarie    ancora  
non  definite  nelle  sedi  competenti  (in  questo  caso  la  partecipazione  deve  essere 
autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura); l'adesione ad organismi che 
danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato 
dall'assunzione di giuramenti o vincoli incompatibili con i principi di autonomia e 
indipendenza della funzione del magistrato; la partecipazione ad attività di 
volontariato senza corrispettivo, svolte da associazioni private, organizzazioni non 
governative (ONG) e senza fine di lucro (ONLUS) oppure da fondazioni, salvo il 
divieto di assumere incarichi di amministrazione patrimoniale in detti organismi. 
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2)  Tra  le  attività  vietate  rientrano:  le  attività  o  gli  atti  di  consulenza  consistenti  in  
prestazioni  abitualmente  fornite  da  liberi  professionisti;  gli  incarichi  di  giustizia  
sportiva; l'organizzazione e, più in generale, la partecipazione alla gestione 
economica, organizzativa e scientifica di scuole private di preparazione a concorsi o 
esami  per  l'accesso  al  pubblico  impiego,  alle  magistrature  e  alle  altre  professioni  
legali;  l'attività  di  docenza,  anche  occasionale,  nelle  predette  scuole;  gli  incarichi  
conferiti da enti territoriali, o da diramazioni locali di enti territoriali, che operano 
nel  territorio  della  Regione  ove  si  trova  l'ufficio  giudiziario  di  appartenenza  del  
magistrato;  gli  incarichi  che  comportano  l'assunzione  di  ruoli  di  amministrazione  
attiva  o di  controllo  degli  enti  conferenti  oppure  di  mediazione di  conflitti,  come  
arbitro irrituale o terzo arbitratore. 3)  Tra le due categorie estreme delle attività libere e di quelle vietate si pone la categoria 
intermedia delle attività secondarie consentite dietro autorizzazione del Consiglio Superiore della 
Magistratura.  Tra  queste  rientrano:  gli  incarichi  conferiti  dalla  legge  direttamente  a  
magistrati, in via esclusiva o in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie;  
gli  incarichi  conferiti  da  organi  costituzionali  (Presidenza  della  Repubblica,  Corte  
costituzionale, Parlamento e sue Commissioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
singoli Ministeri) e dalle Autorità amministrative indipendenti; gli incarichi conferiti 
da  enti  pubblici  funzionali  all'attuazione  di  valori  costituzionali  primari  (ad  es.:  
partecipazione  ai  Comitati  di  Bioetica  operanti  presso  le  istituzioni  sanitaria);  gli 
incarichi conferiti dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, 
dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzioni di eguale natura; gli 
incarichi conferiti da enti pubblici, salvo che si tratti di enti operanti nel territorio 
della Regione in cui si trova l'ufficio del magistrato interessato o che comportino 
l'assunzione di ruoli di amministrazione attiva o di controllo degli enti conferenti; 
gli  incarichi  conferiti  da  privati  se  vi  sia  un  effettivo  interesse  pubblico  al  loro  
espletamento e siano escluse situazioni pregiudizievoli per l'immagine di imparzialità 
del  magistrato  e  per  il  prestigio  della  magistratura;  gli  incarichi  di  insegnamento  
conferiti da enti ed amministrazioni pubbliche, università private non telematiche di 
primario  rilievo  nazionale,  persone  giuridiche  private  che  eseguono  progetti  di  
formazione del personale per conto di enti pubblici, enti ed organismi internazionali, 
enti privati.
Avv. Antonino Sugamele

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