Le attività secondarie dei magistrati.Quali attività secondarie sono consentite (per esempio l'insegnamento, la pubblicazione, ecc.)? O, al contrario, da quali tipi di attività i magistrati sono esplicitamente richiesti di astenersi?
Avuto riguardo all'esigenza di contemperare tra loro confliggenti valori di
rilevanza costituzionale, le norme regolamentari, emanate dal Consiglio Superiore della
Magistratura (attualmente contenute nella Circolare 9 dicembre 2015, n. 22581 e succ.
mod.), distinguono tre tipi di attività secondarie: 1) attività liberamente espletabili; 2)
attività vietate; 3) attività consentite previa autorizzazione del Consiglio stesso. 1) Le attività liberamente espletabili sono: quelle che costituiscono espressione di diritti
fondamentali, come la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di
associazione, di esplicazione della personalità; la pubblicistica, la collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili; la produzione artistica e scientifica, anche se
dia luogo a compensi; l'attività di creazione di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali con relativo sfruttamento economico; la partecipazione, come relatori e
come discenti, a seminari, convegni, incontri di studio e attività similari se non
retribuita; la partecipazione a trasmissioni radiofoniche, televisive, informatiche o
telematiche, salvo che in esse siano trattate specifiche vicende giudiziarie ancora
non definite nelle sedi competenti (in questo caso la partecipazione deve essere
autorizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura); l'adesione ad organismi che
danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato
dall'assunzione di giuramenti o vincoli incompatibili con i principi di autonomia e
indipendenza della funzione del magistrato; la partecipazione ad attività di
volontariato senza corrispettivo, svolte da associazioni private, organizzazioni non
governative (ONG) e senza fine di lucro (ONLUS) oppure da fondazioni, salvo il
divieto di assumere incarichi di amministrazione patrimoniale in detti organismi.
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2) Tra le attività vietate rientrano: le attività o gli atti di consulenza consistenti in
prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti; gli incarichi di giustizia
sportiva; l'organizzazione e, più in generale, la partecipazione alla gestione
economica, organizzativa e scientifica di scuole private di preparazione a concorsi o
esami per l'accesso al pubblico impiego, alle magistrature e alle altre professioni
legali; l'attività di docenza, anche occasionale, nelle predette scuole; gli incarichi
conferiti da enti territoriali, o da diramazioni locali di enti territoriali, che operano
nel territorio della Regione ove si trova l'ufficio giudiziario di appartenenza del
magistrato; gli incarichi che comportano l'assunzione di ruoli di amministrazione
attiva o di controllo degli enti conferenti oppure di mediazione di conflitti, come
arbitro irrituale o terzo arbitratore. 3) Tra le due categorie estreme delle attività libere e di quelle vietate si pone la categoria
intermedia delle attività secondarie consentite dietro autorizzazione del Consiglio Superiore della
Magistratura. Tra queste rientrano: gli incarichi conferiti dalla legge direttamente a
magistrati, in via esclusiva o in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie;
gli incarichi conferiti da organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Corte
costituzionale, Parlamento e sue Commissioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
singoli Ministeri) e dalle Autorità amministrative indipendenti; gli incarichi conferiti
da enti pubblici funzionali all'attuazione di valori costituzionali primari (ad es.:
partecipazione ai Comitati di Bioetica operanti presso le istituzioni sanitaria); gli
incarichi conferiti dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite,
dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzioni di eguale natura; gli
incarichi conferiti da enti pubblici, salvo che si tratti di enti operanti nel territorio
della Regione in cui si trova l'ufficio del magistrato interessato o che comportino
l'assunzione di ruoli di amministrazione attiva o di controllo degli enti conferenti;
gli incarichi conferiti da privati se vi sia un effettivo interesse pubblico al loro
espletamento e siano escluse situazioni pregiudizievoli per l'immagine di imparzialità
del magistrato e per il prestigio della magistratura; gli incarichi di insegnamento
conferiti da enti ed amministrazioni pubbliche, università private non telematiche di
primario rilievo nazionale, persone giuridiche private che eseguono progetti di
formazione del personale per conto di enti pubblici, enti ed organismi internazionali,
enti privati.
07-10-2021 19:02
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