Le attività secondarie dei magistrati. Esiste una giurisprudenza in merito alle attività secondarie dei magistrati?
La legge che nell'ordinamento giudiziario italiano, nel rispetto dei principi
di legalità e di tassatività, elenca e descrive le fattispecie tipiche degli illeciti disciplinari dei
magistrati, comminando le relative sanzioni, individua tra le condotte illecite l'assunzione di
incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura
(art.3, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006) e lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione
giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive
modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati
dall'articolo 1 (art.3, lett. d), d.lgs. n.109 del 2006). Questo illecito disciplinare è punito con
una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni, qualora per l'entità e la natura
dell'incarico il fatto sia di particolare gravità (art.12, comma 4, d.lgs. n.109 del 2006). L'accertamento dell'illecito disciplinare si svolge nell'ambito di un procedimento
giurisdizionale dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura a seguito di azione
esercitata dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione o dal Ministro della
giustizia (art. 107 Cost.). Contro la sentenza, di proscioglimento o di condanna, emessa
dal Consiglio Superiore della Magistratura, può essere proposto ricorso alla Corte di
cassazione che decide a Sezioni Unite. La giurisprudenza in ordine all'esercizio delle attività secondarie dei magistrati è dunque
una giurisprudenza costituita dalle sentenze disciplinari emesse dalla Sezione disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura e, in sede di impugnazione, dalle Sezioni Unite
della Corte di cassazione. La giurisprudenza disciplinare sulle attività secondarie è molto varia. Le decisioni più
numerose concernono l'attività di insegnamento, svolta in mancanza della prescritta
autorizzazione. Vi sono stati dei casi in cui i magistrati sono stati sanzionati per aver svolto
attività di consulenza, dunque prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.
Sono sanzionate con particolare rigore le condotte (peraltro numericamente molto
contenute) dei magistrati che partecipano alla gestione organizzativa o all'attività di
insegnamento nelle scuole private per la preparazione al concorso in magistratura, attività
vista con particolare sfavore nella Circolare del CSM e annoverata tra quelle assolutamente
vietate. Con particolare sfavore è vista anche l'attività di partecipazione ad organismi
arbitrali e agli organi di giustizia sportiva. Quest'ultima era in passato annoverata tra le
attività autorizzabili ma è stata ricondotta tra quelle vietate da alcuni anni: viene dunque
sanzionata disciplinarmente la partecipazione dei giudici ordinari sia agli organismi
giudiziari sportivi (che giudicano sulla regolarità dello svolgimento delle gare) sia ai
tribunali e alle corti di appello federali, che giudicano sui tesseramenti, i trasferimenti e gli
svincoli degli atleti, sulle relative vertenze economiche con la società sportiva di
appartenenza e sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative
al risarcimento dei danni). Queste attività sono invece consentite, dietro autorizzazione, ai
magistrati amministrativi.
07-10-2021 19:08
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