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Sentenza

Le attività secondarie dei magistrati. Esiste una giurisprudenza in merito alle attività secondarie dei magistrati?
Le attività secondarie dei magistrati. Esiste una giurisprudenza in merito alle attività secondarie dei magistrati?
La legge che nell'ordinamento giudiziario italiano, nel rispetto dei principi 
di legalità e di tassatività, elenca e descrive le fattispecie tipiche degli illeciti disciplinari dei 
magistrati, comminando le relative sanzioni, individua tra le condotte illecite l'assunzione di 
incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura 
(art.3,  lett.  c),  d.lgs.  n.109  del  2006)  e  lo  svolgimento  di  attività  incompatibili    con    la    funzione  
giudiziaria  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  del  regio  decreto  30    gennaio    1941,    n.12,  e  successive  
modificazioni,  o  di  attività  tali  da  recare  concreto  pregiudizio  all'assolvimento  dei  doveri  disciplinati  
dall'articolo 1 (art.3, lett. d), d.lgs. n.109 del 2006). Questo illecito disciplinare è punito con 
una  sanzione  non  inferiore  alla  sospensione  dalle  funzioni,  qualora  per  l'entità  e  la  natura  
dell'incarico il fatto sia di particolare gravità (art.12, comma 4, d.lgs. n.109 del 2006). L'accertamento  dell'illecito  disciplinare  si  svolge  nell'ambito  di  un  procedimento  
giurisdizionale  dinanzi  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  a  seguito  di  azione  
esercitata  dal  Procuratore  Generale  presso  la  Corte  di  cassazione  o  dal  Ministro  della  
giustizia (art. 107 Cost.). Contro la sentenza, di proscioglimento o di condanna, emessa 
dal  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  può  essere  proposto  ricorso  alla  Corte  di  
cassazione che decide a Sezioni Unite. La giurisprudenza in ordine all'esercizio delle attività secondarie dei magistrati è dunque 
una giurisprudenza costituita dalle sentenze disciplinari emesse dalla Sezione disciplinare 
del Consiglio Superiore della Magistratura e, in sede di impugnazione, dalle Sezioni Unite 
della Corte di cassazione. La giurisprudenza disciplinare sulle attività secondarie è molto varia. Le decisioni più 
numerose  concernono  l'attività  di  insegnamento,  svolta  in  mancanza  della  prescritta  
autorizzazione. Vi sono stati dei casi in cui i magistrati sono stati sanzionati per aver svolto 
attività  di  consulenza,  dunque  prestazioni  abitualmente  fornite  da  liberi  professionisti. 
Sono  sanzionate  con  particolare  rigore  le  condotte  (peraltro  numericamente  molto  
contenute)  dei  magistrati  che  partecipano  alla  gestione  organizzativa  o  all'attività  di  
insegnamento nelle scuole private per la preparazione al concorso in magistratura, attività 
vista con particolare sfavore nella Circolare del CSM e annoverata tra quelle assolutamente 
vietate.  Con  particolare  sfavore  è  vista  anche  l'attività  di  partecipazione  ad  organismi 
arbitrali  e  agli  organi  di  giustizia  sportiva.  Quest'ultima  era  in  passato  annoverata  tra  le  
attività autorizzabili ma è stata ricondotta tra quelle vietate da alcuni anni: viene dunque 
sanzionata  disciplinarmente  la  partecipazione  dei  giudici  ordinari  sia  agli  organismi 
giudiziari  sportivi    (che  giudicano  sulla  regolarità  dello  svolgimento  delle  gare)  sia  ai 
tribunali e alle corti di appello federali, che giudicano sui tesseramenti, i trasferimenti e gli 
svincoli degli atleti, sulle relative vertenze economiche con la società sportiva di 
appartenenza e sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative 
al risarcimento dei danni). Queste attività sono invece consentite, dietro autorizzazione, ai 
magistrati amministrativi.
Avv. Antonino Sugamele

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