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Sentenza

La sentenza di primo grado oppure di appello, adottata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. o anche di uno solo di essi, è affetta da nullità.
La sentenza di primo grado oppure di appello, adottata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. o anche di uno solo di essi, è affetta da nullità.
Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciare sentenza sull'interrogativo se la sentenza di primo grado oppure di appello, adottata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. o anche di uno solo di essi, ovvero a fortiori in ipotesi di mancata concessione dei suddetti termini, sia affetta da nullità per il solo fatto della risultante impeditiva per i difensori delle parti dell'esercizio compiuto del diritto di difesa nel rispetto dei termini perentori all'uopo fissati dalla legge; oppure se la nullità presupponga l'accertamento anche di un pregiudizio concreto, passato nella terminologia corrente sotto la denominazione di 'pregiudizio effettivo', ulteriormente parametrato alla possibile incidenza della violazione sulla soluzione finale di merito.

Il principio di diritto enunciato. Le Sezioni Unite sono giunti alla soluzione del quesito ed hanno chiarito, solo al termine di una lunga disamina dell'argomento, che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello, deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia. La violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo dei giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
Cass. civ., sez. unite, sent., 25 novembre 2021, n. 36596
Avv. Antonino Sugamele

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