La giurisdizione della Corte dei Conti.
Cass. civ., sez. Unite, ord., 12 agosto 2021, n. 22745
Presidente Tirelli – Relatore Esposito
Rilevato in fatto che:
1. B.R.A. avanzava domanda di riscatto all'Inps ai fini pensionistici per complessivi 3 mesi e 14 giorni, in relazione ai periodi nei quali, quale docente a tempo determinato, aveva usufruito di aspettativa senza assegni; 2. L'Inps, con provvedimento del 17/4/2020, negava il chiesto riscatto, sul rilievo che "il periodo richiesto a riscatto è coperto ai fini del diritto da un periodo part time continuativo"; 3. B.R.A. proponeva ricorso alla Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del riscatto per il periodo di aspettativa in questione e l'emissione del relativo provvedimento in luogo di quello di diniego e quantificazione del relativo onere; 4. a seguito di contestazione dell'Inps in ordine alla giurisdizione del giudice adito, il ricorrente proponeva regolamento preventivo di giurisdizione; 5. l'Inps si costituiva con controricorso; 6. il Procuratore generale faceva pervenire propria requisitoria scritta.
Considerato in diritto che:
1. Il regolamento preventivo di giurisdizione è fondato; 2.questa Corte ha ribadito in molteplici occasioni il principio in forza del quale la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Sez. U. n. 7755 del 27/03/2017), comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso Sez. U. n. 11849 del 09/06/2016: "La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ed al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti"); 3. La giurisdizione del giudice contabile deve essere dunque riaffermata, non potendosi reputare idonea a interrompere il prospettato nesso di funzionalità la formulazione di domanda di condanna dell'ente previdenziale all'emissione di un provvedimento a seguito di annullamento di quello impugnato, poiché, fermo restando l'accertamento dei limiti della pronuncia del giudice contabile, la controversia resta soggetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento preventivo di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice contabile, cui rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.
13-08-2021 11:23
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