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Sentenza

La Cedu sull'ordine dei cognomi da dare ai figli: premettere il cognome del padre a quello della madre, automaticamente, è discriminatorio.
La Cedu sull'ordine dei cognomi da dare ai figli: premettere il cognome del padre a quello della madre, automaticamente, è discriminatorio.
Cedu SEZ. III LEON MADRID C. SPAGNA

26 OTTOBRE 2021, RIC.30306/13

TUTELA DELLA GENITORIALITÀ – PAR CONDICIO DEI GENITORI - ORDINE DEI COGNOMI DEI FIGLI.

 ed in contrasto con la Cedu.

All'epoca dei fatti la legge spagnola prevedeva che, in assenza di accordo tra i genitori, il cognome del padre precedesse quello della madre. La ricorrente lamenta l'applicazione di questa legge anche a sua figlia cui fu imposto però il cognome del padre biologico, perché frutto di una relazione extra coniugale, a seguito di un'azione di riconoscimento di paternità. Ritiene questa legge discriminatoria e l'azione intentata per invertire questo ordine fu vana e durò circa 6 anni.

Violato il combinato disposto degli artt.14 e 8 Cedu: se da un punto di vista pratico e di rispetto del principio della certezza del diritto la regola d'imporre la precedenza del cognome del padre può essere lecito e supportato dalla legge interna, dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali della madre non lo è. Infatti, è una regola troppo rigida ed irrazionale che finisce per penalizzare la donna, tanto più nei casi come questo in cui si ricorda costantemente che la figlia è frutto di una relazione clandestina, seppure la minore abbia la possibilità, una volta maggiorenne, di chiedere il cambiamento del nome. Questa logica patriarcale, alla luce del ruolo che la donna ricopre nella società e della parità di genere, è discriminatoria nei confronti delle madri. Sul tema: Morales Rodríguez et Vázquez Moreno c.Spagna del 24/11/20 e Cusan e Fazzo c. Italia del 7/1/14. È analoga a Tolak e Mrak c. Slovenia della stessa data in cui è stata esclusa ogni violazione degli art. 3 protocollo 1 (libere elezioni), 14 e 1 protocollo 12 (divieto di discriminazione) per l'impossibilità di due disabili di usufruire del voto assistito dalla tecnologia: non è un requisito necessario che necessita di un'attuazione ipso iure, tanto più che non vi è consenso unanime in UE ed il disabile può avvalersi dell'assistenza di una persona di fiducia vincolata alla segretezza del voto. È stata però riconosciuta una parziale violazione dell'art. 13 per l'assenza di rimedi interni circa le denunce relative all'accessibilità dei seggi elettorali e alla procedura di voto. Sempre sulla discriminazione su base etnica si veda Petrsyan c. Azerbaidjan del 4/11/21: il figlio di questo cittadino armeno aveva valicato il confine ed era stato catturato, detenuto illegalmente ed ucciso in questo paese. Lamenta che la salma non è stata restituita in tempi ragionevoli e l'assenza di un'effettiva ed efficacie indagine sull'accaduto per via della sua etnia. È analogo anche a Jallow c. Norvegia del 2/12/21 sull'affido del figlio del ricorrente alla famiglia della moglie deceduta (doglianza ex art. 8 Cedu ritenuta inammissibile) e sull'impossibilità di presenziare alle udienze se non via Skype per le restrizioni sull'immigrazione che gli impedivano di entrare in Norvegia (è un cittadino del Gambia), ritenuta compatibile con l'equo processo.
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Avv. Antonino Sugamele

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